F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 26 Aprile 2012 (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente della Società US Città di Palermo Spa), WALTER SABATINI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Città di Palermo Spa), ALBERTO MARCELLO SIMONIAN (Agente di calciatori), ANDRES PEREZ PACHECO (Agente di calciatori), ROBERTO FELICORI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società US Città di Palermo Spa), ION STEFAN CHIRILA (Agente di calciatori), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa • (nota n. 5558/551 pf 09-10/SP/Segr. Del 21.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 090 del 26 Aprile 2012 (356) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MAURIZIO ZAMPARINI (Presidente della Società US Città di Palermo Spa), WALTER SABATINI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società US Città di Palermo Spa), ALBERTO MARCELLO SIMONIAN (Agente di calciatori), ANDRES PEREZ PACHECO (Agente di calciatori), ROBERTO FELICORI (all’epoca dei fatti Segretario generale della Società US Città di Palermo Spa), ION STEFAN CHIRILA (Agente di calciatori), Società US CITTÀ DI PALERMO Spa • (nota n. 5558/551 pf 09-10/SP/Segr. Del 21.2.2012). Con atto del 21.2.2012, la Procura Federale ha deferito: 1. il Sig. MAURIZIO ZAMPARINI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento, Presidente della US Città di Palermo Spa; in ordine alla lettera A): 1.1) per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 4, co. 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 20 febbraio 2009 non all’Agente personalmente Sig. Alberto Marcelo Simonian, ma alla società Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; 1.2) con riferimento al medesimo contratto sottoscritto il 20 febbraio 2009, per la ulteriore violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS in relazione all’art. 3, co. 1, del Regolamento Agenti previgente, per aver perfezionato il suddetto accordo per il trasferimento di più calciatori (specificatamente indicati nell’accordo) in vista della Stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; 1.3) per la violazione del disposto dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato all’Agente Sig. Alberto Marcelo Simonian, e per esso alla società Kasari Overseas Sa, con scrittura sottoscritta il 20 febbraio 2009, per la conclusione del contratto tra la Città di Palermo Spa ed i calciatori nella stessa indicati, nonostante tale agente rappresentasse, in virtù di incarichi anteriormente conferiti, i medesimi calciatori; in ordine alla lettera B): 1.4) per la violazione di cui agli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS, in relazione all’art. 3, co. 1 e 3, del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, co. 1, del Regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per aver sottoscritto l’accordo con la BETA MANAGMENT ZRT in data 29 luglio 2008 ed essersi, con esso, avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori provenienti dall’estero ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori, (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo; in ordine alla lettera c): 1.5) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’attività di Agente, Sig. Andres PEREZ PACHECO, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva tra la Città di Palermo Spa ed il calciatore Sig. Michel MORGANELLA del 2.2.2009, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; in ordine alla lettera D): 1.6) per la violazione degli artt. 1, co. 1, 10, co. 1 CGS, dell’art. 3, co. 1 e 3 e 5, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore sig. Karim Laribi, dell’opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società il contratto datato 4.5.2009; 1.7) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver sottoscritto ed inviato alla FIGC la dichiarazione del 17.8.2009 con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l’acquisizione del calciatore sig. Karim Laribi, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell’opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH; in ordine alla lettera E): 1.8) per la violazione degli artt. 1, co. 1, 10, co. 1, CGS, dell’art. 3, co. 1 e 3, e 5, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso, ai fini del tesseramento del calciatore sig. Afriyie Acquah, dell’opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH, soggetto non autorizzato, ed aver stipulato a tal fine con detta società il contratto datato 15.6.2009; 1.9) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver sottoscritto ed inviato alla FIGC la dichiarazione del 31.1.2010 con la quale viene affermato che la società dallo stesso rappresentata non si era avvalsa di intermediari per