COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 02/05/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO (N. 4915/123pf 11 12/GT/dl del 30.01.2012) TURTURIELLO GERARDO – segretario società Comprensorio Tanagro – e GALANTE PASQUALE – dirigente società Comprensorio Tanagro.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 99 del 02/05/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO (N. 4915/123pf 11 12/GT/dl del 30.01.2012) TURTURIELLO GERARDO – segretario società Comprensorio Tanagro – e GALANTE PASQUALE – dirigente società Comprensorio Tanagro. PREMESSO Che il Vice Procuratore Federale con nota del 30 Gennaio 2012, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva alla COMMISSIONE DISCIPLINARE - C.R. BASILICATA: - TURTURIELLO GERARDO, Segretario della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 comma 1 C.G.S.) per aver fornito un'informazione non rispondente alla realtà ai Dirigenti della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, secondo cui il loro Presidente Signor LORDI ORAZIO, condivideva la proposta di svincolare 21 calciatori, consentendo al Dirigente GALANTE PASQUALE di effettuare on line gli svincoli stessi, trasmettendo alla C.R. BASILICATA la relativa lista di svincolo con la firma apocrifa del Presidente; - GALANTE PASQUALE, Dirigente della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità (art. 1 comma 1 C.G.S.) per aver intrapreso l'iniziativa, con l'intesa e la compiacenza del Segretario della Società, TURTURIELLO GERARDO, di digitare e inviare per posta elettronica alla LND gli svincoli di 21 calciatori della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, senza ricevere l'incarico dal legale rappresentante; Che la ridetta C.D.T. nella seduta del 24 Marzo 2012 verificata la regolarità delle comunicazioni a tutte le parti deferite e interessate indirizzate, procedeva all’audizione del solo Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, il quale illustrava i motivi del deferimento formulando le seguenti richieste e così per: - TURTURIELLO GERARDO inibizione per mesi cinque (5); - GALANTE PASQUALE inibizione per mesi due (2); Che i deferiti benché regolarmente convocati non si presentavano, né producevano scritti difensivi a discarico. Tanto premesso, la COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza; Esaminati tutti gli atti relativi al deferimento di TURTURIELLO GERARDO e GALANTE PASQUALE per i fatti negli stessi riportati e a ciascuno di essi ascritti; Ritenuto che gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto come la mancata comparizione dei deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentano di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questa Commissione a discostarsi dalle valutazioni di colpevolezza nella richiesta di deferimento compendiate; Analizzata la documentazione dalla Procura Federale esibita a sostegno della propria azione e accertato di conseguenza come i comportamenti dai tesserati TURTURIELLO GERARDO e GALANTE PASQUALE tenuti integrino le violazioni contestate in relazione al differente grado di responsabilità nella realizzazione dell'evento per cui è deferimento; Accertato in forza delle emergenze istruttorie come sia TURTURIELLO GERARDO che GALANTE PASQUALE abbiano agito arbitrariamente, senza preventivamente consultare il legale rappresentante della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, LORDI ORAZIO; Considerato in particolare come TURTURIELLO GERARDO, con condotta immotivatamente disinvolta e nondimeno grave, utilizzando verosimilmente firma apocrifa e timbro societario desueto e millantando in aggiunta l'assenso del suo Presidente, acconsentiva acchè GALANTE PASQUALE (il quale, per parte sua, non si accertava che il Presidente avesse effettivamente prestato il consenso all'operazione) inviasse per posta elettronica alla LND gli svincoli di 21 calciatori della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, provocando di tal guisa grave nocumento alla Società; Constatato come gli elementi probatori raccolti, l'inattendibilità delle dichiarazioni da TURTURIELLO GERARDO rese nel corso delle indagini dalla Procura Federale condotte e, ancora, la deposizione confessoria da GALANTE PASQUALE offerta sempre in sede di preventiva ispezione, sinergicamente collegate al contenuto delle dichiarazioni da terzi rese in corso di istruttoria, non ammettano dubbi sulle responsabilità dei deferiti; Osservato, in definitiva, come alla stregua delle argomentazioni che precedono il comportamento dai nominati tesserati TURTURIELLO GERARDO e GALANTE PASQUALE integri incontrovertibile violazione delle norme dal C.G.S. disciplinate e si qualifichi certamente meritevole di adeguate sanzioni; Ritenuto per l’effetto di quanto in narrativa rappresentato, come chiara emerga la responsabilità dei deferiti, in relazione ai fatti a ciascuno di essi ascritti; In particolare, quanto a TURTURIELLO GERARDO perché in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità forniva un'informazione non rispondente alla realtà ai Dirigenti della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, secondo cui il loro Presidente LORDI ORAZIO, condivideva la proposta di svincolare 21 calciatori, consentendo al Dirigente GALANTE PASQUALE di effettuare on line gli svincoli stessi, trasmettendo alla C.R. BASILICATA la relativa lista di svincolo con la firma apocrifa del Presidente LORDI ORAZIO, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Quanto a GALANTE PASQUALE perché in violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e così dei principi di lealtà, correttezza e probità intraprendeva l’iniziativa, con l'intesa e la compiacenza del Segretario della Società, TURTURIELLO GERARDO, di digitare ed inviare per posta elettronica alla LND gli svincoli di 21 calciatori della SOCIETA’ ASD COMPRENSORIO TANAGRO, senza ricevere l'incarico dal legale rappresentante LORDI ORAZIO, nonché per non essersi presentato, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza a rendere richieste dichiarazioni innanzi a questa C.D.T.; Ritenuto come l’esame dei fatti posti a fondamento delle denunciate violazioni delle norme del C.G.S. e lo svolgimento delle attività procedurali non consentano di rinvenire spunti per l’applicazione di sanzioni mitigate rispetto alle richieste dalla Procura Federale avanzate; P.Q.M. La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA in accoglimento delle richieste dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Nicola Monaco, in sede di audizione del 24 Marzo 2012 formulate, così provvede ed irroga a: • TURTURIELLO GERARDO inibizione per mesi cinque (5); • GALANTE PASQUALE inibizione per mesi due (2). La COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE presso il C.R. BASILICATA dispone che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 35 comma 4.1, 36 comma 10, 37 e 38 comma 8 C.G.S. comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alla Segreteria del C.R. BASILICATA per i conseguenti adempimenti.
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