COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Zanvettor Manuel – Campionato di Promozione
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.GIORGIO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 –
Squalifica per tre giornate Giocatore Zanvettor Manuel – Campionato di Promozione
La Società A.S. S.Giorgio ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 70 del 27/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
tre giornate a carico del giocatore Zanvettor Manuel : “per contegno gravemente irridente nei confronti dell’arbitro che
altresì offendeva ripetutamente”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società S.Giorgio Sedico;
vista la documentazione ufficiale in atti;
visto in particolare il referto dell’arbitro che ha descritto in maniera chiara e dettagliata la condotta tenuta dal calciatore
Zanvettor;
valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti addebitati;
constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di rigettare l’opposizione presentata dalla Società S.Giorgio Sedico;
- di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Zanvettor Manuel;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.1. OPPOSIZIONE A.S.GIORGIO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 70 del 27/4/2012 – Squalifica per tre giornate Giocatore Zanvettor Manuel – Campionato di Promozione"