COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. FRANCO COLANGIULI – A.C. PRO MOLFETTA CALCIO A.S.D. del 26.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. C.E.S. “Franco Colangiuli” del 14.03.2012 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 34 del 08.03.2012).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 26 Aprile 2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI GARA: A.S.D. FRANCO COLANGIULI – A.C. PRO MOLFETTA CALCIO A.S.D. del 26.02.2012 (Reclamo dell’A.S.D. C.E.S. “Franco Colangiuli” del 14.03.2012 avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Bari, pubblicata su C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 34 del 08.03.2012). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; Sentito per la reclamante il Presidente p.t. Sig. Cardetta Nicola; comparso il Sig. Romano Renato (allenatore); Sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto; Considerato che, solo a seguito dell’istruttoria svolta in questa sede di riesame, si è potuto appurare con chiarezza che l’arbitro ha concluso regolarmente la gara con il risultato di 3-1 in favore della Soc. “Franco Colangiuli”, non essendovi stati comportamenti intimidatori e, ancora, che il sig. Romano Renato –a chiarimento dell’arbitro- ha tenuto un comportamento per c.d. “nervoso”, ma non per questo sanzionato, né sanzionabile; Tutto ciò considerato, la Commissione Disciplinare Territoriale per la Puglia, in accoglimento integrale del gravame, DELIBERA - annullarsi la delibera del Giudice Sportivo territoriale impugnata e, per l’effetto: a) dichiararsi che la partita si è svolta regolarmente; b) dichiararsi che nessuna responsabilità va imputata alla Soc. Franco Colangiuli, mancando il supposto comportamento intimidatorio; c) confermarsi il risultato conseguito sul campo di 3-1 in favore della reclamante; d) revocarsi l’ammenda di € 50,00; e) revocarsi la squalifica inflitta al sig. Romano Renato; - non addebitarsi alcuna tassa.
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