F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società Genoa C.&F. Spa), CHRISTIAN PANUCCI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Genoa C.&F. Spa),STEFANO CAPOZUCCA (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività nell’interesse della Società Genoa C.&F. Spa), TOMMASO GHIRARDI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società Parma F.C.Spa), GUIDO ANGIOLINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Parma F.C.Spa), PIETRO LEONARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma F.C.Spa), RINALDO GHELFI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società F.C.Internazionale Milano Spa), MC DONALD MARIGA (all’epoca dei fatti calciatore della Società Parma F.C. Spa prima e F.C.Internazionale Milano Spa poi) ALDO SPINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Livorno Calcio Srl),RINO FOSCHI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società US Città di Palermo Spa),TULIO VINICIUS FROES DE MELO (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Città di Palermo Spa), GIUSEPPE OSCAR DAMIANI,FEDERICO PASTORELLO, CLAUDIO PEVERANI, STEFANO PACE,GIORGIO ZAMUNER,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori), E DELLE SOC. FC PARMA SPA, GENOA C.&F.SPA,FC INTERNAZIONALE MILANO SPA,AS LIVORNO CALCIO SRL,US CITTA’DI PALERMO SPA • (nota n. 5678/604 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 091 del 04 Maggio 2012 (370) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ENRICO PREZIOSI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società Genoa C.&F. Spa), CHRISTIAN PANUCCI (all’epoca dei fatti calciatore della Società Genoa C.&F. Spa),STEFANO CAPOZUCCA (all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività nell’interesse della Società Genoa C.&F. Spa), TOMMASO GHIRARDI (all’epoca dei fatti ed attualmente Presidente della Società Parma F.C.Spa), GUIDO ANGIOLINI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Parma F.C.Spa), PIETRO LEONARDI (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato della Società Parma F.C.Spa), RINALDO GHELFI (all’epoca dei fatti Vice Presidente della Società F.C.Internazionale Milano Spa), MC DONALD MARIGA (all’epoca dei fatti calciatore della Società Parma F.C. Spa prima e F.C.Internazionale Milano Spa poi) ALDO SPINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AS Livorno Calcio Srl),RINO FOSCHI (all’epoca dei fatti Direttore Sportivo con delega di rappresentanza della Società US Città di Palermo Spa),TULIO VINICIUS FROES DE MELO (all’epoca dei fatti calciatore della Società US Città di Palermo Spa), GIUSEPPE OSCAR DAMIANI,FEDERICO PASTORELLO, CLAUDIO PEVERANI, STEFANO PACE,GIORGIO ZAMUNER,GAETANO FEDELE (Agenti di calciatori), E DELLE SOC. FC PARMA SPA, GENOA C.&F.SPA,FC INTERNAZIONALE MILANO SPA,AS LIVORNO CALCIO SRL,US CITTA’DI PALERMO SPA • (nota n. 5678/604 pf 09-10/SP/blp del 23.2.2012). Con atto del 23.2.2012, la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale: 1. il sig. ENRICO PREZIOSI, presidente della società Genoa Cricket & Football Club S.p.A. sia all’epoca dei fatti che attualmente: A 1.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nello spazio interno dello stadio “Ferraris” di Genova riservato a parcheggio, colpito con una manata al collo il calciatore della F.C. Parma S.p.A., sig. Christian Panucci; B 1.2) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 19, co. 2 lett. a), CGS, per avere avuto lo stesso, nel mese di luglio del 2009, contatti con il sig. Christian Panucci e con l’agente di calciatori dello stesso, sig. Giuseppe Oscar Damiani, volto al, o comunque avente ad oggetto il, tesseramento del calciatore per la propria società di appartenenza, nonostante fosse inibito a seguito di provvedimento della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 27.5.2005; nonché della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS quale concorrente necessario nell’attività dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani (per avere concorso nella violazione dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani al precetto di cui all’art. 10, co. 1, CGS); E 1.3) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nella tribuna dello stadio “Ferraris” di Genova, rivolto nei confronti del presidente della F.C. Parma S.p.A., sig. Tommaso Ghirardi, espressioni offensive ed ingiuriose; G 1.4) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 19, co. 2 lett. a), CGS, per avere avuto lo stesso, nel periodo da maggio a luglio del 2008, contatti e incontri con il presidente della Società Parma FC SpA, sig. Tommaso Ghirardi, e con l’agente di calciatori, sig. Federico Pastorello, volti al o comunque aventi ad oggetto il trasferimento dalla propria società di appartenenza e l’acquisizione da parte della medesima società di calciatori con tesseramento proprio della Società Parma FC SpA, nonostante fosse inibito; nonché della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS quale concorrente necessario nell’attività disciplinarmente rilevante dei sigg.ri Tommaso Ghirardi e Federico Pastorello (per avere concorso nella violazione di questi ultimi al precetto di cui all’art. 10, co. 1, CGS); 2. - il sig. CHRISTIAN PANUCCI, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Parma FC SpA: A 2.