DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 740 del 23/04/2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21 Comunicato Ufficiale N.740 del 23/04/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RECLAMO GARA DEL 22/4/2012: SAN BIAGIO MONZA 1995 – ZANE’ VICENZA CALCIO A5
DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 740 del 23/04/2012
CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 UNDER 21
Comunicato Ufficiale N.740 del 23/04/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
RECLAMO
GARA DEL 22/4/2012: SAN BIAGIO MONZA 1995 – ZANE’ VICENZA CALCIO A5
Reclamo preposto dalla società SAN BIAGIO MONZA 1995 avverso l'esito della gara
SAN BIAGIO MONZA 1995– ZANE’ VICENZA CALCIO A 5
Il Giudice Sportivo,
esaminato il reclamo in oggetto regolarmente prodotto secondo la
procedura dei termini abbreviati, rileva che lo stesso riguarda decisioni
tecniche assunte dall’arbitro nelo corso dell’incontro, la cognizione
delle quali, ai sensi dell’art.29, comma 3 del C.G.S. è preclusa.
P.Q.M.
Visti gli artt.17,e 29 del C.G.S. ed il C.U. della F.I.G.C. n.91/A
decide:
a)di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due
squadre al termine dell’incontro SAN BIAGIO MONZA 1995– ZANE’ VICENZA
CALCIO A 5 2-5;
b)di addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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