COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 187 DEL 30-3-2012 IN MERITO ALLA GARA CASILINA – COLLEFERRO CALCIO CAMPIONATO JUNORES REGIONALE B DEL 3-3-2012

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL COLLEFERRO CALCIO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO PUBBLICATE SUL COMUNICATO UFFICIALE 187 DEL 30-3-2012 IN MERITO ALLA GARA CASILINA – COLLEFERRO CALCIO CAMPIONATO JUNORES REGIONALE B DEL 3-3-2012 Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo comminava alla società Colleferro Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, l’ammenda di € 150 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica. Rilevava il primo Giudice, decidendo sul reclamo della società Colleferro Calcio, come le giustificazioni addotte dalla reclamante per la mancata partecipazione alla gara in questione fossero insufficienti per attribuire la causa di forza maggiore. Infatti, secondo il Giudice, era ben vero che il pullman della società aveva subito un’avaria, come da documentazione allegata, ma la breve distanza tra il campo di gioco e la sede della società, circa 35 chilometri, e tra la sede ed il luogo ove si era verificata l’avaria, avrebbero consentito alla società di ricorrere a mezzi alternativi per trasportare la squadra al campo, solo che questa si fosse messa in cammino per tempo e non con l’evidente notevole ritardo. Avverso la decisione impugnata reclama la società Colleferro Calcio che, ribadendo le giustificazioni già presentate in primo grado, rileva come il campionato Juniores si svolga di sabato e, quindi, i giovani atleti, tutti studenti delle scuole superiori, per non perdere le lezioni, si mettano a disposizione con un tempo sempre limitato ed appena sufficiente per raggiungere i campi di gioco in trasferta. Rileva la Commissione come la decisione del primo Giudice sia esente da vizi logici ed aderente allo spirito che deve regolare l’attribuzione della causa di forza maggiore. Infatti risulta dagli atti che il pullman della squadra del Colleferro sia uscito, già denotando un’avaria, dal casello di Valmontone alle ore 13,50. Orbene, anche a voler ipotizzare che abbia percorso i circa 7 chilometri che intercorrono tra i caselli di Valmontone e Colleferro a velocità ridottissima, non può aver impiegato più di un quarto d’ora, segno evidente che la squadra si è effettivamente messa in moto non prima delle ore 13,30, con un tempo a disposizione molto risicato per raggiungere il campo della Borgata Finocchio in Roma, dove doveva svolgersi la gara. Inoltre, pur avendo subito immediatamente dopo la partenza l’avaria, i dirigenti non hanno pensato né a richiedere l’intervento di un altro mezzo della società noleggiatrice, né a richiedere l’ausilio di dirigenti muniti di proprie autovetture, né, infine, a richiedere l’intervento di un meccanico locale, facendolo invece arrivare addirittura da Anagni. Tutte queste circostanze, imputabili esclusivamente alla società Colleferro Calcio hanno fatto si che il pur breve intervento di riparazione, durato secondo i documenti circa un’ora, è stato esiziale per far decorrere il tempo utile per raggiungere il campo, dove comunque la squadra non è mai arrivata. Appare quindi evidente che vi è stata una notevole negligenza nell’affrontare l’emergenza creatasi e che non è stato fatto tutto quanto possibile per prevenire ed affrontare l’imprevisto che si era verificato. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo confermando la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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