• Stagione sportiva: 2011/2012
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012
(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), GIUSEPPE VITALE (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), MARCELLO CARLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), IGHLI VANNUCCHI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Empoli FBC Spa), JURE FRINIUC, MAREK KONIECZNY, MARCO PICCIOLI, BRUNO CARPEGGIANI, ALBERTO BERGOSSI,TULLIO TINTI,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori) E SOC. EMPOLI FBC SPA • (nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012
(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), GIUSEPPE VITALE (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), MARCELLO CARLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), IGHLI VANNUCCHI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Empoli FBC Spa), JURE FRINIUC, MAREK KONIECZNY, MARCO PICCIOLI, BRUNO CARPEGGIANI, ALBERTO BERGOSSI,TULLIO TINTI,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori) E SOC. EMPOLI FBC SPA • (nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012).
Con atto del 20.2.2012, il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:
1) Francesco Ghelfi, all’epoca dei fatti, Amministratore Delegato e Legale Rappresentante dell'Empoli S.p.A. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS per aver sottoscritto il 13 agosto 2008 una dichiarazione non veridica “di unicità a trasparenza”, attestando di non essersi avvalso di nessun mediatore, né di persone inibite, per il tesseramento del calciatore DIMA;
b) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori previgente, per essersi avvalso dell’opera dell’agente di calciatori Konieczny per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l’Empoli e il calciatore Kokoszka il 30 luglio 2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata nella quale viene indicato quale beneficiario del compenso una società e non l’agente personalmente;
2) Giuseppe Vitale, all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante dell'EMPOLI F.B.C. S.p.A. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS, degli artt. 4, comma 2, e 10, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori Friniuc per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva stipulato tra l’Empoli e il calciatore Dima il 13 agosto 2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C. ed a mezzo di scrittura privata stipulata con una società indicata dal Friniuc e non con l’agente personalmente;
b) art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, dell’art. 15, commi 1, 2, 3 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito il 13.4.2008 mandato all’agente di calciatori sig. Marco Piccioli per la stipulazione del contratto tra la soc. Empoli ed il calciatore Ighli Vannucchi, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore ed avesse risolto in data 4.3.2008 il mandato conferitogli dal calciatore, (poi nuovamente conferito il 19.1.2009) così determinando una situazione di conflitto di interessi;
c) art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 10, comma 1 del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Bruno Carpeggiani, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria in favore della società Italian Managers Group srl, di cui il Carpeggiani era il legale rappresentante, anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore sig. Davide Carrus del 30.1.2009;
d) art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Bergossi, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società Alberto Bergossi srl, anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore Valdifiori così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente era titolare di formale mandato rilasciato dallo stesso calciatore;
e) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4 comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito il 1° luglio 2007 l’incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori non all’Agente di calciatori personalmente, Tullio Tinti, ma alla società T.L.T. srl, di cui il medesimo Agente era legale rappresentante;
f) sempre con riferimento all’incarico di cui sub e) artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;
g) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 16, comma 3, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti e all’ art. 93, comma 1, delle NOIF vigenti all’epoca dei fatti, per non essersi assicurato che il nome dell’agente Gaetano Fedele, cui la società aveva conferito il 14 luglio 2007 il mandato per avvalersi delle prestazioni del calciatore Giacomazzi, fosse indicato nel contratto economico con il calciatore stipulato il 24 luglio 2007;
h) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4 comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito, con contratto stipulato il 5 settembre 2007, l’incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori (c.d. Scouting) alla società Gama Advisery Services, e non ad un Agente di calciatori personalmente;
i) artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per essersi avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo;
3) Marcello Carli, all’epoca dei fatti responsabile del settore giovanile e Legale Rappresentante dell'Empoli F.B.C. S.p.A. per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver conferito il 5 gennaio 2009 l’incarico all’agente Marco Piccioli, per il tesseramento del calciatore Hysaj, senza
conferirgli formale mandato con l'utilizzo del modulo previsto dalla normativa federale FIGC e senza provvedere al deposito degli stessi presso la competente Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti;
b) art. 1, comma 1, del CGS in relazione all’art. 10, comma 1 del CGS e art. 5, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso, per l’acquisizione delle prestazioni sportive del calciatore Wilfried Kanon, dell’attività del sig. Ghislain De Grange Akassou riconosciuta con la scrittura privata del 25 luglio 2009, soggetto non autorizzato dalle disposizioni federali;
4) Ighli Vannucchi, all’epoca dei fatti, tesserato per la soc. Empoli F.C.B.