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nello spazio interno dello stadio “Ferraris” di Genova riservato a parcheggio, spintonato facendolo indietreggiare il presidente della Genoa Cricket & Football Club S.p.A., sig. Enrico Preziosi, ed aver rivolto nei confronti dello stesso frasi offensive e minacciose; B 2.2) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS, per avere avuto lo stesso nel mese di luglio del 2009, nell’ambito delle trattative volte al proprio tesseramento per la Genoa Cricket & Football Club SpA, contatti con il presidente di tale società sig. Enrico Preziosi e con il sig. Stefano Capozucca che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della medesima società, entrambi inibiti all’epoca dei fatti; C 2.3) per la violazione degli artt. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, e 13, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso, nel mese di luglio del 2009, nella trattativa rivolta al suo tesseramento per la Genoa Cricket & Football Club S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC; D 2.4) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1, 13, co. 1, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso nel mese di luglio del 2009, in occasione della stipulazione del contratto con la Società Parma F.C. S.p.A., dell’opera dell’agente di calciatori sig. Giuseppe Oscar Damiani senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla F.I.G.C., così determinando una situazione di conflitto di interessi essendo l’agente Damiani formalmente titolare di mandato da parte della società; 3. il sig. STEFANO CAPOZUCCA, all’epoca dei fatti persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse della società Genoa Cricket & Football Club SpA: B 3.1) per la violazione degli artt. 1, co. 1 e 5, e 19, co. 2 lett. a), CGS, per avere avuto lo stesso, nel mese di luglio del 2009, contatti con il sig. Christian Panucci e con l’agente di calciatori dello stesso, sig. Giuseppe Oscar Damiani, volti al, o comunque aventi ad oggetto il, tesseramento del calciatore per la propria società di appartenenza, nonostante fosse inibito a seguito di provvedimento della Commissione Disciplinare della Lega Nazionale Professionisti del 27.5.2005; nonché della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS quale concorrente necessario nell’attività disciplinarmente rilevante dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani (per avere concorso nella violazione dei sigg.ri Christian Panucci e Giuseppe Oscar Damiani al precetto di cui all’art. 10, comma 1, CGS); 4. il sig. GIUSEPPE OSCAR DAMIANI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: B 4.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS e dell’art. 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 10, co. 1, CGS per avere avuto lo stesso, nel mese di luglio del 2009, nell’ambito delle trattative portate avanti in qualità di agente del calciatore e volte al tesseramento del sig. Christian Panucci per la Genoa Cricket & Football Club SpA, contatti con il presidente di tale società sig. Enrico Preziosi e con il Sig. Stefano Capozucca, persona che svolgeva attività all’interno e nell’interesse di tale società, all’epoca dei fatti entrambi inibiti; C 4.2) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, e 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver prestato opera di assistenza in qualità di agente di calciatori al sig. Christian Panucci, nel mese di luglio del 2009, nella trattativa per il tesseramento dell’atleta per la Genoa Cricket & Football Club SpA, senza ottenere dal calciatore e depositare presso la Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto con utilizzo del modulo predisposto dalla FIGC; D 4.3) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 12, co. 1 e 7, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato, nel mese di luglio del 2009, quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente di fatto del sig. Christian Panucci nell’ambito della stipula del contratto con la Società Parma FC SpA, nonché al contempo avendo assunto formale mandato dalla società; 5. il sig. TOMMASO GHIRARDI, presidente della società Parma FC SpA sia all’epoca dei fatti che attualmente: D 5.1) per la violazione del disposto dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver dato mandato al sig. Giuseppe Oscar Damiani, nel mese di luglio del 2009, per la conclusione del contratto tra la Società Parma FC SpA ed il calciatore sig. Christian Panucci, nonostante tale agente curasse di fatto gli interessi del calciatore; E 5.2) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, per avere lo stesso, dopo il termine della gara del campionato di serie A del 6.12.2009 tra Genoa e Parma, nella tribuna dello stadio “Ferraris” di Genova, rivolto nei confronti del presidente della Genoa Cricket & Football Club SpA, sig. Enrico Preziosi, espressioni offensive ed ingiuriose; F 5.3) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Magnus Troest del 10.7.2008 e nel successivo contratto di cessione in compartecipazione del tesseramento del medesimo calciatore alla Genoa Cricket & Football Club SpA datato 25.7.2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria dell’11.7.2008; G 5.4) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS, nonché dell’art. 3, co. 1 e 3, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010 anche in relazione all’art. 1, co. 1, Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere avuto lo stesso, nel periodo da maggio a luglio del 2008, contatti e incontri aventi ad oggetto il trasferimento dalla propria società di appartenenza e/o l’acquisizione da parte della stessa di calciatori con tesseramento proprio