l’acquisizione del calciatore sig. Afriyie Acquah, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell’opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH; in ordine alla lettera F): 1.10) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Alberto Marcelo Simonian per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Javier Matias Pastore, stipulando con lo stesso la scrittura privata del 20.7.2009 e, pertanto, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC; in ordine alla lettera G): 1.11) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Ion Stefan Chirila per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Cristian Costel Melinte, stipulando con lo stesso la scrittura privata del 17.8.2009 e, pertanto, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC; 2. il Sig. WALTER SABATINI all’epoca dei fatti, Direttore Sportivo US Città di Palermo SpA; in ordine alla lettera A): 2.1) per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, CGS, in relazione all’art. 4, co. 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto e conferito l’incarico datato 20 febbraio 2009 non all’Agente personalmente Sig. Alberto Marcelo Simonian, ma alla società Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante; 3. il sig. ALBERTO MARCELO SIMONIAN, Agente di calciatori: in ordine alla lettera A): 3.1) per la violazione di cui all’art. 1, co. 1, del CGS, in relazione all’art. 4, co. 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver sottoscritto l’incarico datato 20 febbraio 2009 con l’US Città di Palermo Spa, non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di Legale Rappresentante della Kasari Overseas S.a., di cui il medesimo Agente era legale rappresentante, in contrasto con il precetto secondo cui gli incarichi possono essere conferiti solo agli Agenti personalmente; 3.2)sempre con riferimento al contratto datato 20 febbraio 2009, per l’ulteriore violazione di cui all’art. 1, co. 1, del CGS in relazione all’art. 3, co. 1, del Regolamento Agenti previgente, per aver perfezionato il suddetto accordo per il trasferimento di più calciatori, analiticamente indicati nello stesso, in vista della stipula di contratti di prestazione economica, in violazione della richiamata normativa federale, che prescrive che ogni mandato deve riguardare esclusivamente un solo calciatore determinato; 3.3) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 12, co. 1 e 7, e 15, co. 1, 2 e 10, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, per aver agito nell’interesse dei calciatori analiticamente indicati nell’accordo sottoscritto il 20 febbraio 2009, in virtù di specifici mandati assunti dai medesimi, ai fini del trasferimento degli stessi alla US Città di Palermo Spa ed aver nel contempo assunto mandato dalla medesima società finalizzato agli stessi trasferimenti; in ordine alla lettera F): 3.4) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della US Città di Palermo SpA per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Javier Matias Pastore, assumendo l’incarico a mezzo di scrittura privata del 20.7.2009 e, pertanto, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; 4. il Sig. ANDRES PEREZ PACHECO, Agente di Calciatori: in ordine alla lettera C): 4.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della US Città di Palermo SpA per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Michel Morganella, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con la società un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria del 5.2.2009; 5. il Sig. ROBERTO FELICORI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento Segretario Generale della US Città di Palermo SpA; in ordine alla lettera C): 5.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver sottoscritto ed inviato alla FIGC la Dichiarazione del 2.2.2009 con la quale veniva affermato che la sua società di appartenenza non si era avvalsa di intermediari per l’acquisizione del calciatore sig. Michel Morganella, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell’opera dell’Agente Fifa sig. Andres Perez Pacheco; in ordine alla lettera D): 5.2) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS per aver sottoscritto ed inviato alla FIGC la dichiarazione del 17.8.2009 con la quale viene affermato che la sua società di appartenenza non si era avvalsa di agenti per l’acquisizione del calciatore sig. Karim Laribi, quando invece per tale acquisizione la società stessa si era avvalsa dell’opera della società SCMG SPORT CONSULTING & MANAGMENT GMBH; 6. il Sig. ION STEFAN CHIRILA, Agente di Calciatori: in ordine alla lettera G): 6.