COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 28/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BRAVETTA – CSL SOCCER

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 211/LND del 28/4/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO BRAVETTA - CSL SOCCER Il Giudice Sportivo - esaminati gli atti ufficiali relativi alla gara in epigrafe; - rilevato che al 42' del secondo tempo, dopo le espulsioni dei calciatori della squadra CSL SOCCER sigg. BAFFIONI DANIELE, AURICCHIO ALESSANDRO e CECCARELLI LUCA, la squadra medesima rimaneva in campo con soli sei calciatori e quindi l'arbitro decretava la sospensione definitiva dell'incontro sul punteggio di 2-2; - rilevato che i calciatori della squadra CSL SOCCER sigg. LOFFREDO GIOVANNI e DE LUCA ALESSANDRO, aggredivano l'arbitro colpendolo con pugni sul collo, sulla spalla destra e sotto l'occhio destro provocandogli intenso dolore; - a seguito di detta aggressione l'arbitro cadeva in terra e veniva aggredito da quasi tutti i calciatori della squadra CSL SOCCER che lo colpivano con violenti calci sulle cosce, sul fianco e sul costato destro provocandogli intenso dolore ed uno stato di paura, tra i vari aggressori veniva riconosciuto il calciatore AURICCHIO ALESSANDRO; - solo grazie all'aiuto dei tesserati della Società BRAVETTA l'arbitro riusciva al alzarsi per poi essere portato al sicuro in altra zona del campo; - l'arbitro doveva quindi recarsi al Pronto Soccorso dell'Ospedale S. Camillo Forlanini di Roma dove veniva refertato con prognosi di gg.3 oltre a permanere in un forte stato di sofferenza psichica per l'estrema gravità dell'aggressione subita. Considerato che la responsabilità dell'anticipata sospensione della gara debba essere attribuita alla società CSL SOCCER e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del CGS DELIBERA - di infliggere alla Società CSL SOCCER la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - di comminare alla Società CSL SOCCER l'ammenda di euro 500,00
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