COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012 Delibera della commissione disciplinare TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAPARUCCI MATTEO (IN PROPRIO) TESSERATO DELLA SOCIETA’ FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PIETRAFITTA – FONTIGNANO DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 24.03.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 114 DEL 20.04.2012
Delibera della commissione disciplinare
TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DAL SIG. CAPARUCCI MATTEO (IN PROPRIO)
TESSERATO DELLA SOCIETA’ FONTIGNANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA
PIETRAFITTA – FONTIGNANO DISPUTATA A PIETRAFITTA IL 24.03.2012, AVVERSO
LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 58 DELLA
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.03.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE ALLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2012.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 19.04.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo in proprio dal calciatore Caparucci Matteo, chiedendo la
riduzione della sanzione inflitta dal G.S..
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione non era presente l’arbitro della gara
seppur regolarmente convocato;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente questa Commissione rileva che la indisponibilità del Direttore di gara a
presenziare ad eventuali ed ulteriori sedute per motivi di lavoro, non ha consentito di
meglio approfondire la vicenda con dei chiarimenti che la predetta Commissione riteneva
necessari.
Ciò posto dall’esame degli atti ufficiali della gara, con i precisati limiti di cui sopra, è stato
comunque possibile ricostruire la condotta del calciatore Caparucci Matteo allorché all’atto
dell’espulsione spintonava con il petto il Direttore di gara colpendolo al braccio.
Ferma restando la deprecabilità dell’episodio, considerata l’assenza di qualsiasi effetto
pregiudizievole all’integrità fisica del Direttore di gara, la Commissione ritiene equo
contenere la sanzione nella squalifica fino al 30/09/2012.
P.Q.M.
Accoglie il reclamo proposto dal Sig. Caparucci Matteo e riduce la squalifica inflitta
dal G.S. fino al 30/09/2012.
- Dispone restituirsi la tassa di reclamo.
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