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, del Regolamento Agenti di calciatori previgente, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della US Città di Palermo SpA per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Cristian Costel Melinte, assumendo l’incarico a mezzo di scrittura privata del 17.8.2009 e, pertanto, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; 7. la società US CITTÀ DI PALERMO Spa, ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Maurizio Zamparini, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Roberto Felicori. Alla riunione del 19.4.2012, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione delle seguenti sanzioni: al Sig. Maurizio Zamparini, anni 1 (uno) di inibizione; al Sig. Walter Sabatini, mesi 2 (due) di sospensione; al Sig. Roberto Felicori, mesi 2 (due) di inibizione; al Sig. Alberto Marcelo Simonian, mesi 5 (cinque) di sospensione ed € 50.000,00 di ammenda; al Sig. Ion Stefan Chirila, mesi 1 (uno) di sospensione ed € 20.000,00 di ammenda; alla US Città di Palermo Spa, € 80.000,00 di ammenda. La US Città di Palermo Spa ed Sigg.ri Sabatini e Chirila hanno fatto pervenire tempestivamente memorie difensive con le quali hanno respinto gli addebiti. Il Sig. Simonian, per altro verso, con memoria depositata in udienza, eccependo la notifica dell’avviso di fissazione dell’odierna riunione in prossimità della stessa, ha lamentato la esiguità dei termini residuati per predisporre la propria difesa e, pertanto, ha chiesto un rinvio in tal senso, subordinato all’eventuale rigetto della istanza di rimessione degli atti alla FIFA. Infine, non risulta prova delle notifiche del deferimento e dell’avviso di fissazione della odierna riunione al Sig. Pacheco, per cui la relativa posizione viene stralciata. In apertura di riunione, il Sig. Zamparini, a mezzo del proprio difensore, ha chiesto disporsi il rinvio della riunione alla luce di non meglio specificati impegni di lavoro che ne avrebbero impedito la partecipazione. L’istanza, alla luce della genericità, è stata rigettata con lettura contestuale dei motivi. In via preliminare, conformemente a decisioni già assunte in casi identici (CDN, CU n. 73/CDN, SS 2011/2012, deferimento n.5712/1740 pf09-10/SP/blp del 24/2/2012, a carico di Peverani ed altri), questa Commissione ritiene sia opportuno rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni agli agenti titolari di licenza estera, Sig. Simonian e Sig. Chirila, ai quali sono astrattamente imputabili gli illeciti oggetto del deferimento. Prima di passare al merito, è bene chiarire che le norme dettate dalla FIFA e dalla FIGC relativamente agli Agenti sono intimamente compenetrate ed hanno carattere di cogenza per tutti coloro che si trovino a svolgere tutte quelle attività legate alla materia dei contratti e dei trasferimenti, di indubbia rilevanza federale. Nel più ampio corpus delle norme dettate dalla Federazione Italiana devono essere ricomprese anche quelle dettate dagli organi, talvolta definiti periferici, che comunque regolano aspetti rilevanti e riferibili all’ordinamento sportivo. Pertanto, nella fattispecie di che trattasi, la FIFA, ancorché abbia indiscutibilmente carattere sovranazionale, per certi aspetti non si pone in posizione gerarchicamente superiore alla FIGC, della quale invece impone il rispetto, riconoscendone specifica potestà sanzionatoria, di talché ben può sostenersi che entrambe godono di piena autonomia da un punto di vista funzionale-normativo, funzionale-giurisdizionale e funzionale-sanzionatorio con assoggettamento alla potestà della Federazione nazionale di chiunque svolga l’attività o entri in contatto con chi svolga l’attività regolata dal Regolamento Agenti FIGC. Tale convincimento discende dalle previsioni contenute nell’art. 32 Regolamento FIFA, in forza delle quali emerge, da un lato (co. 1, primo periodo), una competenza esclusiva delle Federazioni nelle questioni nazionali, da un altro (co. 1, secondo periodo), una competenza concorrente tra le Commissioni Disciplinari FIFA e FIGC in ragione del coinvolgimento dell’agente in un trasferimento all’interno di una federazione diversa da quella che ha emesso la licenza dello stesso, e 33, in forza del quale la FIFA, la Federazione che ha rilasciato la licenza e quella nel cui ambito territoriale si verificano i fatti oggetto contestati possono infliggere sanzioni di varia natura, essendo titolare, la prima, di una potestà illimitata in tal senso e con riserva espressa solo per la seconda anche di sospendere e revocare la licenza, sanzioni delle quali la stessa FIFA può impartire l’applicazione alla Federazione licenziataria con obbligo per la stessa di adeguarsi, a pena di sanzione. Per altro verso, anche se sempre in combinato disposto con le norme precedentemente richiamate, gli Agenti, ancorché titolari di licenza estera, in base al Regolamento