COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL/U.S.D. PIETRASANTA MARINA 1911 DEL 22.04.2012 (sospesa al 41′ del s.t. sul risultato di 1-2).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.64 del 04.05.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO G.S.D. MONTECATINIMURIALDO SRL/U.S.D. PIETRASANTA MARINA 1911 DEL 22.04.2012 (sospesa al 41' del s.t. sul risultato di 1-2). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 60 del 27.04.2012; -il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Toscana letti gli atti ufficiali relativi alla gara G.S.D. Montecatinimurialdo Srl/U.S.D. Pietrasanta Marina 1911, valevole per il Campionato Regionale Allievi e disputatasi il 22 aprile 2012, rileva che al 1' minuto di recupero del s.t. era scoppiato un tafferuglio fra quattro calciatori (tre locali ed uno ospite) e che, una volta sedata la zuffa, il D.G. aveva ritenuto che non vi fossero piu' le condizioni necessarie per la prosecuzione dell'incontro e quindi al fine di tutelare giocatori e dirigenti, aveva deciso di considerare terminata la gara ordinandone l'immediato e definitivo rientro negli spogliatoi. Tutto cio' premesso, evidenzia il Giudice Sportivo Territoriale che il Direttore di gara non e' stato impedito a proseguire la gara e che gli episodi verificatisi, sia pur gravi, hanno avuto una durata limitata e non hanno prodotto conseguenze di nessun genere. Ora perche' le gare possano subire interruzioni nel corso del loro svolgimento, a cagione di gravi eventi, non solo necessita che questi abbiano posto in serio pericolo l'incolumita' degli ufficiali di gara e degli altri tesserati, ma occorre anche che l'arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le turbolenze e soprattutto abbia verificato l'impossibilita' di giungere alla normale conclusione della partita, dopo aver ricorso a tutti i mezzi in suo potere. Ora, nel caso di specie il Direttore di gara dopo aver constatato la zuffa di cui si e' detto e dalla quale non subiva alcuna conseguenza, ha omesso di adottare sul campo i provvedimenti disciplinari richiesti dal caso e cioe' l'espulsione dei quattro calciatori ed il formale richiamo ai capitani delle due societa' ed ha frettolosamente interrotto l'incontro. Conseguentemente, la gara, ingiustificatamente interrotta deve essere ripetuta. Per questi motivi, il G.S.T. ordina la ripetizione della gara in epigrafe e trasmette gli atti alla Segreteria del Comitato per le incombenze di rito.
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