COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO GROTTAFERRATA – V.J.S. VELLETRI 1955

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 210/LND del 27/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO GROTTAFERRATA - V.J.S. VELLETRI 1955 Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 204 del 20.04.2012; esaminato il ricorso proposto dalla Società V.J.S. Velletri con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non abbia avuto regolare svolgimento in quanto alla stessa avrebbe preso parte senza averne titolo il calciatore Brecciaroli Gianmarco squalificato per una gara effettiva con Comunicato Ufficiale n° 161 del 07.03.2012. - la reclamante sostiene che il citato calciatore non ha partecipato alla gara dell'11.03.2012 Atletico Grottaferrata- V.J.S. Velletri per effetto della squalifica inflitta - sulla gara in questione, sospesa al 47° del 2° tempo, la società Atletico Grottaferrata ha proposto reclamo e questo Giudice Sportivo con Comunicato Ufficiale n° 194 del 5 aprile 2012 disponeva la ripetizione della gara stessa. Pertanto, avrebbe dovuto scontare la squalifica nella gara successiva al citato provvedimento. - per l'effetto chiede la vittoria a tavolino come previsto dal C.G.S. -il reclamo è infondato. - infatti dalle risultanze degli atti ufficiali, le doglianze della reclamante non trovano responso positivo.- il calciatore in questione, squalificato per una gara effettiva con comunicato 161 del 07.03.2012, non ha scontato la squalifica comminatagli in quanto la gara dell'11 marzo 2012 ( ATL. GROTTAFERRATA-V.J.S. VELLETRI) è stata oggetto di un provvedimento di ripetizione adottato dallo scrivente giudice sportivo. - successivamente il calciatore in oggetto ha preso parte alla gara del 18.03.2012 (PALOCCO-ATL. GROTTAFERRATA) astenendosi dal partecipare alla gara del 25.03.2012 (ATL. GROTTAFERRATAAUDACE GENAZZANO) scontando così la squalifica inflitta. - considerando quanto sopra, il reclamo è da rigettare in quanto il calciatore BRECCIAROLI GIAMMARCO, ha preso parte alla gara in epigrafe avendone pieno titolo. PQM DELIBERA - di respingere il reclamo proposto dalla società V.J.S. VELLETRI - di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio ATLETICO GROTTAFERRATA-V.J.S. VELLETRI 1 - 0 -di addebitare la tassa di reclamo. - si trasmettono gli atti alla Procura Federale della F.I.G.C. per quanto di competenza. In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.
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