a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 10, comma 1, 13, comma 1, e 15, commi 1, 2 e 10 del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per essersi avvalso, in occasione della stipulazione del contratto con la soc. Empoli, dell’opera dell’agente di calciatori Marco Piccioli senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. (essendo il mandato scaduto circa un mese prima), con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto l’agente era titolare di mandato da parte della società;
5) Jure Friniuc agente con licenza rilasciata dalla federazione rumena, per le seguenti violazioni:
a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della soc. Empoli per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Dima del 13 agosto 2008, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. ed avendo assunto l’incarico non personalmente, ma a mezzo di scrittura privata fatta stipulare dallo stesso con la Tinny Limited;
6) Marek Konieczny, agente con licenza rilasciata dalla federazione polacca, per le seguenti violazioni:
a) per la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, commi 1 e 11, nonchè 12, comma 1, del regolamento Agenti di calciatori in vigore all’epoca dei fatti, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della soc. Empoli per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Kokoszka, stipulato il 30 luglio 2008, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della F.I.G.C. alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C. e stipulando con la soc. Empoli una scrittura privata nella quale si prevede la corresponsione del compenso ad una società e non a lui personalmente;
7) Marco Piccioli, agente con licenza rilasciata dalla FIGC, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 10, commi 1 e 11 e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, in quanto l’incarico conferitogli dalla società Empoli il 5 gennaio 2009 per il tesseramento del giocatore Hysaj, non risulta redatto sugli appositi moduli predisposti dalla Commissione Agenti di Calciatori, né risulta depositato presso la competente Commissione, con le modalità e le forme prescritte dal Regolamento Agenti;
b) art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2, 3 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato gli interessi del calciatore sig. Ighli Vannucchi nell’ambito del rinnovo del contratto stipulato da tale calciatore con la soc. Empoli, pur avendo ricevuto per il medesimo contratto formale mandato dalla medesima società in data 13.4.2008 e nonostante il medesimo agente avesse risolto in data 4.3.2008 il mandato conferitogli dal calciatore, (poi nuovamente conferito il 19.1.2009),;
8) Bruno Carpeggiani, agente con licenza rilasciata dalla FIGC, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del CGS e art. 12, comma 1, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti e art. 4, comma 2 e art. 10, comma 1 e 11, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver curato gli interessi della società Empoli, nell’ambito del tesseramento del calciatore Carrus, poi riconosciuto dalla società con la sottoscrizione di una dichiarazione debitoria il 31 gennaio 2009, peraltro in favore della Italian Managers Group e non personalmente, senza aver ricevuto incarico scritto, utilizzato i moduli previsti dalla FIGC e senza averlo depositato presso la Commissione Agenti.
9) Alberto Bergossi, agente con licenza rilasciata dalla FIGC, per le seguenti violazioni:
a) art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, degli artt. 4, comma 2, 10, comma 1, 12, commi 1 e 7, e 15, commi 1, 2 e 10, del regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto della società Empoli, in virtù di dichiarazione debitoria per giunta in favore di società e non personale, nell’ambito della stipula del contratto con il calciatore Valdifiori, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dal calciatore in virtù di formale mandato;
10) Tullio Tinti, agente con licenza rilasciata dalla FIGC, per la seguente violazione:
a) art. 1, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 4 comma 2, prima parte, del Regolamento Agenti di calciatori vigente all’epoca dei fatti, per aver assunto il 1° luglio 2007 l’incarico per attività di ricerca e segnalazione calciatori in favore dell’Empoli non personalmente nella sua qualità di Agente di calciatori, ma nella mera qualità di legale rappresentante della società T.L.T. srl;
b) sempre con riferimento all’incarico di cui alla lettera I delle premesse, agli artt. 1, comma 1 e 10, comma 1 del CGS, in relazione all’art. 3, commi 1 e 3 del Regolamento Agenti previgente ed anche in relazione all’art. 1, comma 1 del regolamento dell’Elenco speciale dei Direttori Sportivi, per avere concorso nella violazione posta in essere dall’Empoli, e per essa dai propri dirigenti, che si è avvalsa dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e segnalazione di calciatori (c.d. Scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di Direttore Sportivo ed anzi in modo incompatibile con il suo ruolo di agente di calciatori;
11) Gaetano Fedele, agente con licenza rilasciata dalla FIGC, per la seguente violazione:
art. 1, comma 1, del CGS e dell’art. 12, commi 1 e 2, del Regolamento Agenti Calciatori vigente all’epoca dei fatti, e dall’art. 93, comma 1, delle NOIF vigenti all’epoca dei fatti, per non essersi assicurato che il proprio nome fosse indicato nel contratto economico con il calciatore stipulato il 24 luglio 2007, in conseguenza del mandato conferitogli dall’Empoli il 14 luglio 2007 per avvalersi delle prestazioni del calciatore Giacomazzi;
12) la società Empoli F.B.C. S.p.A., ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva, in relazione alle violazioni contestate ai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società Francesco Ghelfi, Giuseppe Vitale e Marcello Carli ed al proprio tesserato, all’epoca dei fatti, Ighli Vannucchi. I difensori dei deferiti Ghelfi, Vitale, Carli, soc Empoli, Vannucchi, Piccioli, Carpeggiani e Fedele hanno fatto pervenire memorie difensive con le quali hanno richiesto il proscioglimento dei rispettivi assistiti. Preliminarmente alla riunione del 26/4/2012 le posizioni dei deferiti Jure Friniuc e Marek Konieczny sono state stralciate mancando in atti la prove dell’avvenuta ricezione della fissazione dell’udienza. I Signori Francesco Ghelfi, Marcello Carli, Marco Piccioli, Bruno Carpeggiani, Alberto Bergossi e soc. Empoli F.B.C. s.p.a., tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; questa Commissione ha ritenuto congrue le pene concordate ex art. 23 CGS ed in proposito ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Francesco Ghelfi, Marcello Carli, Marco Piccioli, Bruno Carpeggiani, Alberto Bergossi e soc. Empoli F.B.C. s.p.a., tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“• pena base per il Signor Francesco Ghelfi, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di inibizione;
• pena base per il Sig. Marcello Carli, inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due) di inibizione;
• pena base per il Sig. Marco Piccioli, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) di sospensione della licenza, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); • pena base per il Signor Bruno Carpeggiani, sospensione della licenza per mesi 1 (uno), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 20 (venti) di sospensione della licenza; si procede alla conversione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 10 (dieci) in pena pecuniaria di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), pertanto la sanzione finale sarà la sospensione della licenza per giorni 10 (dieci), con l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00); • pena base per il Signor Alberto Bergossi, sospensione della licenza per mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta) di sospensione della licenza; si procede alla conversione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 15 (quindici) in pena pecuniaria di € 10.000,00 (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà la sospensione della licenza per giorni 25 (venticinque), con l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società Empoli FBC Spa, ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 30.000,00 (€ trentamila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,
P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Per quanto attiene la posizione di Giuseppe Vitale, questa C.D.N. non ha ritenuto congrua la sanzione concordata con la Procura federale ex art. 23 CGS, pertanto il procedimento a suo carico deve proseguire. All’esito della discussione il rappresentante della Procura ha chiesto che venissero inflitte le seguenti sanzioni: inibizione di mesi undici per Giuseppe Vitale, ammenda di € 15.000,00 per Ighli Vannucchi, sospensione della licenza per mesi due e ammenda di € 30.000,00 per Tullio Tinti, ammenda di € 10.000,00 per Gaetano Fedele. I difensori dei deferiti hanno chiesto il proscioglimento dei loro assistiti. L’indagine della Procura Federale ha avuto origine dalla nota n. 3265.04/GC/cc del 25.11.2009, trasmessa dalla CO.VI.SO.C, con la quale, a seguito dell'ispezione tecnicoamministrativa effettuata il 18.5.2009, venivano sollevati numerosi rilievi in ordine alla gestione della società EMPOLI F.B.C. S.p.A.. Nel corso delle indagini è stata acquisita copiosissima documentazione che, unitamente alle audizioni svolte, ha consentito alla Procura una precisa ricostruzione dei fatti. Occorre premettere che le violazioni contestate sono in gran parte di natura formale. Ciò non ne limita la gravità in quanto il rigore formale garantisce la sostanza, in particolar modo in casi di grande rilievo economico e, spesso, di evidente opacità. Lo scopo della normativa federale in subiecta materia è quella di garantire la massima trasparenza e l’assoluta regolarità , anche fiscale, delle operazioni di trasferimento e/o tesseramento dei calciatori. Pertanto il rispetto rigoroso della forma non è un capriccio normativo ma una precisa esigenza che non ammette eccezioni. Sia il Regolamento della F.I.G.C. che il Regolamento F.I.F.A . sanciscono espressamente e senza ombra di dubbio la giurisdizione degli organi di giustizia federale anche per gli Agenti licenziati da questa Federazione. L’eccezione sollevata sul punto dalla difesa del Tinti è palesemente infondata. Contrariamente alle tesi difensive