COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare A) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor LOVERA Pierino, Presidente della società S.S.D. SETTIMO CALCIO e la società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8 commi 9 e 10 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 del 27.04.2012 Delibera del la Commissione Disciplinare A) Deferimento della Procura Federale nei confronti del signor LOVERA Pierino, Presidente della società S.S.D. SETTIMO CALCIO e la società medesima per rispondere il primo della violazione di cui agli artt. 1 co. 1 e 8 commi 9 e 10 C.G.S. in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F., la Società per rispondere della violazione di cui all’art. 4 co. 1 C.G.S. Con atto del 29.3.2012 la Procura Federale deferiva al giudizio di questa Commissione il sig. LOVERA Presidente del. SETTIMO CALCIO per aver contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità, in particolare per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici di cui al C.U. n. 147 del 29.7.2011 e n. 131 del 6.7.2011, emesse all’esito del contenzioso tra la predetta società sportiva ed i propri calciatori, sig. AMATO Andrea e SARACENO Daniele, la Società SETTIMO CALCIO per rispondere a titolo di responsabilità diretta nell’illecito addebitato al proprio Presidente. Il presente procedimento trae origine da una segnalazione del 10.9.2011 inviata dal difensore dei due giocatori sopra indicati alla Procura Federale e, per conoscenza alla Società interessata, in cui si lamentava l’inadempimento di cui al capo d’incolpazione. Nel corso delle indagini veniva acquisita la documentazione utile all’accertamento dei fatti. Nella seduta del 20.4.2012, avanti a questa Commissione sono comparsi l’avv. Maurizio GORIA in rappresentanza della Procura Federale, il sig. FURFARO Marco, Vice-Presidente della SETTIMO in rappresentanza della Società. Restava assente il sig. LOVERA. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 C.G.S ma nessun accordo si concretizzava in tal senso. Il Procuratore Federale, previa relazione sui fatti, chiedeva applicarsi le seguenti sanzioni: mesi otto di inibizione a carico del sig. LOVERA, tre punti di penalizzazione in classifica ed € 7.500 di ammenda a carico della società SETTIMO. Il sig. FURFARO giustificava l’inadempimento con il mancato ricevimento a mani delle raccomandate recanti il provvedimento della Commissione accordi economici, la cui notifica è avvenuta per compiuta giacenza nel mese di agosto e, comunque, durante il periodo delle ferie. Veniva altresì prodotta documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle somme prescritte e si chiedeva di dichiarare la Società ed il suo Presidente esenti da responsabilità ovvero di contenere nei minimi la sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il fatto oggetto del presente procedimento è stato accertato al di là di ogni ragionevole dubbio. E ’plausibile che al ritorno dalle ferie non ci si sia peritati di andare a ritirare ovvero non fossero disponibili le raccomandate inviate alla società, tuttavia dalla documentazione in atti si evince come la lettera dell’avvocato dei calciatori da cui è scaturito il presente procedimento, sia stata inviata per conoscenza anche al SETTIMO, pertanto anche, a voler far decorrere da tale data la conoscenza del dispositivo della Commissione Accordi Economici, il termine di 30 giorni previsto dall’art. 94 ter N.O.I.F. risulta violato come si evince dalla documentazione prodotta dalla Società incolpata. Il SETTIMO ha comunque fatto fronte integralmente ai propri obblighi economici in tempi ragionevoli considerato l’ammontare delle somme e, pertanto, appare congruo alla modesta gravità della condotta accertata applicare la sanzione minima prevista dal vigente art. 8 commi 9 e 10 C.G.S. ovverosia mesi sei di inibizione a carico del Presidente incolpato ed un punto di penalizzazione in classifica nonché l’ammenda per € 300 a carico della Società. P. Q. M. La Commissione Disciplinare, - dichiara la Società SETTIMO responsabile dell’illecito disciplinare ascritto e, per l’effetto, applica alla medesima le sanzioni dell’ammenda per € 300,00 e della penalizzazione di un punto in classifica da eseguirsi nella stagione in corso (Campionato di Eccellenza). - dichiara il sig. LOVERA Pierino responsabile dell’illecito disciplinare ascritto e, per l’effetto, applica al medesimo la sanzione dell’inibizione per mesi sei.
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