FIFA, devono rispettare le leggi localmente vigenti (art. 2, co. 1), svolgere personalmente l’attività pur potendo organizzarsi in modo imprenditoriale (art. 3), impegnarsi al rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni degli organi competenti della FIFA, nonché delle relative confederazioni e federazioni (art. 6, co. 4), accettare il codice di condotta professionale (art. 11 – al cui punto 2 è contenuta un’accettazione espressa delle normative federali), obbligarsi al rispetto delle leggi applicabili nel territorio della Federazione (art. 12 in relazione all’art. 2.1) ed allo svolgimento dell’attività in favore di un soggetto solo previo conferimento del mandato, ad evitare conflitti di interessi nel senso di assistenza prestata contestualmente a più parti (art. 19, co. 1 e 8), ad utilizzare i modelli di mandato forniti alle varie Federazioni (art. 21), al quale punto 5) del relativo allegato è riprodotto l’obbligo al rispetto degli statuti, dei regolamenti e delle leggi locali applicabili, con ulteriore impegno a garantire che l’attività sia conforme agli stessi (art. 23). Tali norme si raccordano in maniera perfetta con il Regolamento Agenti FIGC che si pone dichiaratamente in posizione di conformità con quello FIFA, che richiama in maniera espressa, intendendo disciplinare l’attività degli agenti in possesso di licenza rilasciata dalla FIGC o da altra Federazione nazionale ed operanti in ambito nazionale ed internazionale (art. 1, co. 1). Tale premessa è stata necessaria per far comprendere che i comportamenti posti in essere, anche perché producono l’effetto finale nell’ambito territoriale della FIGC ed hanno indubbia riferibilità all’ordinamento sportivo, ne determinano indiscutibilmente la giurisdizione, avuto riguardo non tanto all’attività svolta dall’Agente in occasione del trasferimento o dei contatti preliminari allo stesso, in sé e per sé considerati, quanto più all’inosservanza della normativa FIGC, latu sensu intesa, contestata dalla Procura Federale a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed in particolare ai tesserati FIGC, soprattutto in ragione degli artt. 32 e 33 Regolamento Agenti FIFA. Tali considerazioni, di per sé, sono sufficienti per affermare la giurisdizione di questa CDN, non rilevando le evoluzioni normative che hanno portato a ritenere l’attività svolta dall’agente “periferica” a quella sportiva. Come già affermato, l’attività di che trattasi assume indiscutibile rilevanza nell’ordinamento federale sia dal punto di vista soggettivo, per le parti coinvolte, sia dal punto di vista oggettivo, per la natura della prestazione svolta, sia soprattutto per gli effetti che ne derivano all’attività sportiva, così intesa anche da un punto di vista territoriale, e quindi debba sempre ispirarsi ai principi di regolarità, correttezza e probità in ossequio all’art. 1 CGS, di volta in volta integrato con le norme di riempimento. Nel caso di specie il Regolamento Agenti, dettando norme anche per le Società, assolve a tale funzione e, per i motivi esposti, rientra in quella normativa della quale l’art. 1, co. 1, CGS impone il rispetto a tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in forza dei principi di lealtà – intesa come qualità di chi non ricorre a sotterfugi –, probità – intesa come rettitudine ed integrità morale – ma soprattutto correttezza – intesa come osservanza delle regole. Per tali motivi, il deferimento è parzialmente accolto nel senso qui di seguito specificato. Il Sig. Sabatini deve essere ritenuto estraneo agli addebiti contestatigli, asseritamente consistiti nel conferimento e nella sottoscrizione dell’incarico al Sig. Simonian, fatto invece imputabile al solo Sig. Zamparini. Allo stesso modo, quest’ultimo deve essere ritenuto estraneo alla sola violazione di cui al capo di incolpazione D.1.8., perché imputabile al solo Sig. Felicori. Le altre violazioni ascritte alla US Città di Palermo Spa ed ai Sigg.ri Zamparini e Felicori risultano provate non solo in ragione dei documenti posti a fondamento dell’incolpazione ma anche per le deduzioni difensive dei deferiti, i quali non contestano i fatti ma la possibilità che siano in contrasto con la normativa di cui al deferimento, della quale eccepiscono la inapplicabilità. La premessa effettuata impedisce, pertanto, di ritenere fondate le specifiche censure sollevate nelle proprie memorie, sulle quali la Commissione osserva: quanto alla eccezione rubricata al § 2, che non si è verificata alcuna violazione dell’art. 32 CGS che, nella versione ratione temporis applicabile, non prevedeva i termini richiamati dalla difesa, introdotti solo con CU n. 74/2011, pubblicato il 14.9.2011, quindi in epoca successiva alla concessione della proroga; quanto