COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 28/04/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PADULE IL 25.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.02.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: PERDITA GARA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASIFICA; AMMENDA DI €. 250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 28/04/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE - CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PADULE IL 25.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.02.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: PERDITA GARA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASIFICA; AMMENDA DI €. 250,00. HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 26.04.2012, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ ACD Castiglionese Macchie, la ripetizione della gara e l’annullamento della penale inflitta dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. La Società reclamante non ha chiesto di essere sentita. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione del direttore di gara ha consentito a questa Commissione di dare conferma a quanto verbalizzato nel referto ufficiale di gara; è quindi accertato che, dopo il decorso del tempo di attesa previsto dal Comunicato Ufficiale del CRU nr. 1, datato 01/07/2011, punto 2.11, pari a 20 minuti per le gare che si disputino nei giorni feriali, soltanto sei calciatori della ACD Castiglionese Macchia erano muniti di regolare documento di riconoscimento. Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 54 delle N.O.I.F. e dell’art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, la società ACD Castiglionese Macchie deve necessariamente essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e con la penalizzazione di un punto in classifica. Per quanto concerne l’ammenda essa è stabilita dalla Lega Nazionale Dilettante a seconda della categoria e campionato di appartenenza: nel caso di specie, trattandosi di seconda rinuncia, l’importo è stabilito nella misura di €. 250,00. IL reclamo pertanto non può trovare accoglimento alcuno. P.Q.M. RESPINGE IL RECLAMO, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S. - Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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