COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CASTELLI FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6, NONCHE’ LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2015 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 46 C5 DEL 22/2/12 ( Gara: Sport Time – Castelli Futsal del 17/2/12 – Campionato C5 serie D )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' CASTELLI FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 6, NONCHE' LA SQUALIFICA FINO AL 28/2/2015 A CARICO DEL CALCIATORE BENEDETTI DAVIDE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 46 C5 DEL 22/2/12 ( Gara: Sport Time – Castelli Futsal del 17/2/12 - Campionato C5 serie D ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che non sussistevano i presupposti per la sospensione dell'incontro, dal momento che l'Arbitro non era stato affatto colpito con uno schiaffo dal calciatore Benedetti Davide, il quale, nel contestare la rete avversaria, aveva soltanto protestato in maniera veemente nei suoi confronti, e dopo l'espulsione, in segno di protesta, aveva appena sfiorato la sua guancia con la mano. Si è quindi chiesta la revoca del provvedimento di perdita della gara, nonché la riduzione della sanzione a carico del Benedetti, ritenuta eccessiva. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che al 22° s.t., dopo la rete dello Sport Time, il calciatore Benedetti Davide si era avvicinato di corsa e, dopo avergli rivolto pesanti insulti, lo aveva colpito al torace con il petto, facendolo arretrare di un passo. Subito dopo si era slanciato nuovamente verso di lui, avendo il braccio alzato all'altezza del suo volto e, con il palmo della mano aperta, lo aveva colpito sullo zigomo sinistro causandogli dolore, nonché uno stato di momentaneo stordimento. A seguito di ciò, e mentre i giocatori del Castelli Futsal continuavano a protestare con toni accesi nei suoi confronti, aveva pregato i dirigenti della squadra locale di accompagnarlo verso gli spogliatoi; quivi giunto, poiché lo stato di stordimento persisteva e poiché avvertiva inoltre uno stato di agitazione crescente, non ritenendosi più nelle condizioni fisiche e psicologiche di proseguire la gara, aveva comunicato ai dirigenti delle due società la sua decisione di sospendere l'incontro. Alla luce delle dichiarazioni rese dell'Arbitro che, come noto, costituiscono fonte di prova privilegiata e degna di fede, deve quindi considerarsi del tutto giustificata la decisione assunta dal Direttore di gara di sospendere l'incontro; e, a tal riguardo, si precisa ancora una volta che la valutazione delle proprie condizioni psicofisiche – ai fini della sospensione della gara – spetta, in via discrezionale, esclusivamente all'Arbitro. Di conseguenza deve ritenersi quindi del tutto corretto il provvedimento di perdita della gara a carico della Società Castelli Futsal, dal momento che la sospensione dell'incontro è stata causata dal gesto violento di un giocatore di detta Società. Quanto al comportamento del calciatore Benetti, questa Commissione ritiene che i gesti compiuti dal giocatore (torace contro il petto dell'Arbitro e manata sul volto di quest'ultimo) debbano ricondursi ad un atteggiamento iniziale di protesta, manifestato con atti invasivi, poi degenerati, ma non diretti esplicitamente ad arrecare danni fisici all'Arbitro. Per tali considerazioni, pur ribadendo l'assoluta intollerabilità di tale condotta, si ritiene di ridurre lievemente la sanzione, anche per graduare la stessa rispetto a comportamenti simili, ma molto più gravi. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo relativo alla punizione sportiva di perdita della gara a carico della SOC. CASTELLI FUTSAL; di accogliere il reclamo relativo al calciatore BENEDETTI DAVIDE e, per l'effetto, riduce la squalifica dal 28 febbraio 2015 al 30 settembre 2014. La tassa di reclamo va restituita.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it