COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: AMATORI CIRCEO – SUIO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ AMATORI CIRCEO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 187 DEL 29.3.2012 (Gara: AMATORI CIRCEO – SUIO del 18.3.2012 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe, Esaminati gli atti ufficiali, osserva: la Società interessata, ritualmente convocata, non si è presentata. A motivo del reclamo la ricorrente è convinta che il tesseramento del calciatore CAROCCI RENZO, effettauto in data 25.10.2010, debba essere considerato come tesseramento con vincolo ritenuto pluriennale. Non avendo il calciatore comunicato con lettera raccomandata ar l’intenzione di interrompere l’accordo tra le parti, questa Società ha ritenuto, in buona fede, il tesseramento del CAROCCI ancora valido, pur riconoscendo che l’art. 32 delle NOIF statuisce che le richieste di rinnovo di tesseramento di calciatori che abbiano compiuto il 25mo anno di etò, debbano essere inviate dal calciatore personalmente ogni anno. Insiste in conclusione la Società AMATORI CIRCEO nel considerare il tesseramento del loro calciatore, formalizzato in data 25.10.2010 ancora valido, e pertanto chiede che venga annullata la decisione del Giudice Sportivo indicata in epigrafe. Questa Commissione, dopo aver esaminato tutte le carte in possesso, non può non considerare che bene ha operato, nella circostanza il Giudice Sportivo di prime cure, il quale ha potuto accertare, attraverso il competente Ufficio Tesseramenti che il calciatore CAROCCI REMO è risultato sotto svincolo in virtù dell’art. 32 bis delle NOIF. Detto articolo “Durata del Vincolo di Tesseramento e svincolo per decadenza” stabilisce che i calciatori che entro il termine della stagione sportiva abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25mo anno di età, possono chiedere ai Comitati di appartenenza, lo svincolo per decadenza di tesseramento. Le istanze, da inviare, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 15 Giugno ed il 15 Luglio di ciascun anno, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, dovranno contestualmente essere rimesse in copia alle società di appartenenza con lo stesso mezzo. In ogni caso, le istanze inviate a mezzo lettera raccomandata o telegramma dovranno pervenire al Comitato o alla Divisione di appartenenza entro e non oltre il 30 luglio di ciascun anno. Il calcaitore in questione, nella stagione sportiva 20109-2010, aveva esercitato tale facoltà svincolandosi e quindi dalla successiva stagione il vincolo contratto decadeva automaticamente al termine della stagione sportiva. Quindi il tesseramento contratto il 25.10.2010 era scaduto il successivo 30.6.2011. Nella corrente stagione sportiva avrebbe, quindi, dovuto contrarre un nuovo tesseramento. La Società stessa, riconoscendo di non aver osservato tale adempimento, provvedeva solamente in data 31.3.2012 a regolarizzare la posizione del CAROCCI. Appare evidente a questa Commissione, alla luce di quanto sopra esposto, che le motivazioni della ricorrente non sono condivisibili e, pur volendo riconoscere la buona fede della Società AMATORI CIRCEO nella vicenda in argomento, non può che fare presente che il CAROCCI, nella gara oggetto del ricorso, non poteva legittimamente prendervi parte. Detto ciò, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando per l’effetto la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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