COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 03 Maggio 2102 Delibera della Commissione Disciplinare POL. BAUNESE E DEL TESSERATO CONTU SANDRO (Campionato di 1^ Categoria) Avverso delibere del Giudice Sportivo C.U. 45 del 22.04.2012 e C.U. n° 47 del 29.04.2012) Gara Tortolì / Baunese del 18.04.2010.
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N°48 del 03 Maggio 2102
Delibera della Commissione Disciplinare
POL. BAUNESE E DEL TESSERATO CONTU SANDRO (Campionato di 1^ Categoria)
Avverso delibere del Giudice Sportivo C.U. 45 del 22.04.2012 e C.U. n° 47 del 29.04.2012)
Gara Tortolì / Baunese del 18.04.2010.
Con reclami tempestivamente depositati la Società Baunese ed il giocatore Sandro Contu ricorrevano avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo con i quali il medesimo calciatore Sandro Contu era stato squalificato fino al 18 aprile 2015, con la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., per aver posto in essere una condotta ingiuriosa e minacciosa nei confronti del direttore di gara degenerata poi in atti di violenza che sarebbero consistiti in due pugni, che avrebbero attinto l’arbitro alla tempia destra e sul labbro inferiore, con forte dolore ed una copiosa fuoriuscita di sangue. La Commissione nel corso della riunione del 31 maggio 2010, dopo aver sentito la società ricorrente ed il giocatore Contu, che ammetteva di aver ingiuriato e spintonato il direttore di gara, ma di non averlo mai colpito con due pugni sul viso, come dallo stesso arbitro rimarcato nel suo referto di gara.
Quest’organo disciplinare più volte tentava di convocare il direttore di gara al fine di fare chiarezza sulla controversa vicenda, ma lo stesso, adducendo molteplici giustificazioni, giammai si presentava nanti questa Commissione.
Con delibera del 31.05.2010 la stessa Commissione disponeva la rimessione degli atti alla Procura Federale al fine di compiere le necessarie ed opportune attività di indagine, sulla scorta del fatto che appariva quantomeno paradossale che l’arbitro, seppure più volte convocato, non si fosse presentato nanti quest’organo disciplinare per fornire i necessari chiarimenti, a maggior ragione in un caso, come quello che ci occupa, in cui negli atti non vi erano certificazioni mediche a supporto e riscontro delle dichiarazioni arbitrali, descriventi atti di gravissima violenza.
La Procura Federale, soltanto in data 18.04.2012, trasmetteva l’esito delle indagini svolte evidenziando la circostanza che il direttore di gara, seppure più volte convocato, non si era mai recato nanti l’autorità competente, così non consentendo l’approfondimento delle problematiche fattuali sottese al caso di specie.
Peraltro la Procura Federale non riteneva opportuno sentire alcun altro testimone, o informatore, trasmettendo il rapporto dell’indagine privo di altre sommarie informazioni e ciò quasi a due anni di distanza dalla delibera di restituzione.
La Commissione, letti gli atti ed esaminate le carte procedimentali, delibera quanto segue.
Quest’organo disciplinare evidenzia la sussistenza dei medesimi profili di contraddittorietà fattuali in grado di per se, di screditare la credibilità del direttore di gara, ovvero il fatto che l’arbitro non si sia mai presentato nanti la Commissione, né la Procura Federale non depone certo per una sua estrinseca attendibilità; e ciò in un caso di grave atto violenza perlomeno così descritta dal direttore di gara nel proprio referto del tutto privo di riscontri probatori, in assenza anche di certificazioni mediche comprovanti i pugni che avrebbero attinto alla tempia ed al labbro inferiore il viso del direttore di gara, con copiosa fuoriuscita di sangue e le conseguenze degli stessi.
Tali circostanze denotano quegli elementi idonei a rendere le dichiarazioni del direttore di gara non credibili; al contrario, gli unici episodi che possono e devono ritenersi provati sono proprio quelli riferiti dalle reclamanti, ovvero sia dalla Società Baunese che dal calciatore Contu personalmente, nella parte in cui hanno ammesso l’avvenuta commissione di atti ingiuriosi e minacciosi, nonché di atti violenti limitatisi a spintonamenti e non certo concretizzatesi con due pugni sul viso.
Ne deriva che la sanzione che deve essere inflitta al calciatore Contu deve essere adeguata e proporzionata alle ingiurie, alle minacce ed agli atti di violenza, limitatamente alle spinte che il Contu aveva dato al direttore di gara, che in ogni caso non avevano determinato alcun evento lesivo certificato.
La squalifica più equa ed adeguata a questi fatti, di per se gravi, è quella di sei mesi, ovviamente decorrenti dal provvedimento adottato lo scorso 22 aprile 2010.
Per tutte queste ragioni la Commissione, in parziale modifica del provvedimento impugnato, riduce la squalifica a sei mesi, ovviamente revocando anche la sanzione accessoria della preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.
Dispone altresì il non addebito della tassa.
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