COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.61 del 28.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 151 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Romagnano avverso la delibera con la quale il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Poveromo Calcio, ha inflitto, ad entrambe le squadre, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara tra loro disputata in data 18 marzo 2012. (C.U. n. 151 / 2012).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.61 del 28.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 151 / stagione sportiva 2011/20112. Reclamo proposto dall’A.S.D. Atletico Romagnano avverso la delibera con la quale il G.S.T., in accoglimento del reclamo proposto dall’A.S.D. Poveromo Calcio, ha inflitto, ad entrambe le squadre, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara tra loro disputata in data 18 marzo 2012. (C.U. n. 151 / 2012). Con tempestivo reclamo, ritualmente notificato alla Società controparte, l’A.S,D. Atletico Romagnano contesta la decisione che, indicata in epigrafe, è stata assunta dal G.S.T. Toscana in sede di applicazione di quanto disposto dal C.U. n. 1 della stagione 2011 /2012 in tema di “Limiti di partecipazione di calciatori in relazione all’età”. Questi i fatti posti a base del provvedimento di prime cure. Sulla lista consegnata all’arbitro della gara che, valida per il campionato di II categoria è stata disputata in data 18 marzo 2012 contro l’A.S.D. Poveromo, la Società reclamante indicava, nella formazione titolare, la partecipazione di due calciatori appartenenti alla classe 1990 (Manfredi e Dignani) ed uno nato nel 1991 (Bresciani). Tra le riserve veniva indicato, con il n. 12, il portiere Bertoni nato nel 1990. In tal modo la Società attuava, all’inizio della gara, quanto disposto dal C.U. n. 1 emesso dal C.R.T. per la stagione 2011/2012 il quale, a pag. 25, ha statuito che: “……. il Consiglio Direttivo di questo Comitato (vedi C.U. 31 del 3/12/2009) ha deliberato che nel corso delle gare dell’attività ufficiale le Società hanno l’obbligo di impiegare, sin dall'inizio delle stesse e per l'intera durata e, quindi, anche in caso di sostituzioni successive 2 calciatori nati dal 1 gennaio 1989 in poi 1 calciatore nato dal 1 gennaio 1990 in poi Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche in casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate. L'inosservanza della predetta disposizione, comporterà l’applicazione della sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 17) comma 5 del Codice di Giustizia Sportiva.” Nel corso della competizione, a seguito dell’espulsione del portiere titolare Manfredi avvenuta al 34° del I tempo, la Società disponeva la sostituzione del calciatore Grande, classe 1987, con il portiere di riserva Bertoni, nato nell’anno 1990. Con detta sostituzione la Società rispettava ancora il disposto normativo mantenendo in campo due calciatori nati nel 1990 (Dignani e Bertoni) ed uno nato nel 1991 (Bresciani). Successivamente la Società poneva in atto ulteriori sostituzioni e, precisamente, al 6 del II tempo sostituiva Fruzzetti (1975) con Karam (1984), ininfluente agli effetti del caso in esame, mentre al successivo minuto 33° sostituiva Dignani (1990) con Berti (1976). Così descritti i fatti si precisa che, con il reclamo in esame, l’A.S.D. Atletico Romagnano chiede che venga ristabilito il risultato conseguito sul campo sostenendo che: “1- la norma non prevede l'obbligo di avere a disposizione in panchina altri calciatori giovani,ma è a discrezione delle società…….. 2- dal minuto 31 del primo tempo a causa dell'espulsione del calciatore Manfredi anno 1990 (per altro portiere) e dal quel preciso istante viene ad essere applicata la regola ... "SALVO ESPULSIONE" . 3- per il fallo commesso veniva sanzionato un calcio di rigore, visto che il calciatore espulso ricopriva il ruolo di portiere, veniva presa la decisione di inserire un calciatore di riserva, non obbligatorio, ma idoneo a ricoprire tale ruolo, ed è puramente casuale che il N12 Bertoni sia in età come giovane, obbligando alla sostituzione un calciatore non giovane. L'ingresso del calciatore classe 1990 non va a sopperire alla mancanza di un obbligo minimo, ma va di conseguenza in aggiunta superflua al numero minimo che dal momento dell'espulsione del calciatore Manfredi scendeva all'obbligo di mantenere 2 giovani calciatori. 