COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIBURTINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.9.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE FERRARI ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 68 DEL 29.3.2012 (Gara: TIBURTINA – CINETO CALCIO del 25.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. TIBURTINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI
INIBIZIONE FINO AL 30.9.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE FERRARI ALESSANDRO
ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON
C.U. N. 68 DEL 29.3.2012
(Gara: TIBURTINA – CINETO CALCIO del 25.3.2012 – Campionato III Categoria Roma)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società in epigrafe, anche mediante audizione diretta, ha avanzato reclamo al fine di contestare
il provvedimento in titolo, affermando, in sintesi, che il proprio Dirigente FERRARI si è adoperato –
contrariamente a quanto riportato nella motivazione del Giudice Sportivo – per bloccare, a fine
gara, i tentativi di aggressione di un calciatore della propria squadra, che si era già reso
protagonista di colpi inferti all’arbitro e per i quali quest’ultimo aveva dovuto sospendere la partita.
Aggiunge la reclamante che l’intervento del FERRARI si è limitato non solo ad accompagnare
l’arbitro rimanendo sempre a stretto contatto con lui, per difenderlo ma anche per invitare i propri
tesserati ad allontanarsi per consentire un tranquillo abbandono dell’impianto al direttore di gara
stesso.
Non esclude, detta Società, che l’arbitro nella confusione e nel clima caldo che vigeva, abbia
equivocato circa la condotta del FERRARI e, pertanto, poiché l’accaduto non si è svolto come
narrato negli atti ufficiali, chiede la revoca del provvedimento in epigrafe.
L’esame della questione richiede una necessaria premesso e cioè che la partita era stata sospesa,
in quanto l’arbitro era stato, in più occasioni, colpito da un calciatore tesserato per la Società
TIBURTINA e che, a fine gara, mentre si accingeva a lasciare l’impianto e continuava ad essere
oggetto, da parte del suddetto calciatore, di ulteriori tentativi di aggressione.
L’attenzione della Commissione si è ovviamente concentrata su tale ultima circostanza.
Nell’occasione, come si evince dal rapporto di gara, il FERRARI - a fronte di tali reiterati
comportamenti minacciosi del proprio tesserato – non si limitava ad accompagnare l’arbitro e
l’osservatore arbitrale, bensì afferrava l’arbitro per un braccio e, aspetto ancor più significativo e
grave, invitava i compagni di squadra che cercavano di dissuaderlo, a non trattenerlo.
Non a caso, l’esagitato calciatore riusciva a colpire l’osservatore arbitrale con un calcio ad una
gamba, prima che i due potessero raggiungere la propria autovettura.
Per quanto sopra, assume maggior concretezza il referto arbitrale che, come noto, è da
considerarsi fonte di prova privilegiata a proposito del comportamento del FERRARI che ha
consentito (mediante l’invito rivolto ai propri tesserati a non trattenere il compagno) il verificarsi
degli altri intollerabili fatti sfociati negli ulteriori atti di violenza finale effettuati dal calciatore in
parola.
Ne consegue che le argomentazioni addotte a difesa, non trovano alcun riscontro negli atti di gara,
e non possono essere considerate valide e probanti.
Pertanto, questo Organo Giudicante
DELIBERA
Di respingere il reclamo in titolo e per l’effetto conferma l’inibizione del dirigente FERRARI
ALESSANDRO fino al 30.9.2012.
La tassa reclamo è incamerata.
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