COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare 144 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell’associazione Sportiva Dilettantesca Calcio Perignano 1929, avverso la squalifica inflitta al calciatore Bartorelli Matteo fino al 29/03/2014 e al dirigente Natali Fabio fino al 13/05/2012 (C.U. n. 53 del 29/03/2012).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012
Delibera della Commisione Disciplinare
144 stagione sportiva 2011/2012 Oggetto: Reclamo dell'associazione Sportiva Dilettantesca Calcio Perignano 1929, avverso la squalifica inflitta al calciatore Bartorelli Matteo fino al 29/03/2014 e al dirigente Natali Fabio fino al 13/05/2012 (C.U. n. 53 del 29/03/2012).
L'associazione Sportiva Dilettantistica Calcio Perignano 1929, con rituale e tempestivo gravame, adiva questa C.D.T. contestando le decisioni del G.S.T., adottate nei confronti dei tesserati sopra riportati con riferimento a quanto avvenuto nel corso dell'incontro disputato, in data 25 marzo 2012, contro la società ospitante Atletico Tirrenia.
Il G.S.T. motivava così le proprie decisioni:
Bartorelli Matteo squalifica fino al 29/03/2014
“Espulso per aver rivolto al D.G. frase irriguardosa, alla notifica correva verso l'arbitro e, mossa la testa verso quella dell'Ufficiale di Gara con l'intenzione di colpirlo, lo raggiungeva alla fronte provocandogli lieve dolore ed indietreggiamento dello stesso. Il colpo risultava attutito solo perché il D.G. prontamente arretrava. Successivamente assumeva nuovo e grave atteggiamento minaccioso costringendo un compagno ad intervenire per farlo allontanare definitivamente.”.
Natali Fabio squalifica fino al 13/05/2012
“Entrava indebitamente in campo e rivolgeva al D.G. frase irriguardosa.”.
La società reclamante, in un ampio atto di impugnazione, evidenzia preliminarmente che, in una serie di partite dirette dallo stesso arbitro, si sono palesate problematiche che hanno condotto all'adozione di numerosi provvedimenti disciplinari.
Per quanto attiene la posizione del giocatore, pur ammettendo che lo stesso abbia, dopo una dura entrata dell'avversario, effettivamente espresso una critica verso l'arbitro (concludendo il brusco invito a sanzionare il comportamento con la frase “ma come xxxxx arbitri?”) ritiene che l'espressione non possa essere ritenuta offensiva, minacciosa o irriguardosa e che sia comunque usuale sui campi da giuoco.
Nella ricostruzione difensiva il D.G. avrebbe provocato verbalmente coinvolgendo un ambito familiare critico per il giocatore; l'espulsione ed il riferimento avrebbero scatenato la reazione del giocatore che si sarebbe approssimato all'arbitro, forse sfiorandolo, senza però mai perpetrare alcun atto violento.
Contesta che la dinamica contenuta nel rapporto possa essere considerata verosimile poiché “una testata” non può in alcun modo spostare una persona senza procurare dolore e rileva l'illogicità di una condotta così grave a fronte di una partita che stavano vincendo con tre gol di scarto.
Il tentativo di pugno non avrebbe comunque potuto realizzarsi a causa della distanza intercorrente tra i due soggetti ed il D.G. avrebbe riportato solo delle sensazioni, prive di riscontro oggettivo.
Anche per quanto concerne la posizione dell'allenatore, l'ingresso in campo sarebbe stato esclusivamente dovuto al tentativo di arginare le reazioni del proprio giocatore al quale si sarebbe rivolto proprio riprendendolo con la frase “Che casino stai facendo?”; il D.G., fraintendendo, avrebbe erroneamente ritenuto il richiamo indirizzato a sé.
Riportando alcuni precedenti decisioni della C.D.T., la difesa insiste per la riduzione della sanzioni comminate - provvedendo anche a specificarne il quantum – e, riportandosi ad una serie di richieste istruttorie contenute nell'atto (chiarimenti del D.G. ed audizione testi), chiede che il fascicolo sia trasmesso alla Procura Federale per l'accertamento delle responsabilità dell'arbitro.
All'udienza del 27 aprile 2012, alla presenza dei reclamanti e del vicepresidente, in rappresentanza della società Perignano, con l'assistenza del legale di fiducia Avv. Menichini Federico, veniva data lettura del supplemento redatto dall'arbitro.
Previa convocazione erano presenti, in rappresentanza della società Perignano, il Vice-Presidente Sacci Tiziano ed inoltre i tesserati Natali Fabio e Bartorelli Matteo tutti assistiti dal Legale di fiducia Avv. Menichini Federico.
L'Avvocato della società, riportandosi al reclamo, rilevava che il D.G., nel supplemento di rapporto, non aggiungeva niente di nuovo rispetto al rapporto di gara e comunque segnalava che alcune impressioni apparivano contraddittorie con particolare richiamo alla descrizione della cosiddetta “testata”.
Non soddisfatto dalla verbalizzazione, il difensore provvedeva in modo autonomo e del tutto irrituale a dettare direttamente al segretario le proprie osservazioni che, in omaggio alle esigenze difensive, vengono testualmente riportate per non falsarne in alcun modo il contenuto: “Rileva ancora come nella decisione del Giudice di primo grado non sia stata tenuta in alcun conto, quale attenuante, della provocazione verbale da parte del DG peraltro riconosciuta in maniera esplicita anche nel supplemento di rapporto. L'analisi del comportamento del Bartorelli conferma qualsiasi assenza di qualsiasi intento violento. Precisa che il DG nel supplemento riferisce di non aver percepito nel gesto del pugno una condotta violenta ma soltanto un tentativo senza esito.