4- per riassumere all'inizio della gara in campo vi erano 3 calciatori giovani nati nel 1990 a compensare la norma per quanto riguarda il numero ed il limite di età e dopo l'espulsione il limite e sceso per dato oggettivo obbligatoriamente a mantenerne 2 giovani, e l'ingresso per vari motivi di altri calciatori giovani ha solo la logica conseguenza di fare giocare più giovani possibile come è lo spirito dell'introduzione della stessa nei campionati dilettantistici.” A parere del Collegio nessuna delle eccezioni sollevate è fondata. Motivi della decisione Premesso che la “ratio legis” della disposizione risiede esclusivamente nel favorire la crescita sia qualitativa che quantitativa del calcio giovanile, mediante la utilizzazione di giovani nei campionati di categoria superiore rispetto ai campionati loro propri, il Collegio osserva che la norma a base del provvedimento del G.S. si compone di due parti ben distinte, la prima, cogente, di carattere generale, che impone l’obbligo dell’utilizzo di un numero, determinato per fasce di età, di calciatori ricadenti nell’ambito di anno di nascita prestabilito: Utilizzo che deve essere osservato “per tutta la durata della gara, con principio ulteriormente precisato dall’inciso. “e quindi, anche nel caso di sostituzioni successive…” L’altra, che costituisce vera e propria deroga della prima, riguarda gli avvenimenti che possono avere a protagonisti i calciatori nel corso della gara, ovvero i casi dell’espulsione e dell’infortunio, quest’ultimo non attinente alla fattispecie in esame. Per quanto riguarda l’espulsione é evidente che in tali casi non può avvenire alcuna sostituzione ostandovi la Regola 3 del Regolamento del giuoco del calcio. Passando ad esaminare le eccezioni a difesa sollevate, la C.D. precisa che il C.R.T. nell’emanare le norme regolatrici della disputa delle gare, ha precisato con il C.U. n. 1/2009-2010 (paragrafo 3.2.21 a pag. 9) che, tra le altre, le Società di 2° Categoria “….possono indicare nella distinta gara da presentare all’arbitro fino a sette calciatori di riserva tra i quali saranno scelti gli eventuali sostituti (cosiddetta panchina allungata) “. In tale ambito le Società hanno quindi ampio spazio per comprendere, oltre ai calciatori di prima squadra, anche i giovani delle fasce di età prescelte, potendosi in tal modo ed in caso di necessità, ottemperare al precetto del mantenimento in campo in ogni momento del numero di giovani calciatori previsto dalla normativa. Inoltre non ha alcuna rilevanza nel presente caso il richiamo alla deroga alla norma prevista per il caso di espulsione perché la scelta posta in essere dalla Società, di sostituire uno dei calciatori in campo con il portiere di riserva, costituisce una mera scelta tecnica, non obbligatoria che non ha, quindi, e non può avere, riflesso sull’obbligo di carattere generale di mantenere in campo per tutta la durata della gara tre giovani calciatori come indicato dalla disposizione. E’ evidente che l’A.S.D. Atletico Romagnano non intendendo privarsi, ad un terzo della gara, del portiere, ruolo difficilmente sostituibile, provvedeva a far uscire dal campo il calciatore Grandi sostituendolo con il portiere di riserva Bertoni, classe 1990, circostanza quest’ultima, come affermato dalla Società, puramente casuale. Ma è altrettante evidente che se la Società avesse operato la sostituzione con calciatore di classe diversa dagli anni 1990 e 1991, senza utilizzare l’elemento in panchina, sarebbe incorsa nella medesima violazione contestata dal G.S. e conseguentemente sanzionata. Osserva ancora questa C.D. che l’inciso della norma “Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo” deve essere interpretato nel senso che nel caso in cui all’inizio della gara, siano stati schierati nella formazione i tre calciatori dell’età prevista ed uno di essi sia stato espulso, la sua mancata sostituzione rende inapplicabile la norma. A prescindere da tale interpretazione costantemente osservata da questo Collegio, è determinante rilevare che nel caso in esame erano presenti in distinta, all’inizio della gara, complessivamente quattro calciatori dell’età richiesta dal C.U. n. 1, tre nella formazione titolare ed uno tra le riserve. Al 35° del primo tempo uno di essi viene meno per scelta tecnica, quindi esclusivamente discrezionale, senza peraltro che ciò costituisca violazione della norma risultando a quel momento ancora rispettato il disposto normativo con la presenza di tre calciatori dell’età richiesta. E’ solo al 33° minuto del II tempo, con la sostituzione del calciatore Dignani, che si compie la violazione essendo rimasti in campo, come già sopra indicato, unicamente due calciatori rientranti negli anni di nascita 1990 e 1991, i già citati Bresciani e Bertoni, violandosi in tal modo la disposizione di cui al C.U. n. 1 citata. La decisione è quindi da confermare, dovendo peraltro il Collegio ricordare che gli Organi della Disciplina Sportiva nell’assumere le proprie decisioni hanno l’obbligo di verificare la rispondenza delle risultanze degli atti ufficiali alle normativa federale. La decisione impugnata risponde, nelle conclusioni, a tale ineludibile principio anche se, probabilmente, la formulazione del testo della delibera non sia del tutto conseguenziale. Per completezza di trattazione il Collegio rileva che la Società A.S.D. Poveromo non ha adito alcun grado di giudizio. P . Q . M . la C.D.T.T. delibera di respingere il reclamo disponendo l’incameramento della tassa.
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