COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 66 del 03/05/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 76 – Reclamo ASD Orione 2011 avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Ortonovo B – Orione del 31 marzo 2012. C.U. n. 38 del 5.4.2012 Delegazione Provinciale di La Spezia.
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 66 del 03/05/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Prot. n. 76 - Reclamo ASD Orione 2011 avverso provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Ortonovo B - Orione del 31 marzo 2012.
C.U. n. 38 del 5.4.2012 Delegazione Provinciale di La Spezia.
Sulla base del referto della gara del Campionato Terza Categoria Ortonovo B - Orione del 31 marzo 2012, il Giudice Sportivo assumeva i seguenti provvedimenti a carico dell’ASD Orione 2011 e di suoi tesserati:
Perdita della gara col punteggio di 0-3;
Ammenda di € 200,00
Squalifica dell’allenatore Michele Musso fino al 30 giugno 2012 e del calciatore Luca Parodi per quattro giornate.
L’arbitro riferiva di aver sospeso la gara al 48’ del s.t. perché l’ASD Orione 2011 era rimasta con un numero di calciatori inferiore a quello consentito per la continuazione e che, prima del triplice fischio di chiusura dell’incontro e della formalizzazione del provvedimento d’espulsione del portiere, l’allenatore Michele Musso e il calciatore Luca Parodi avevano messo in atto un comportamento antisportivo incitando la squadra a ritirarsi.
Le suddette sanzioni sono state appellate dall’ASD Orione 2011 con reclamo di rito col quale si contesta il resoconto arbitrale e si chiede che la gara sia ripetuta, che l’ammenda sia revocata o almeno ridotta, che le squalifiche dei due tesserati siano riportate entro limiti di più contenuta durata.
Preliminarmente la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo, nella parte in cui impugna la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara, per violazione del diritto alla difesa non essendo soddisfatto l’obbligo dell’invio contestuale della copia dei gravami alla controparte (art. 33 comma 5 CGS).
Nel merito delle altre sanzioni, respinte le eccezioni della società reclamante perché estranee agli atti ufficiali, i provvedimenti sanzionatori di primo grado appaiono esenti da censura, perché irrogati sulla base dei fatti riferiti dall’arbitro in forma chiara e coerente e di misura appropriata alle infrazioni commesse.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di non accogliere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa non versata.
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