COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 35.- RECLAMO DELLA S.S.D. SANGIUSTINESE AVVERSO REGOLARITA’ GARA A.S.D. O’ RANGE CHIMERA AREZZO/S.S.D. SANGIUSTINESE DEL 1.4.2012 (2-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 35.- RECLAMO DELLA S.S.D. SANGIUSTINESE AVVERSO REGOLARITA' GARA A.S.D. O' RANGE CHIMERA AREZZO/S.S.D. SANGIUSTINESE DEL 1.4.2012 (2-2). Avverso la regolarita' della gara O' Range Chimera Arezzo-Sangiustinese, disputatasi il 1 aprile 2012 e valevole per il Campionato di Promozione organizzato dal Comitato Regionale Toscana della Lega Nazionale Dilettanti, la societa' Sangiustinese presenta reclamo chiedendo l' applicazione dell' art. 17, punto 5, C.G.S per avere la societa' O' Range Chimera Arezzo fatto participare alla gara il calciatore Mugelli Riccardo non in regola con quanto richiesto dall' art. 34 delle N.O.I.F.. Il ricorso e' fondato. Ricorda questo G.S.T. che l' art. 34 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. prevede che i "Giovani" calciatori tesserati per le societa' associate nelle Leghe possano prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie Giovani e che tali calciatori, che abbiano compiuto anagraficamente l' eta' minima di 15 anni, possono partecipare anche ad attivita' agonistiche organizzate dalle Leghe, purche' autorizzate dal Comitato Regionale territorialmente competente. Pertanto il calciatore Riccardo Mugelli- nato il 25/12/1996- avendo compiuto il 15° anno il 25/12/2011 era da considerare ancora nella Categoria " Giovani " e pertanto per poter partecipare alla gara O' Range Chimera Arezzo- Sangiustinese del 1/4/2012 avrebbe dovuto essere munito della prevista autorizzazione rilasciata dal Comitato Regionale, cosi come previsto dall' art. 34 comma 3 N.O.I.F.. Autorizzazione richiesta solo in data successiva alla gara (13.4.2012). Per questi motivi il G.S.T. accoglie il reclamo come innanzi proposto dalla S.S.D. Sangiustinese di San Giustino Valdarno (Arezzo) e in applicazione dell' art. 34 comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. pone a carico dell' A.S.D. O' Range Chimera Arezzo la punizione sportiva dell' art. 17 comma 5 C.G.S.. Dispone il non addebito della tassa.
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