alla eccezione rubricata al § 3, che la mancanza di documenti a sostegno del deferimento, tutt’al più, determina il mancato soddisfacimento dell’onere probatorio in ordine al contenuto degli stessi, del quale è gravata la Procura Federale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, co. 4 e 5, CGS, ma non sicuramente un provvedimento di improcedibilità. Comunque, l’eccezione può ritenersi superata dall’avere i deferiti preso ampiamente posizione, tanto nelle memorie quanto in dibattimento, su tutti i documenti prodotti; quanto alla eccezione rubricata al § 4, con la quale i deferiti sostengono la inapplicabilità alle Società delle norme contenute nel Regolamento Agenti, tanto più per non averle sottoscritte, si richiama quanto dedotto nella premessa circa la cogenza, per tutti i tesserati, anche in forza dell’art. 1, co. 1, CGS delle norme regolanti l’attività specificamente svolta, che tra l’altro allo stesso rimanda con l’imposizione di diritti ed obblighi; quanto alle eccezioni rubricate ai §§ 5 e 6, con le quali i deferiti invocano il difetto di giurisdizione della CDN in ragione della natura internazionale del trasferimento e dei rapporti tra gli Agenti ed i deferiti, si richiama quanto dedotto nella premessa. Si verte, nel caso specifico, non sull’attività svolta dall’Agente in occasione del trasferimento in sé e per sé considerato ma sull’inosservanza della normativa FIGC, lato sensu intesa, contestata dalla Procura Federale a tutti i soggetti coinvolti nella vicenda ed in particolare dei tesserati FIGC. Per altro verso, lo stesso art. 20 Regolamento Agenti FIGC, vigente all’epoca dei fatti, non determina l’automatica devoluzione alla FIFA di ogni violazione imputabile ad una Società, legata ad un trasferimento internazionale, ma solo di quelle relative ai doveri alla stessa specificamente applicabili, in ragione dell’art. 16 del predetto Regolamento, ferme restando le previsioni dei richiamati artt. 32 e 33 Regolamento Agenti FIFA. Per tali motivi deve essere respinta la richiesta di rimessione degli atti alla CDN FIFA, anche per quanto riguarda la Società deferita, sia la richiesta di una pronuncia declinatoria della giurisdizione; quanto alla eccezione rubricata al § 7, con la quale i deferiti insistono nelle ritenuta inapplicabilità del Regolamento Agenti FIGC, si richiamano le deduzioni relative al 4, e, venendo al merito della vicenda, si disaminano le singole posizioni in relazione agli addebiti specificamente rivolti. ZAMPARINI MAURIZIO Capi di incolpazione A.1.1., A.1.2., A.1.3. La documentazione fornita dalla deferita (cfr. comunicazione e mail del 23.6.2010 inviata dal Sig. Felicori) consente di ritenere provati gli illeciti, consistiti nel conferimento del mandato non all’Agente personalmente ma alla Società Kasari Overseas Sa, nonché nella natura di tale mandato e nell’oggetto dello stesso sia perché il Simonian risultava essere l’Agente incaricato dalle Società e dai calciatori sia perché il contratto prevedeva il trasferimento di più calciatori. Le eccezioni difensive non risultano pertanto fondate. Sebbene il contratto di che trattasi riporti in più parti il nome del Simonian, inserito, a parte il dato letterale, perché legale rappresentante della Kasari Overseas Sa, è indubbio che lo stesso sia stato stipulato tra quest’ultima e la US Città di Palermo Spa, tanto più in ragione del fatto che l’Agente, nel caso dei calciatori, ha predisposto un incarico a titolo personale. È chiaro comunque che le evidenti cointeressenze ed il rapporto quadri laterale (Palermo/Kasari-Simonian/Calciatori) consentano di affermare la sostanziale unicità e complessità dei negozi posti in essere, con insorgenza di un evidente conflitto di interessi e commissione delle violazioni contestate. I deferiti ritengono di essere esenti da censure, in quanto il contratto avrebbe ad oggetto, esclusivamente, la concessione di un diritto di opzione. Tale tesi non è condivisibile, in quanto l’art. 15 Reg. Agenti vieta all’Agente di rappresentare più parti nella stipula di un contratto o di ricevere incarichi a qualunque titolo tali da creare una situazione, anche solo potenziale, di conflitto di interessi, che invece è chiaramente venuto in essere nella vicenda di che trattasi. Capo di incolpazione B.1.4. La relazione COVISOC, le schede contabili acquisite nel corso dell’ispezione e la documentazione fornita dalla US Città di Palermo Spa dimostrano il compimento dell’illecito, consistito nel conferimento di un mandato alla Beta Managment ZRT, soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori provenienti dall’estero ai fini del tesseramento e della cessione di calciatori. I deferiti, dal canto loro, contestano l’applicabilità del CGS e del Regolamento