COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICI ALESSANDRO (LAMARO CINECITTA’) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/3/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 170 DEL 15/3/12 ( Gara: Sporting Genzano – Lamaro Cinecittà dell’ 11/3/12 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICI ALESSANDRO (LAMARO CINECITTA') AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/3/2013 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 170 DEL 15/3/12 ( Gara: Sporting Genzano – Lamaro Cinecittà dell' 11/3/12 - Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: Il reclamante giudica eccessiva e sproporzionata la sanzione, rispetto alla natura del gesto da lui compiuto; sostiene, infatti, il giocatore, che al termine della partita, rammaricato per aver visto sfumare la vittoria all'ultimo secondo, con un gesto di stizza aveva calciato il pallone, che soltanto in maniera dal tutto fortuita aveva colpito dietro le gambe l'Arbitro, il quale si trovava a notevole distanza. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha dichiarato che, al termine dell'incontro, il dirigente Pola Alessandro, già allontanato in precedenza, si era posizionato dinanzi alle scalette che portavano agli spogliatoi, protestando animatamente ed impedendogli, al momento, di raggiungere lo spogliatoio. Nel frattempo erano sopraggiunti i giocatori della Lamaro Cinecittà e, mentre si trovava di spalle, egli aveva avvertito dei calci alla gambe, nonché un colpo di pallone al fondo schiena, non riuscendo però ad identificare gli autori del gesto. Successivamente, voltatosi, aveva poi visto, a distanza di circa 5 – 6 metri, il calciatore Federici Alessandro, il quale, dopo aver raccolto il pallone con le mani, lo aveva calciato verso la sua direzione. L'Arbitro ha precisato che il pallone era stato calciato senza violenza e che lo stesso lo aveva attinto sul fianco sinistro, senza causargli dolore. Il Direttore di gara ha inoltre dichiarato di non poter affermare con certezza che il pallone fosse stato calciato volontariamente contro di lui, e che probabilmente si trattava di un gesto di stizza del giocatore, innervosito per l'esito della gara. Alla luce delle dichiarazioni rese dell'Arbitro, questa Commissione ritiene che il comportamento del Federici vada ricondotto in un ambito di minore gravità e pertanto, pur censurando la condotta del giocatore, il quale ha compiuto un gesto che, in ogni caso, avrebbe potuto causare all'Arbitro conseguenze fisiche, ove il pallone avesse attinto il suo volto, ritiene di rivisitare parzialmente la sanzione, onde rapportare la stessa alle effettive responsabilità dell'interessato. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica a carico del calciatore FEDERICI ALESSANDRO dal 30 marzo 2013 al 31 ottobre 2012. La tassa di reclamo va restituita.
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