dei deferiti, che tratteremo unitariamente essendo in larghissima parte coincidenti, ricordiamo che l’art. 23 del Regolamento FIFA nonché l’art 12 del Regolamento FIGC previgente e l’art. 19 dell’attuale Regolamento FIGC impongono all’agente di rispettare gli statuti, i Regolamenti, le direttive e le decisioni degli organi competenti della FIFA, delle confederazioni e delle Federazioni nazionali. Ciò vale evidentemente anche per quanto riguarda il modello da usare per il conferimento del mandato che ai sensi dell’art. 10 comma 1 del Regolamento vigente all’epoca dei fatti deve essere redatto esclusivamente sugli appositi moduli. Peraltro l’art.1 comma 1 C.G.S. impone ad ogni soggetto che svolge attività rilevante per l’ordinamento federale l’osservanza di tutti gli atti e le norme federali. In buona sostanza la violazione di qualsiasi norma federale costituisce illecito disciplinarmente rilevante per tutti i soggetti che svolgono attività in ambito federale. Il Regolamento agenti impone anche che il mandato debba essere conferito personalmente all’agente che può organizzare la sua attività imprenditorialmente. Gli agenti possono quindi costituire società di capitali ma il mandato deve sempre essere rilasciato non già alla società bensì alla persona fisica anche al fine di rendere immediatamente percepibile chi sia l’agente (che non può celarsi attraverso fantasiose denominazioni) e che non ricorrano situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi. Questa Commissione ha già avuto modo di affermare più volte che l’attività c.d. di scouting è riservata a soggetti in possesso della qualifica di Direttore sportivo. Pertanto il conferimento di tale incarico a soggetti privi di tale qualifica costituisce violazione disciplinare. Infine in ordine alla violazione ascritta al Fedele ed al Vitale al capo g), ricordiamo che l’art.12 comma 2 del regolamento Agenti previgente stabilisce che l’agente “deve assicurarsi” che sul contratto concluso con la sua assistenza sia “chiaramente indicato” il suo nome; l’art. 16 comma 3 stabilisce poi che a doversi assicurare dell’ indicazione del nome dell’agente sul contratto sia anche la società che di lui si è avvalsa. Infine l’art. 93 delle N.O.I.F. impone a tutti che il contratto debba riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla sua conclusione Come già detto il presente procedimento ha natura essenzialmente documentale. I fatti ascritti ai deferiti sono provati per tabulas fatta eccezione per quanto ascritto al calciatore Ighli Vannucchi e al Vitale al punto b) del di lui capo di incolpazione. Infatti nonostante le incerte dichiarazioni rese sul punto da Francesco Ghelfi e la vicinanza nel tempo della scadenza del mandato in precedenza conferito, non appare raggiunta la prova certa e convincente della sussistenza all’epoca della conclusione del contratto di prestazione sportiva, di un incarico di fatto conferito dal Vannucchi all’agente Marco Piccioli e , quindi della realizzazione del dedotto conflitto di interessi. Tutte le altre incolpazioni rivolte al Vitale al Tinti ed al Fedele appaiono invece provate. I fatti oggetto del deferimento sono pacifici. I deferiti sostanzialmente li ammettono o, comunque, non li contestano. Resta quindi da valutarne la rilevanza disciplinare che alla luce dei principi sopra diffusamente esposti certamente sussiste. Sanzioni congrue appaiono quelle di cui al dispositivo. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il Signor Francesco Ghelfi, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti);
per il Sig. Marcello Carli, inibizione di mesi 2 (due);
per il Sig. Marco Piccioli, sospensione della licenza per mesi 1 (uno), oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00);
per il Signor Bruno Carpeggiani, sospensione della licenza per giorni 10 (dieci), con l’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00);
per il Signor Alberto Bergossi, sospensione della licenza per giorni 25 (venticinque), con l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00);
per la Società Empoli FBC Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00)];
Proscioglie dall’addebito a lui rivolto Ighli Vannucchi. Infligge agli altri deferiti le seguenti sanzioni: inibizione di mesi 9 (nove) per Giuseppe Vitale, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) e ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00) per Tullio Tinti, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) per Gaetano Fedele.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012
(355) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FRANCESCO GHELFI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), GIUSEPPE VITALE (all’epoca dei fatti Responsabile del Settore Giovanile e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), MARCELLO CARLI (all’epoca dei fatti Direttore Generale e Legale Rappresentante della Società Empoli FBC Spa), IGHLI VANNUCCHI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Empoli FBC Spa), JURE FRINIUC, MAREK KONIECZNY, MARCO PICCIOLI, BRUNO CARPEGGIANI, ALBERTO BERGOSSI,TULLIO TINTI,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori) E SOC. EMPOLI FBC SPA • (nota n. 5497/550 pf 09-10/SP/blp del 20.2.2012)."