Per quanto riguarda l'allenatore Natali l'unico addebito che può essergli mosso è l'essere entrato indebitamente in campo e quand'anche la frase contestata fosse stata rivolta al DG, non giustificherebbe la sanzione ricevuta.”.
Il difensore poi insisteva nella trasmissione degli atti alla Procura Federale e, con riferimento alle perplessità suscitate dalla richiesta, motivava l'istanza con esigenze di celerità ritenendo che un esposto alla Procura Federale fosse un modo tortuoso per arrivare allo stesso risultato.
Il reclamo è fondato e merita parziale accoglimento.
Occorre però preliminarmente specificare quali sono le istanze che effettivamente la C.D.T. può soddisfare e quelle che invece le sono precluse.
Un concetto ostico, patrimonio del Diritto Sportivo F.I.G.C., che per questo viene ripetuto in modo ossessivo e martellante nella parte motiva di moltissime decisioni della C.D.T. in modo che qualsiasi tesserato o giurista possa averne piena conoscenza, è che le Carte Federali, ad eccezione di particolari procedimenti, fanno espresso divieto quanto all’ammissione di prove testimoniali all’interno del procedimento sportivo.
Per quanto attiene poi alla polemica sollevata dal difensore in udienza, deve osservarsi che la C.D.T. può, di sua iniziativa, tramettere gli atti alla Procura Federale, esclusivamente per quei casi nei quali ritiene sussistenti delle violazioni macroscopiche del C.G.S., assumendosene la piena responsabilità.
Non avrebbe alcun senso - ed anzi sembrerebbe un modo astuto per dare forza alla richiesta di accertamento rivolta alla Procura - che le società abdicassero tale potere delegandolo agli organi di giustizia sportiva senza vincolarsi, in tal modo, alle responsabilità connesse ad una eventuale falsità delle dichiarazioni contenute nell'atto.
Certamente la motivazione di maggior celerità potrebbe apparire astrattamente corretta, ma la procedura ipotizzata appare assolutamente irrituale e contraria alle norme Federali.
Per quanto attiene poi al fatto che, nel caso sub judicio, vi siano gli estremi per una trasmissione degli atti alla Procura Federale apparendo palesi (ictu oculi) violazioni disciplinari, la mancata adozione del provvedimento da parte di questo organismo appare già essere una risposta indiretta all'istanza proposta.
Occorre rilevare che nel supplemento il D.G. smentisce tutte le deduzioni difensive limitandosi ad ammettere – in un documento allegato al rapporto di gara – di aver reagito (forse eccedendo) alle intemperanze del giocatore.
Il comportamento del giocatore, a nulla rilevando l'eventuale “provocazione”, sembra comunque inqualificabile e l'atteggiamento fisicamente aggressivo appare ancor più grave in quanto riferito nei confronti di una donna.
Per quanto attiene alle frasi pronunciate occorre precisare che l'art. 19 comma 4 del C.G.S, titolato “Sanzioni a carico di dirigenti, soci e tesserati delle società” stabilisce che la sola condotta irriguardosa è meritevole di sanzione determinata nel suo minimo.
La C.D.T. non può condividere l'assunto di base secondo il quale il termine sarebbe ormai utilizzato da tutti nel linguaggio comune senza che in esso sia ravvisabile una accezione negativa.
Se alla parola (lo ricordiamo, volgarmente identificativa dell'apparato genitale maschile) venisse dato, come nella versione difensiva, semplice valore di rafforzativo la locuzione potrebbe agevolmente essere utilizzata in ogni frangente: “Me lo fa un caffè, xxxxx?” “Mi passi quel xxxxx di libro?” “Maestra, ma che xxxxx di voto mi dà?”; l'identica frase pronunciata dal giocatore potrebbe essere infine usata per manifestare la propria disapprovazione nei confronti del vigile che, fischietto alla bocca, contesti una infrazione ritenuta inesistente senza temere nessuna conseguenza ulteriore.
Risulta invece evidente a chiunque che pronunziare tali frasi e tali parole suscita inevitabilmente nel soggetto passivo sensazioni sgradevoli con verosimili reazioni, quantomeno verbali, analoghe a quelle utilizzate andando a degradare la piacevole conversazione su livelli certamente non corretti, leali o probi.
Anche per quanto concerne la posizione dell'allenatore il rapporto e l'allegato, smentiscono il possibile errore ipotizzato e cristallizzano una condotta assolutamente censurabile da parte del dirigente.
Appaiono invece decisamente più pertinenti i rilievi, dedotti ed argomentati nel reclamo, quanto alla commisurazione della sanzione per la condotta del giocatore che effettivamente non ha causato, di fatto, alcuna conseguenza fisica al D.G..
La dinamica dei due momenti e le argomentazioni spese fanno ritenere che non vi sia stato un vero e proprio tentativo lesivo da parte del giocatore ma un atto di grave intimidazione e di plateale pretesta. Se il giocatore avesse realmente avuto velleità aggressive avrebbe facilmente potuto compiere gesti insani, vista la ridotta distanza dal D.G., senza che il medesimo potesse realmente sottrarsi a reali conseguenze certificabili.
In altri termini l'azione non può essere equiparata ad un qualsiasi colpo ricevuto sul volto o su altre parti delicate apparendo logico ritenere che il calciatore abbia voluto “controllare” le conseguenze della propria condotta, certamente violenta e platealmente oltraggiosa.
P.Q.M.
La C.D.T., in parziale riforma, accoglie il reclamo dell'associazione Sportiva Dilettantesca Perignano 1929, riduce la squalifica inflitta al calciatore Bartorelli Matteo fino al 29/05/2013 e, confermando nel resto la decisione del G.S.T., dispone la restituzione della relativa tassa
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