COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 02/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA BERNALDA – LATRONICO del 19.04.2012

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 02/05/2012 Delibera del Giudice Sportivo GARA BERNALDA - LATRONICO del 19.04.2012 Il Giudice sportivo, Sciogliendo la riserva di cui al CU n.96 del 20.04.2012; Preso atto del reclamo ritualmente proposto dalla società LATRONICO; Considerato che il Giudice Sportivo, ai sensi dell'art.29, comma 2, del C.G.S., giudica in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso delle gare, sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali,(i rapporti dell'arbitro, degli assistenti ed eventuali supplementi), essendo precluso, pertanto, allo stesso di disporre l’audizione dei tesserati, risultando in tal modo inammissibili e temerarie le richieste fatte dalla società ricorrente; Letto il referto di gara da cui emerge che il D.G. giunto presso l’impianto sportivo di Bernalda aveva conoscenza attraverso il racconto fattogli dal Capitano della squadra del Latronico di un eventuale aggressione consumata a danno di un calciatore della sua squadra; Verificato che il D.G. dopo essersi fatto consegnare le distinte delle squadre procedeva al riconoscimento dei tesserati; Atteso che la società ospitata a mezzo dichiarazione rilasciata al D.G. e allegata al referto esprimeva la propria volontà di rinunciare a prendere parte alla gara per quanto in precedenza verificatosi; Rilevato che la società ospitante attraverso propria dichiarazione resa al D.G. ed allegata al referto si rendeva disponibile ad effettuare la gara non ritenendo che vi fossero motivi ostativi alla sua regolare effettuazione; P.Q.M. DELIBERA • di respingere il reclamo proposto dalla società LATRONICO; • di assegnarle gara persa con il seguente punteggio BERNALDA-LATRONICO 3-0; • di penalizzarla di 1 (UNO) punto in classifica; • di comminarle l’ammenda di €. 500,00 quale prima rinuncia; • di disporre l'incameramento della tassa reclamo; • di trasmettere gli atti al Presidente del C.R. Basilicata per gli adempimenti che ritenesse opportuni.
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