COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 14/ 4/2012 CRESCENTINESE – SCUOLE CRISTIANE CALCIO

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 14/ 4/2012 CRESCENTINESE - SCUOLE CRISTIANE CALCIO La società SCUOLE CRISTIANE CALCIO ha interposto reclamo avverso la regolarità della gara in epigrafe. Preliminarmente occorre rilevare che il reclamo è stato inviato a mezzo raccomandata il giorno 17/04/2012 e ricevuto dal Comitato Regionale il 18/04/2012. In tal modo la reclamante non ha rispettato la delibera del Presidente Federale inerente l'abbreviazione dei termini procedurali dinanzi agli Organi di Giustizia Sportiva per le ultime quattro giornate di tutti i campionati di cui al C.U. nº110/A della F.I.G.C. del 06/02/2012 e riportata in allegato al C.U. nº44 del 09/02/2012 del Comitato Regionale. Tale delibera statuisce che i reclami avverso la regolarità dello svolgimento delle gare "dovranno pervenire via telefax o altro mezzo idoneo o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12.00 del secondo giorno successivo alla data di effettuazione della gara". Il mancato rispetto delle norme procedurali inficia la regolarità dell'atto precludendone l'esame del merito. Atteso quanto in premessa pertanto SI DELIBERA: - di dichiarare INAMMISSIBILE il reclamo disponendo l'omologazione della gara con il risultato conseguito sul campo CRESCENTINESE - SCUOLE CRISTIANE CALCIO 3-2 - di disporre a carico della società SCUOLE CRISTIANE CALCIO l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata. - quanto sopra a scioglimento della riserva contenuta nel C.U. nº55 del 19/04/2012.
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