COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FC BORROMEO Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 7-4-2012 tra Calvairate / Borromeo C.U. n. 37 della delegazione di Milano datato 13-4-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società FC BORROMEO Camp. 2° Categoria Gir. Q Gara del 7-4-2012 tra Calvairate / Borromeo C.U. n. 37 della delegazione di Milano datato 13-4-2012 La società FC BORROMEO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale ha comminato 5 giornate di squalifica al calciatore SARTORELLO Matteo, lamentando che la decisione del GS è troppo severa e sproporzionata all’accaduto. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto di gara fonte e primaria e privilegiata di prova emerge che il calciatore SARTORELLO ha reiteratamente minacciato l’arbitro sia sul terreno di gioco sia fuori dagli spogliatoi. Tale comportamento reiterato giustifica la squalifica comminata dal GS al calciatore che pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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