COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare 149 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della “ Borghigiana F.C. 2010 “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fredducci David con una squalifica per quattro giornate. C.U. n. 54 del 05/04/2012.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare 149 stagione sportiva 2011/2012 Reclamo della “ Borghigiana F.C. 2010 “ avverso la decisione del G.S.T. che ha sanzionato il calciatore Fredducci David con una squalifica per quattro giornate. C.U. n. 54 del 05/04/2012. Il calciatore in oggetto veniva espulso dal terreno di gioco per aver commesso un fallo di reazione nei confronti di un avversario, spintonandolo. Alla notifica del provvedimento tirava uno schiaffo sul collo dello stesso calciatore in precedenza spintonato. Per tale condotta veniva sanzionato con una squalifica di quattro giornate. Avverso il provvedimento del G.S. propone reclamo la società della Borghigiana 2010 la quale, preliminarmente, contesta che il proprio tesserato sia stato espulso con rosso diretto per fallo di reazione. Secondo la reclamante infatti il giocatore in questione sarebbe stato allontanato dal campo per somma di ammonizioni. Inoltre la società sostiene che il calciatore Fredducci non avrebbe colpito con uno schiaffo l’avversario, in precedenza spintonato, ma si sarebbe limitato a dare una semplice “pacca” ad un giocatore diverso, al quale è legato da un rapporto di amicizia. Per tali motivi chiede una riduzione della sanzione. L’arbitro nel supplemento di rapporto gara conferma quanto già descritto in sede di referto. Precisando che il sig. Fredducci, al momento dell’espulsione, colpiva l’avversario con uno schiaffo sul collo. Questa Commissione Disciplinare esaminati gli atti di gara ritiene provata la condotta contestata al calciatore e del resto parzialmente confermata anche dalla stessa reclamante. Che il provvedimento di espulsione sia stato conseguenza di un rosso diretto o di doppia ammonizione non assume alcuna rilevanza per il giudicato in questione. Rimane la condotta del giocatore che è stata confermata dal D.G. e che appare adeguatamente sanzionata dal G.S. P.Q.M. Respinge il reclamo e ordina l’incameramento della relativa tassa.
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