COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. PASTRENGO 2006 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica fino al 30/3/2015 Giocatore Ragnolini Davide – Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 69 del 27 Aprile 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.D. PASTRENGO 2006 Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 61 del 28/3/2012 – Squalifica fino al 30/3/2015 Giocatore Ragnolini Davide – Campionato di 2^ Categoria La Società A.S.D. Pastrengo 2006 ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 61 del 28/3/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica fino al 30/3/2015 a carico del giocatore Ragnolini Davide : “al termine della gara colpiva con una forte spallata al petto l’arbitro facendolo indietreggiare e rivolgeva allo stesso frasi irriguardose, alla notifica del provvedimento trovandosi alle spalle del direttore di gara, lo prendeva al collo in modo violento e con l’altra mano lo colpiva violentemente al volto provocandogli dolore e minacciandolo. Veniva quindi allontanato da un dirigente”. La C.D.T., esaminato il reclamo proposto dalla A.S.D. Pastrengo 2006, con il quale, contestati i fatti addebitati al calciatore, viene chiesta la revoca della sanzione comminata e la riduzione della stessa alla misura ritenuta di giustizia; esaminata la documentazione ufficiale agli atti; sentiti all'udienza odierna il legale rappresentante della Società Pastrengo 2006, Sig. Walter Righetti, assistito dall'Avv. L. Maestrello ed il calciatore Davide Ragnolini, assistito dall'Avv. S. Puglisi Maraja, i quali hanno ribadito quanto riportato nel rispettivo reclamo concludendo per la riduzione della sanzione inflitta al calciatore, anche in relazione al comportamento tenuto dallo stesso successivamente alla gara del 25.03.2012; sentito, altresì, personalmente l'arbitro - alla presenza del padre esercente la potestà genitoriale - il quale ha integralmente confermato lo svolgimento dei fatti come riportati nel rapporto arbitrale e nell'allegato supplemento; rilevato che la specifica condotta posta in essere dal calciatore Davide Ragnolini, consistita in più azioni illecite dirette verso l'ufficiale di gara (ricordiamo, dapprima, la forte spallata al petto, tale da far indietreggiare l'arbitro di vari passi, poi, alla notifica del provvedimento di espulsione, l'aggressione compiuta provenendo alla spalle del direttore di gara, culminata con una forte stretta al collo mediante il braccio, tale da impedirgli il normale respiro per 5 - 6 secondi ed, infine, l'aver colpito l'arbitro con una violenta manata allo zigomo destro che provocava dolore passato solo dopo mezz'ora) sia stata particolarmente violenta e deve, per l 'effetto, essere considerata molto grave, perchè connotata dall'intenzione manifesta di ledere l'integrità psicofisica dello stesso; considerato che il complessivo agire del calciatore (ricordiamo, tra l'altro, le minacce e le ingiurie ripetute) non trova giustificazione nella circostanza valorizzata dalle difese - ovvero la presenza a terra di un altro calciatore appartenente alla stessa squadra di Davide Ragnolini abbisognevole di assistenza sanitaria in quanto rimasto ferito al setto nasale per riferito colpo al volto - posto che detta circostanza avrebbe dovuto semmai indurre il calciatore ad attivarsi o personalmente o mediante la ricerca di aiuto da parte di personale competente, non potendo certamente ritenersi compito del direttore di gara prestare assistenza e cure sanitarie; ritenuto, comunque, che le modalità descritte nei reclami ed asseritamente utilizzate dal calciatore per cercare di ottenere un non dovuto intervento del direttore di gara si appalesano poco credibili (il riferito "abbraccio") e sicuramente tali da non essere in grado di inficiare la credibilità di quanto riportato nel referto arbitrale, che, ex art. 35, primo comma, C.G.S ha valore di prova piena e privilegiata; ritenuta, quindi, giustificata nella fattispecie la necessità di sanzionare in modo incisivo il calciatore Davide Ragnolini, vieppiù considerando l'età già matura dello stesso a fronte della giovane età dell'arbitro; valutato, in ogni modo, positivamente il comportamento tenuto successivamente dal calciatore, dichiaratosi pentito per quanto accaduto, con manifestazione di tale sentimento sia negli atti del procedimento, che nella sua audizione verbale e che tale resipiscenza, pur non essendo giunta al punto di confermare pienamente le condotte riportate nel referto arbitrale, può essere ritenuta idonea a rideterminare la sanzione allo stesso irrogata, riducendola P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla A.D.S. Pastrengo 2006; - di ridurre al 31/12/2014 la sanzione della squalifica a carico del giocatore Ragnolini Davide. La tassa reclamo non é stata versata.
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