COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPORTING TORBELLAMONICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TAGLIERI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 22/3/12 ( Gara: Nuova Castelli Romani – Sporting Torbellamonica del 17/3/12 – Campionato III Categoria Roma )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' SPORTING TORBELLAMONICA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 A CARICO DEL CALCIATORE TAGLIERI PATRIZIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 65 DEL 22/3/12 ( Gara: Nuova Castelli Romani – Sporting Torbellamonica del 17/3/12 - Campionato III Categoria Roma ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; Considerato che le argomentazione addotte dalla ricorrente, a sostegno della invocata riduzione della sanzione, possono ritenersi parzialmente assumibili; che, in effetti, il gesto compiuto dal calciatore Taglieri (lancio di terriccio, che attingeva l'Arbitro) va ricondotto ad un moto di protesta e di stizza per il violento fallo subìto da un avversario che lo aveva fatto cadere in terra; che il lancio del terriccio effettuato mentre il giocatore si trovava a terra e distante dall'Arbitro, non appare diretto intenzionalmente contro quest'ultimo, che tuttavia è stato raggiunto dal terriccio; che, per tale motivo, la sanzione potrà essere parzialmente rivisitata, anche per rapportare la stessa alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore TAGLIERI PATRIZIO dal 31 dicembre 2012 al 30 settembre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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