COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 Delibera della Commisione Disciplinare CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE 142 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Santa Maria – Limite e Capraia (2-2) del 24/03/2012. Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.48 del 28/03/2012 Del. Prov. Firenze. Reclama la società Limite e Capraia avverso la seguente sanzione: SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012 Al calciatore RIGOLI NICCOLO(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012
Delibera della Commisione Disciplinare
CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE
142 Stagione Sportiva 2011/2012 Gara Santa Maria – Limite e Capraia (2-2) del 24/03/2012.
Campionato Juniores provinciali. In C.U. n.48 del 28/03/2012 Del. Prov. Firenze.
Reclama la società Limite e Capraia avverso la seguente sanzione:
SQUALIFICA FINO AL 31/12/2012
Al calciatore RIGOLI NICCOLO(LIMITE E CAPRAIA A.S.D.)
A fine gara tirava una pallonata al D.G. da una distanza di circa due
metri colpendolo all'altezza delle cosce e provocandogli leggero dolore
che perdurava per circa 2 minuti. Di poi, offendeva reiteratamente
l'Arbitro. Successivamente dopo circa 30 minuti mentre l'Arbitro usci-
va dal proprio spogliatoio trovava il Rigoli ad attenderlo che lo mi-
nacciava più volte.
la reclamante contesta la decisione del G.S. sia in punto di an dabeatur che in punto di quantum dabeatur.
Relativamente al fatto rileva che la pallonata è stata scagliata istintivamente ed involontariamente in quanto, a suo dire, l’arbitro ha fischiato la fine della gara proprio mente il calciatore si stava accingendo a calciare una punizione in proprio favore.
Per quanto attiene le frasi offensive asserisce che le stesse sono state di lieve entità.
In punto di quantificazione della sanzione rileva l’eccessività della stessa rispetto ai fatti contestati e sottolinea che una squalifica così lunga porterebbe probabilmente all’abbandono dell’attività sportiva del calciatore.
In conclusione chiede l’annullamento della sanzione o quantomeno una sua riduzione.
Chiede inoltre di essere presente in udienza.
L’arbitro, nel supplemento di rapporto, conferma quanto già asserito sottolineando che la gara era già terminata e che egli stava salutando i calciatori.
Circa la pallonata che lo ha colpito, ribadisce la volontarietà del gesto
Conferma le frasi offensive profferite verso di lui dal calciatore Rigoli così come riportate nel rapporto di gara.
All’udienza del 27/04/2012, udita la relazione della C.D. ed il supplemento di rapporto, il rappresentante della società ha ribadito il contenuto del reclamo evidenziando il periodo difficile che sta vivendo il proprio tesserato.
La C.D. esaminati gli atti ufficiali, respinge il gravame.
La versione dei fatti riportata dall’arbitro è chiara ed inequivocabile: il calciatore ha colpito con una pallonata il D.G. a fine gara con gesto volontario. Il fatto ha provocato dolore all’arbitro il quale è stato anche oggetto di offese e minacce in tempi distinti.
Il comportamento del calciatore appare assolutamente deprecabile e non degno di un atleta svolgente un’attività sportiva regolamentata; da ciò lo stesso appare meritevole di un’adeguata sanzione addirittura di maggiore gravità rispetto a quella comminata dal G.S. proprio in virtù della volontarietà del gesto e della premeditazione rispetto alle minacce che sono state rivolte all’arbitro addirittura 30 minuti dopo il termine della gara ovvero all’uscita del predetto dal suo spogliatoio.
P.Q.M.
La C.D.T.T. respinge il reclamo, cassa la decisione del G.S. ed infligge al calciatore Rigoli Niccolò la squalifica fino al 28/05/2013.
Dispone l’addebito della tassa di reclamo.
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