COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SERENZA CARROCCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 5-4-2012 tra Cacciatori delle Alpi / Serenza Carroccio C.U. n. 38 della delegazione di Como datato 12.4.2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 27/04/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società SERENZA CARROCCIO Camp. 3° Categoria Gir. B Gara del 5-4-2012 tra Cacciatori delle Alpi / Serenza Carroccio C.U. n. 38 della delegazione di Como datato 12.4.2012 La società SERENZA CARROCCIO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale le ha comminato l’ammenda di Euro 130,00 per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro e per rissa al termine della gara, lamentando che non vi è stata alcuna rissa bensì solamente un diverbio tra due calciatori. La Commissione Disciplinare, rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini previsti dal CGS, osserva : dal rapporto arbitrale emerge che il pubblico per tutta la durata dal gara ha insultato pesantemente l’arbitro ed al termine alcuni giocatori delle due squadre sono venuti alle mani. La gravità di tale comportamento giustifica l’ammenda comminata alla società reclamante dal GS la quale pertanto merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it