COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO EQUO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012 (Gara: MARANO EQUO – LA QUERCIA del 1°.4.2012 – Campionato I Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 215/LND del 03/05/2012
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ MARANO EQUO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA
DELLA GARA E DI AMMENDA DI € 150 A CARICO DELLA RECLAMANTE ADOTTATO DAL
GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 194 DEL 5.4.2012
(Gara: MARANO EQUO – LA QUERCIA del 1°.4.2012 – Campionato I Categoria)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe;
esaminati gli atti ufficiali, osserva:
la Società MARANO EQUO 2004 contesta la decisione del Giudice Sportivo relativa alla perdita
della gara a proprio carico, sostenendo che all’atto della sospensione dell’incontro – 40mo del II
tempo – benché un calciatore della società si adoperava per appianare un tafferuglio tra giocatori,
veniva considerato espulso per offese ad un avversario, unitamente ad un suo compagno (TOSI
DOMENICO) sostituito dal primo minuto del secondo tempo.
Tale circostanza avrebbe indotto l’arbitro a sospendere definitivamente l’incontro in quanto,
calcolando le precedenti espulsioni, la ricorrente sarebbe rimasta con un numero di calciatori
inferiore al minimo consentito, decisione erronea poiché l TOSI, precedentemente sostituito, non
poteva far parte degli espulsi.
Per tali motivi la Società MARANO EQUO chiede la ripetizione della gara.
Dalla lettura degli atti ufficiali si rileva la fondatezza dell’assunto della reclamante circa il TOSI, che
effettivamente risulta sostituito dal primo minuto del secondo tempo.
Tale circostanza è stata confermata dall’arbitro il quale, in sede di supplemento di referto , ha fatto
conoscere di aver erroneamente conteggiato il TOSI nel numero degli espulsi che ha portato
all’inferiorità numerica della reclamante, anche se lo stesso era stato sostituito, come sopra detto,
al primo minuto del secondo tempo.
Ciò detto, non può considerarsi determinante, ai fini della sostituzione, il comportamento, pur
deplorevole, dei sostenitori della ricorrente e nemmeno quello dei calciatori della stessa, descritto
come genericamente violento e non collaborante.
Si fa notare la presenza della Forza Pubblica a tutela dei tesserati e dell’arbitro, il quale, tra l’altro,
ha omesso la cautela di invitare i due capitani a collaborare per il ripristino della calma.
Tanto premesso, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo della Società MARANO EQUO 2004, revocando la decisione
della perdita della gara a suo carico ed ordinando la ripetizione dell’incontro.
L’ammenda rimane confermata.
Si trasmettono gli atti al Comitato Regionale Lazio per gli adempimenti di competenza.
La tassa reclamo va restituita.
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