COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 145 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 46 del 28.03.2012) Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica San Miniato Tuttocuoio avverso la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. Pisa al dirigente Alimani Agim fino al 30.04.2013 (13 mesi).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.60 del 27.04.2012 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI 145 Stagione sportiva 2011 -2012 Oggetto: (C.U. n. 46 del 28.03.2012) Reclamo dell’Associazione sportiva dilettantistica San Miniato Tuttocuoio avverso la sanzione dell’inibizione inflitta dal G.S. Pisa al dirigente Alimani Agim fino al 30.04.2013 (13 mesi). Reclama la società San Miniato Tuttocuoio avverso il provvedimento con il quale il Giudice Sportivo di Pisa ha inflitto al dirigente Alimani Agim la sanzione dell’inibizione fino al 30 aprile 2013, in quanto “a fine gara teneva comportamento violento nei confronti di un dirigente accompagnatore della squadra avversaria che era intento a tenere calmi i propri calciatori colpendolo con un cazzotto al viso provocandogli una ferita con sangue al volto e conseguente stato doloroso. Tale comportamento innescava una rissa fra i calciatori durata circa cinque minuti ed i cui partecipanti venivano solo parzialmente identificati”. La reclamante sostiene di essere stata oggetto di un’aggressione da parte di alcuni giocatori del Pisa, i quali a fine gara sono andati a cercare i propri tesserati per colpirli e renderli oggetto di scherno. Per calmare gli animi è quindi intervenuto il dirigente del Pisa, sig. Conti Stefano, e successivamente l’assistente del Tuttocuoio, sig. Alimani Agim, il quale nel tentativo di tenere divisi i contendenti ha colpito, urtandolo al volto, il dirigente avversario. Sostiene, inoltre, che la versione dei fatti riportata dal D.g. sia contraddittoria e che, comunque, non si possa parlare di rissa, ma di aggressione perpetrata da una sola squadra verso l’altra, rilevando che sono stati espulsi tre giocatori del Pisa. Evidenzia, altresì, che il comportamento dell’Alimani nei confronti degli avversari integra una condotta antisportiva, non violenta, dovendosi applicare il disposto di cui all’art. 19, n. 4, lett. a) C.G.S., ovvero, in ipotesi l’applicazione del precetto sanzionatorio di cui all’art. 19, n. 4, lett. c), con la previsione dell’attenuante di manifestazione impulsiva di lieve e modesta connotazione violenta, richiamando all’uopo alcune decisioni di giustizia sportiva. Infine, la società conclude il ricorso sottolineando il proprio palmares disciplinare, chiedendo l’audizione del dirigente Alimani Agim. La Commissione, acquisita la documentazione probatoria, si è quindi riunita in camera di consiglio per la discussione del reclamo, adottando la seguente decisione. Il reclamo non merita accoglimento, in quanto infondato in fatto ed in diritto. In via preliminare occorre rilevare che non può essere accolta la richiesta di audizione del dirigente – sig. Alimani Agim - formulata dalla reclamante, poiché lo stesso non è parte del procedimento in questione ai sensi dell’art. 34, comma 6, C.G.S., non avendo interposto personalmente reclamo. La versione fattuale fornita dalla reclamante appare suggestiva. L’arbitro con il supplemento di rapporto richiesto dalla Commissione ai fini istruttori ha ribadito che la condotta del dirigente Alimani Agim era tutt’altro che animata da intenti di pacificazione. Il D.G. infatti ha chiaramente evidenziato che, mentre il sig. Conti Stefano cercava di calmare gli animi, il dirigente Alimani Agim si dirigeva verso lo stesso Conti percorrendo una decina di metri colpendolo volontariamente al volto. Gli elementi emersi nel corso dell’istruttoria del procedimento appaiono unidirezionali nel senso di ritenere integrati, sotto il profilo oggettivo, i requisiti basilari della violenza e, sotto il profilo soggettivo, l’intento lesivo dell’incolpato. Peraltro, occorre rilevare che ad accendere il focolaio, scatenando la rissa conseguente tra i giocatori, è stato proprio il comportamento irresponsabile del dirigente Alimani Agim il quale, nell'arco dei tredici mesi, avrà tutto il tempo necessario per poter riflettere attentamente sul proprio comportamento e su quale sia il ruolo effettivo del dirigente. Infatti, le conseguenze riportate dal dirigente Conti Stefano, al quale merita un plauso, incidono inevitabilmente in senso negativo sulla quantificazione della sanzione, che appare ben calibrata dal Giudice di prime cure. Inconferenti si palesano i richiami giurisprudenziali indicati dalla reclamante. Sul punto, la Commissione tiene ancora una volta ribadire l’autonomia di ogni giudizio, incentrato sull’indagine di fattispecie e circostanze che vengono valutate singolarmente alla luce delle risultanze istruttorie. P.Q.M. la C.D.T.T.: -Respinge il ricorso proposto dalla società San Miniato Tuttocuoio; -Conferma la sanzione inflitta al dirigente Alimani Agim fino al 30 aprile 2013 (tredici mesi) -Ordina l’incameramento della tassa di reclamo.
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