COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 4/2012 SAN D.SAVIO ROCCHETTA T. – NURAGHE CALCIO TOR O

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 18/ 4/2012 SAN D.SAVIO ROCCHETTA T. - NURAGHE CALCIO TOR O La gara in epigrafe non ha avuto regolare svolgimento essendo stata sospesa anticipatamente dall'arbitro. Dall'esame del referto arbitrale si evince che al minuto 42 del secondo tempo, dopo una rete realizzata dalla società S.DOMENICO SAVIO, il giocatore CAFAGNA LUCA (soc. Nuraghe Calcio) si avvicinava all'arbitro offendendolo. Alla notifica dell'espulsione gli strappava il cartellino rosso dalle mani e lo distruggeva. Successivamente gli lanciava contro il pallone colpendolo alla testa, mentre attorno al direttore di gara si formava un nutrito assembramento di giocatori della società Nuraghe. Dopo essere stato allontanato da un compagno, il Cafagna ritornava verso l'arbitro e lo colpiva da dietro con un calcio al bacino che gli procurava forte dolore anche se momentaneo. Dopo pochi attimi il suddetto calciatore, benchè trattenuto ed allontanato, si divincolava dai compagni e colpiva nuovamente l'arbitro con un forte calcio al basso ventre procurandogli dolore forte e persistente con una successiva formazione di ematoma. Contemporaneamente il giocatore MUSCARELLO DAVIDE (soc. Nuraghe), benchè trattenuto da alcuni compagni, si avvicinava all'arbitro tentando a più riprese di aggredirlo, lo offendeva gravemente e gli rivolgeva ripetute e pesanti minacce"...ti ammazzo, ti rovino la faccia, tu non vai a casa..." nonostante l'intervento dei dirigenti della società S. Domenico Savio che si prodigavano per tutelare l'arbitro. Venivano altresì identificati i giocatori CASSINELLI FEDERICO che lo offendeva gravemente unitamente a REINA LUCA ELIO e il giocatore POLLINZI VINCENZO che oltre alle offese rivolgeva all'arbitro precise minacce. I dirigenti della società ospitante si frapponevano fra questi giocatori e l'arbitro accompagnandolo presso la propria panchina e richiedendo immediatamente l'intervento delle forze dell'ordine. Subito dopo l'arbitro emetteva un triplice fischio ponendo fine alla gara da lui ritenuta conclusasi già al momento dell'aggressione . In tutto questo frangente nessun dirigente della società Nuraghe si attivava per calmare i propri giocatori tranne l'allenatore signor Marasco Angelo in un secondo momento dopo l'intervento dei dirigenti locali. Dopo pochi minuti arrivava una pattuglia della Polizia di Stato e tre agenti raggiungevano sul terreno di gioco l'arbitro scortandolo nel proprio spogliatoio, dove provvedevano ad espletare le formalità di rito identificando l'aggressore e redigendo apposito verbale. Si presentava poi all'arbitro una persona che si qualificava come presidente della società Nuraghe, il quale rammaricandosi per l'accaduto gli porgeva le proprie scuse. Mentre l'arbitro si apprestava a lasciare l'impianto sportivo veniva avvicinato dall'aggressore CAFAGNA LUCA, accompagnato dal proprio presidente, che gli chiedeva quali fossero "le sue intenzioni e se era possibile trovare un accordo": cosa che veniva rifiutata. L'arbitro, accompagnato da un dirigente della società S.DOMENICO SAVIO, si recava poi al pronto soccorso del presidio ospedaliero di Asti, dove gli veniva diagnosticato "una contusione sovrapubica con ematoma" e successivamente dimesso alle ore 00.42 del 19/04/2012 con prognosi di giorni SETTE s.c.. Atteso quanto dettagliatamente illustrato è evidente che la responsabilità della mancata conclusione della gara deve addebitarsi alla società NURAGHE CALCIO, oggettivamente responsabile del comportamento vile e violento, indegno di una persona civile, posto in essere dall'aggressore e dei comportamenti gravemente offensivi e minacciosi degli altri tesserati summenzionati. Pertanto in applicazione dell'art.17 comma 1 del C.G.S. SI DELIBERA: - di assegnare gara persa alla società NURAGHE CALCIO mandandola ad omologare con il seguente risultato: S.DOMENICO SAVIO - NURAGHE CALCIO 3-0 - di riportare negli appositi paragrafi i provvedimenti assunti per quanto in atti.
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