COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA BOZZA MONTEFINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER TRE GIORNATE AI CALCIATORI PAOLONE ALESSANDRO, DI GIANVITO ANTONIO E AMATO VITTORIO; INIBIZIONE FINO AL 30.05.12 ALL’ALLENATORE DIRIGENTE AMATI GIUSEPPE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE / VILLA BOZZA MONTEFINO, DISPUTATA IL 22/04/12 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n°40 del 24.04.12 E PRECISAZIONE DI CUI AL C.U. n°41 del 26.04.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. VILLA BOZZA MONTEFINO AVVERSO LE SANZIONI (SQUALIFICA PER TRE GIORNATE AI CALCIATORI PAOLONE ALESSANDRO, DI GIANVITO ANTONIO E AMATO VITTORIO; INIBIZIONE FINO AL 30.05.12 ALL’ALLENATORE DIRIGENTE AMATI GIUSEPPE) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA POGGESE / VILLA BOZZA MONTEFINO, DISPUTATA IL 22/04/12 PER IL CAMPIONATO III CATEGORIA GIRONE “A” (C.U. n°40 del 24.04.12 E PRECISAZIONE DI CUI AL C.U. n°41 del 26.04.12 – DELEGAZIONE PROVINCIALE TERAMO). Con appello ritualmente proposto, la Società A.S.D. Villa Bozza Montefino ha impugnato i provvedimenti sopra specificati, adottati dal G.S. con le seguenti motivazioni: “ .... In occasione della concessione di un calcio di rigore in favore della squadra ospitante ed in seguito alle espulsioni dei calciatori Paolone Alessandro, Di Martino Carmine della società Villa Bozza Montefino, la squadra della società Villa Bozza Montefino circondava l’arbitro, in campo entrava l’allenatore della Villa Bozza Montefino Amati Giuseppe rientrava anche il calciatore già espulso Di Giacinto Antonio, l’arbitro nel suo supplemento di rapporto ha affermato che il calciatore Amato Vittorio del Villa Bozza Montefino lo afferrava per le spalle affermando di volerlo proteggere, ma lo stesso nulla invece faceva per placare gli animi in campo, l’arbitro veniva minacciato ed offeso ripetutamente per cui non ricorrendo le condizioni per portare a termine regolarmente la gara ne decretava la sospensione. Il G.S. delibera anche in base al C.U. n°110/A della FIGC (abbreviazione termini procedurali) di infliggere alla società Villa Bozza Montefino la punizione della perdita della gara con il punteggio di 3 – 0 in favore della società Poggese .... ”. Con il successivo comunicato n°41 del 26.4.12, il G.S. ha precisato che nel C.U. n°40 del 24.4.12, a causa di errori di battitura, era stato erroneamente riportato il nome di tale Di Giacinto Antonio, al posto del calciatore Di Gianvito Antonio tesserato con la Società A.S.D. Villa Bozza Montefino ed effettivamente espulso dal campo, facendo sempre riferimento al C.U. n°110/A, F.I.G.C., quanto al preavviso di reclamo presentato dalla società e non preso in considerazione. Ha dedotto l’appellante nel suo primo gravame, preliminarmente, la tempestività del ricorso, non rientrando la giornata in questione tra le ultime quattro di campionato e, nel merito, la mancanza di motivazione in relazione ai provvedimenti impugnati e, in ogni caso, la loro eccessività chiedendone, pertanto, l’annullamento o, in subordine, la riduzione. La società, in sostanza, ha lamentato la squalifica per tre turni al calciatore Paolone, responsabile di un semplice fallo di gioco, stessa sanzione toccata in sorte al calciatore Amato al quale, a suo dire, sarebbe stato addebitato il non riuscire a difendere a sufficienza il direttore di gara, mentre l’Allenatore Amati avrebbe soltanto commesso l’imprudenza di essere entrato in campo; a seguito della rettifica del G.S. l’appellante ha, infine, lamentato la lesione del diritto di difesa, posto che nella precisazione era stato indicato solo il nome del calciatore sanzionato, Di Gianvito Antonio, senza alcun riferimento alla durata della squalifica e al comportamento oggetto del provvedimento disciplinare. In realtà, l’arbitro della gara nel suo rapporto è stato preciso nel riferire gli addebiti ai singoli protagonisti degli episodi contestati riferendo, in particolare, che il Poalone, dopo l’espulsione per condotta gravemente sleale nei confronti di un avversario, non abbandonava il terreno di gioco ma, insieme agli altri compagni di squadra, compresi i giocatori precedentemente espulsi – tra cui il Di Gianvito, giocatore n°10 della squadra Villa Bozza Montefino allontanato dal campo per doppia ammonizione – i componenti della panchina e l’Allenatore Amati, circondava l’arbitro al quale venivano rivolti insulti e minacce, mentre veniva trattenuto per le spalle dall’Amato non per proteggerlo o per cercare di placare i compagni, ma per indurlo a cambiare la sua decisione. Preliminarmente, la Commissione osserva l’irrilevanza ai fini del decidere del riferimento al C.U. n°110/A, F.I.G.C., tenuto conto, da un lato, che la giornata in questione era la sest’ultima di campionato, con conseguente inapplicabilità della richiamata normativa riferita alle ultime quattro e che, dall’altro, l’abbreviazione dei termini si riferisce alle doglianze avverso la regolarità delle gare e non alle impugnazioni di sanzioni disciplinari nei confronti di calciatori – come avvenuto nel caso di specie – per le quali restano, invece, in vigore i termini procedurali ordinari. Nel merito l’appello è infondato e, per l’effetto, la decisione del primo giudice deve essere integralmente confermata, poiché congrua ed adeguata al comportamento tenuto dai tesserati sanzionati, comportamento che ha contribuito in maniera fattiva a determinare la sospensione della gara in oggetto da parte dell’arbitro, al quale è stato impedito di riprendere l’incontro per l’effettuazione del calcio di rigore decretato. In relazione, poi, alla squalifica inflitta al calciatore Di Gianvito Antonio, non si ravvisa alcuna lesione del diritto di difesa, in quanto sia la durata della sanzione (tre turni), sia gli addebiti contestati (il calciatore, già espulso in precedenza, rientrava in campo e, insieme ai compagni di squadra, circondava l’arbitro al quale venivano rivolti insulti e minacce) sono chiaramente riportati nel C.U. n°40 del 24.04.12. La versione dei fatti fornita dalla società appellante, invece, non trova riscontro alcuno negli atti ufficiali in possesso di questo Comitato, fonte di prova privilegiata, con conseguente inevitabile rigetto del gravame. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it