COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 187 DEL 30-3-2012 IN MERITO ALLA GARA CASILINA – COLLEFERRO CALCIO CAMPIONATO JUNORES REGIONALE B DEL 3-3-2012
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 187 DEL
30-3-2012 IN MERITO ALLA GARA CASILINA – COLLEFERRO CALCIO CAMPIONATO
JUNORES REGIONALE B DEL 3-3-2012
Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo comminava alla società Colleferro Calcio la
punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 150 per prima
rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica. Rilevava il primo Giudice, decidendo sul
reclamo della società Colleferro Calcio, come le giustificazioni addotte dalla reclamante per la
mancata partecipazione alla gara in questione fossero insufficienti per attribuire la causa di forza
maggiore. Infatti, secondo il Giudice, era ben vero che il pullman della società aveva subito
un’avaria, come da documentazione allegata, ma la breve distanza tra il campo di gioco e la sede
della società, circa 35 chilometri, e tra la sede ed il luogo ove si era verificata l’avaria, avrebbero
consentito alla società di ricorrere a mezzi alternativi per trasportare la squadra al campo, solo che
questa si fosse messa in cammino per tempo e non con l’evidente notevole ritardo.
Avverso la decisione impugnata reclama la società Colleferro Calcio che, ribadendo le
giustificazioni già presentate in primo grado, rileva come il campionato Juniores si svolga di sabato
e, quindi, i giovani atleti, tutti studenti delle scuole superiori, per non perdere le lezioni, si mettano
a disposizione con un tempo sempre limitato ed appena sufficiente per raggiungere i campi di
gioco in trasferta.
Rileva la Commissione come la decisione del primo Giudice sia esente da vizi logici ed aderente
allo spirito che deve regolare l’attribuzione della causa di forza maggiore. Infatti risulta dagli atti
che il pullman della squadra del Colleferro sia uscito, già denotando un’avaria, dal casello di
Valmontone alle ore 13,50. Orbene, anche a voler ipotizzare che abbia percorso i circa 7 chilometri
che intercorrono tra i caselli di Valmontone e Colleferro a velocità ridottissima, non può aver
impiegato più di un quarto d’ora, segno evidente che la squadra si è effettivamente messa in moto
non prima delle ore 13,30, con un tempo a disposizione molto risicato per raggiungere il campo
della Borgata Finocchio in Roma, dove doveva svolgersi la gara. Inoltre, pur avendo subito
immediatamente dopo la partenza l’avaria, i dirigenti non hanno pensato né a richiedere
l’intervento di un altro mezzo della società noleggiatrice, né a richiedere l’ausilio di dirigenti muniti
di proprie autovetture, né, infine, a richiedere l’intervento di un meccanico locale, facendolo invece
arrivare addirittura da Anagni. Tutte queste circostanze, imputabili esclusivamente alla società
Colleferro Calcio hanno fatto si che il pur breve intervento di riparazione, durato secondo i
documenti circa un’ora, è stato esiziale per far decorrere il tempo utile per raggiungere il campo,
dove comunque la squadra non è mai arrivata. Appare quindi evidente che vi è stata una notevole
negligenza nell’affrontare l’emergenza creatasi e che non è stato fatto tutto quanto possibile per
prevenire ed affrontare l’imprevisto che si era verificato.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare
DELIBERA
Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata.
La tassa reclamo va incamerata.
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