COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Zanvettor Manuel – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Zanvettor Manuel – Campionato di Promozione La Società A.S. S.Giorgio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 70 del 27/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanvettor Manuel : “per contegno gravemente irridente nei confronti dell’arbitro che altresì offendeva ripetutamente”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giorgio Sedico; vista la documentazione ufficiale in atti; visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal calciatore Zanvettor; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società S.Giorgio Sedico; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanvettor Manuel; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it