COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere del GiudiceSportivo gara del 24/ 3/2012 BASSANELLOGUIZZA – CALCIO MONSELICE 1926
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012
Delibere del GiudiceSportivo
gara del 24/ 3/2012 BASSANELLOGUIZZA - CALCIO MONSELICE 1926
Sciogliendo la riserva di cui al C.U. N.61 del 28.3.12;
la Soc.Calcio Monselice ha formalizzato il preannunciato reclamo avverso la regolarità della gara in oggetto in quanto le
porte risultavano irregolari, a seguito di misurazione, alte mt. 2,35.
La soc. Bassanello Guizza ha presentato proprie controdeduzioni, adducendo al fatto che il Direttore di Gara avesse
provveduto alla misurazione, e non avendo rilevato nulla di irregolare, aveva dato regolare svolgimento alla gara stessa
senza concedere i prescritti 45 minuti per la regolarizzazione di eventuali anomalie.
Rilevato dal R.A. che prima dell'entrata in campo delle squadre, a due minuti dall'inizio della gara, la squadra Calcio
Monselice 1926 chiedeva di controllare l'altezza delle porte; che a seguito della misurazione una risultava, a livello del
palo sinistro, di circa 2m e 35 cm.
Tuttavia l'Arbitro ha valutato di poter svolgere la partita; vista la regola n. 1 del Giuoco del Calcio la quale prevede che il
bordo inferiore della sbarra trasversale della porta deve essere situato a mt. 2,44 dal suolo;
viste le decisioni ufficiali della F.I.G.C. per i campionati organizzati dalla L.N.D. le quali ammettono una tolleranza di cm. 2
in eccesso e/o in difetto sulla misura di cui sopra;
rilevato dal R.A. che l'Arbitro, constatata la irregolarità di una delle porte, ha ugualmente dato inizio alla gara, senza dare
alla società ospitante la possibilità di eliminare l'anomalia;
visto l'art. 29 c. 5 e 6 C.G.S. il quale prevede che il reclamo in materia di regolarità del campo di giuoco deve essere
preceduto da specifica riserva scritta presentata all'Arbitro dalla società prima dell'inizio della gara;
ritenuto altresì di poter procedere d'ufficio in quanto l'errore emerge dal Referto Arbitrale;
P.Q.M. il G.S. delibera di:
- dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla soc. Calcio Monselice 1926;
- per l'effetto incamerare la relativa tassa reclamo;
- disporre la ripetizione della gara in oggetto per errore tecnico dell'Arbitro, secondo le modalità che saranno disposte dal Comitato Organizzatore.