COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 119 del 28/04/2012 Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTIGLIONESE MACCHIE IN RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE – CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PADULE IL 25.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.02.2012, PUBBLICATA IN PARI DATA, IN RELAZIONE: PERDITA GARA PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASIFICA; AMMENDA DI €. 250,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 119 del 28/04/2012
Decisioni della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. CASTIGLIONESE MACCHIE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA PADULE - CASTIGLIONESE MACCHIE DISPUTATA A PADULE IL
25.02.2012, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 48
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DEL 29.02.2012, PUBBLICATA IN PARI
DATA, IN RELAZIONE:
PERDITA GARA
PENALIZZAZIONE DI UN PUNTO IN CLASIFICA;
AMMENDA DI €. 250,00.
HA PRONUNCIATO nella seduta del giorno 26.04.2012, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la Società’ ACD Castiglionese Macchie, la ripetizione della gara
e l’annullamento della penale inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro della gara. La Società
reclamante non ha chiesto di essere sentita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’audizione del direttore di gara ha consentito a questa Commissione di dare conferma a quanto
verbalizzato nel referto ufficiale di gara; è quindi accertato che, dopo il decorso del tempo di attesa
previsto dal Comunicato Ufficiale del CRU nr. 1, datato 01/07/2011, punto 2.11, pari a 20 minuti
per le gare che si disputino nei giorni feriali, soltanto sei calciatori della ACD Castiglionese
Macchia erano muniti di regolare documento di riconoscimento.
Ne consegue che, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 54 delle N.O.I.F. e dell’art.
17 del Codice di Giustizia Sportiva, la società ACD Castiglionese Macchie deve necessariamente
essere sanzionata con la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 e con la
penalizzazione di un punto in classifica. Per quanto concerne l’ammenda essa è stabilita dalla
Lega Nazionale Dilettante a seconda della categoria e campionato di appartenenza: nel caso di
specie, trattandosi di seconda rinuncia, l’importo è stabilito nella misura di €. 250,00. IL reclamo
pertanto non può trovare accoglimento alcuno.
P.Q.M.
RESPINGE IL RECLAMO, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.
- Dispone incamerarsi la tassa di reclamo.
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