COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Brunelli Nicola – Campionato di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
9.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO
Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 –
Squalifica per quattro giornate Giocatore Brunelli Nicola – Campionato di 2^ Categoria
La Società U.S. Corbiolo ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale
Territoriale, pubblicata nel Comunicato n. 69 del 26/4/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per
quattro giornate a carico del giocatore Brunelli Nicola : “una giornata per espulsione e tre giornate perché dopo la notifica
del provvedimento ha insultato l’arbitro, minacciandolo ed usando linguaggio blasfemo”.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Società Corbiolo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
valutato il provvedimento sanzionatorio irrogato dal Giudice Sportivo di primo grado che appare adeguato in relazione ai
fatti acclarati;
constatato che non sono emersi elementi nuovi atti a modificare il provvedimento impugnato;
considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi
dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S.
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere l’opposizione presentata dalla Società Corbiolo;
- di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Brunelli Nicola;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 71 del 03 Maggio 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 9.1.2. OPPOSIZIONE U.S. CORBIOLO Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 69 del 26/4/2012 – Squalifica per quattro giornate Giocatore Brunelli Nicola – Campionato di 2^ Categoria"