Agenti FIGC in materia di trasferimenti, anche quanto alla riferibilità esclusiva ai Direttori Sportivi dell’attività di scouting. È bene partire dal presupposto che la necessità di regolamentare la particolare attività di chi procaccia calciatori, demandata espressamente a tesserati di società interessate ad ottenere una tale prestazione, è legata alla duplice esigenza di evitare che ci si possa avvalere di soggetti svincolati da qualsiasi controllo e potestà sanzionatoria e di responsabilizzare le Società nello svolgimento di pratiche che, negli ultimi anni, hanno visto privilegiare l’aspetto economico rispetto a quello di tutela dei calciatori e dei giovani. Orbene, il contratto di che trattasi, peraltro intercorso tra un soggetto certo ed uno solo apparentemente individuabile, non pone alcuna limitazione nella scelta dei potenziali talenti (art. 1 Preambolo) espressamente indicati come giovani (art. 3 – subject). Ferme restando queste considerazioni, è indubbio che l’art. 10 CGS obblighi i soggetti in esso menzionati ad avvalersi solo di persone autorizzate, in conformità alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle leghe, con ciò intendendosi coloro che: devono essere in possesso di regolare abilitazione; possono svolgere le attività di cui all’art. 1 Regolamento Elenco Speciale Direttori Sportivi, tra le quali, di fatto, rientrano quelle concernenti l’individuazione di chi possa accrescere il tasso tecnico della squadra, ancorché non espressamente menzionata; anche in ragione di tesseramento, devono avere il potere di validamente rappresentare ed impegnare le società sportive nei confronti di terzi o rivestire la carica di Direttori Sportivi, ai quali devono estendersi in via analogica le disposizioni contenute nell’art. 8, co. 2, prima parte, Regolamento Elenco Speciale Direttori Sportivi. Nel caso di specie, poiché la società alla quale si è rivolta la deferita non riveste alcuna di tali caratteristiche, la violazione risulta provata per tabulas. Capo di incolpazione C.1.6. L’illecito, consistito nel conferimento del mandato al Sig. Perez Pacheco per la stipulazione del contratto tra il Palermo ed il Sig. Morganella senza aver sottoscritto alcun accordo sui moduli FIGC, risulta provato documentalmente anche alla luce della dichiarazione di debito in favore dell’Agente, datata 5.2.2009. Capi di incolpazione D.1.7, D.1.8. Dei due illeciti contestati, consistiti nel conferimento di un mandato, con sottoscrizione del relativo contratto, alla SCMG Sport Consulting & Managment GMBH, soggetto non autorizzato, ai fini del tesseramento di Laribi, e nell’aver dichiarato di non essersi avvalso di intermediari, risulta provato solamente il primo in quanto la dichiarazione non veritiera, come già dedotto, risulta ascrivibile al solo Sig. Felicori. Capi di incolpazione E.1.9., E.1.10. Gli illeciti, consistiti nel conferimento di un mandato, con sottoscrizione del relativo contratto, alla SCMG Sport Consulting & Managment GMBH, soggetto non autorizzato, ai fini del tesseramento di Acquah, e nell’aver dichiarato di non essersi avvalso di intermediari risultano provati documentalmente. Capo di incolpazione F.1.11. L’illecito, consistito nel conferimento del mandato al Sig. Simonian per la stipulazione del contratto tra il Palermo e Pastore senza aver sottoscritto alcun accordo sui moduli FIGC, risulta provato documentalmente. Capo di incolpazione G.1.12. L’illecito, consistito nel conferimento del mandato al Sig. Chirila per la stipulazione del contratto tra il Palermo e Melinte senza aver sottoscritto alcun accordo sui moduli FIGC, risulta provato documentalmente. FELICORI ROBERTO Capi di incolpazione C.5.1., C.5.2. Gli illeciti contestati, consistiti nell’aver dichiarato che il Palermo non si era avvalso di intermediari per il tesseramento dei calciatori Morganella e Laribi risultano provati documentalmente. La circostanza che i documenti trasmessi fossero delle dichiarazioni di unicità e trasparenza non esclude che debbano avere un contenuto veritiero. Alla responsabilità dei deferiti consegue quella diretta ed oggettiva della US Città di Palermo Spa ai sensi del CGS. PQM Stralcia la posizione del Sig. Pacheco. Manda gli atti alla Segreteria Federale affinché li rimetta alla Commissione Disciplinare della FIFA per la decisione su quale organo sia competente all’irrogazione delle sanzioni nei confronti dei Sigg.ri Simonian e Chirila. Proscioglie il Sig. Walter Sabatini dall’addebito contestatogli. Infligge al Sig. Maurizio Zamparini l’inibizione per anni 1 (uno) ; al Sig. Roberto Felicori la inibizione per mesi 2 (due) ed alla US Città di Palermo S.p.a. l’ammenda di € 80.000,00 (€ ottantamila/00).
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