COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO NUOVA CASSINO CALCIO 1924 – CITTA DI MINTURNOMARINA
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
NUOVA CASSINO CALCIO 1924 - CITTA DI MINTURNOMARINA
Il Giudice Sportivo
- Esaminato il reclamo fatto pervenire nei termini previsti dalla Società CITTA' DI MINTURNO MARINA
relativo alla gara di cui in epigrafe e con il quale si deduce che la stessa non avrebbe avuto regolare
svolgimento in quanto avrebbe preso parte il calciatore TESONE RAFFAELE, tesserato NUOVA CASSINO,
in posizione irregolare di tesseramento.
Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino.
- Il reclamo é infondato;
infatti l'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio certifica che il calciatore TESONE RAFFAELE è
regolarmente tesserato per la Società NUOVA CASSINO CALCIO dal 30.03.2012
PQM
DELIBERA
1) di respingere il reclamo proposto dalla Società CITTA' DI MINTURNOMARINA;
2) di convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio:
NUOVA CASSINO CALCIO 1924 - CITTA DI MINTURNOMARINA 2-1;
3) di incamerare la tassa reclamo.