della Genoa Cricket & Football Club SpA, con il presidente di tale ultima società, sig. Enrico Preziosi, che all’epoca dei fatti era inibito, avvalendosi per tale attività dell’opera del sig. Federico Pastorello, soggetto non autorizzato all’attività di ricerca e segnalazione di calciatori (cosiddetto scouting) trattandosi di incarico riservato a soggetto con il titolo di direttore sportivo; I 5.5) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Bernardo Corradi datato 31.8.2007, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria; N 5.6) per la violazione del disposto di cui all’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Tulio De Melo datato 17.1.2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla FIGC e pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria; P 5.7) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 10, co. 4, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere pagato il compenso in favore dell’agente di calciatori, sig. Stefano Pace, per l’attività da quest’ultimo svolta in favore del calciatore in occasione della conclusione del contratto del 25.7.2008 tra la sua società di appartenenza ed il sig. Julio Cesar Leon Dailey; P 5.8) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonchè 16, co. 3, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dall’art. 93, co. 1, NOIF, per essersi avvalso dell’opera di agente di calciatori del sig. Federico Pastorello per la stipulazione del contratto con il calciatore Julio Cesar Leon Dailey datato 25.7.2008, senza aver conferito allo stesso alcun mandato scritto su moduli predisposti dalla F.I.G.C., pattuendo con lo stesso un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria e non assicurandosi che il nominativo fosse chiaramente indicato nel contratto stesso; Q 5.9) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 4, co. 2, 10, co. 1, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Giorgio Zamuner, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria ed incarico conferiti alla società RG Service srl anziché all’agente personalmente, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Fabio Lebran così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore; 6. il sig. GUIDO ANGIOLINI, all’epoca dei fatti Presidente della società FC Parma SpA: R 6.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Gaetano Fedele, ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Alfonso De Lucia così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore; 7. il sig. FEDERICO PASTORELLO, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: F 7.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della Società Parma FC SpA per la stipulazione del contratto di acquisizione del tesseramento del sig. Magnus Troest del 10.7.2008 e nel successivo contratto di cessione in compartecipazione del tesseramento del medesimo calciatore alla Genoa Cricket & Football Club SpA datato 25.7.2008, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria dell’11.7.2008; G 7.2) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS, dell’art. 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché ancora dell’art. 3, co. 1 e 3, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010 anche in relazione all’art. 1, co. 1, del regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per avere avuto, nel periodo da maggio a luglio del 2008, contatti e incontri aventi ad oggetto il trasferimento tra FC Parma SpA e Genoa Cricket & Football Club SpA di calciatori con il presidente di tale ultima società, sig. Enrico Preziosi, che all’epoca dei fatti era inibito, così inoltre concorrendo nella violazione posta in essere dal dirigente della Società Parma FC SpA appena citato, che si è avvalso dell’opera di un soggetto non autorizzato nell’attività di ricerca e di segnalazione di calciatori ai fini del tesseramento e/o della cessione di calciatori (cosiddetto scouting), trattandosi di incarico riservato a soggetti con il titolo di direttore sportivo ed anzi in modo incompatibile con il ruolo di agente di calciatori del sig. Pastorello; H 7.3) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 4, co. 3, e 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per non aver mai comunicato alla Commissione Agenti della FIGC di aver conferito alla società P&P Sport Management sam i diritti economici e patrimoniali derivanti dalla sua attività di agente e non aver mai depositato presso la stessa Commissione la copia autentica dell’atto costitutivo, dello statuto, del libro soci nonché l’elenco nominativo degli organi sociali e l’elenco dei dipendenti e collaboratori di tale società; I 7.4) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della Società Parma FC SpA per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Bernardo Corradi del 31.8.2007, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria; J 7.5) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 4, co. 2, 10, co. 1, 12, co. 1 e 7, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente titolare di mandato rilasciato dal sig. Mariga Mc Donald nell’ambito della stipula del contratto del 6.9.2009 con la Società Parma FC SpA, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria; J 7.6) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 12, co. 1 e 2, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Mariga Mc Donald e la Società Parma FC SpA datato 6.9.2009; K 7.7) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010 e del paragrafo I dell’allegato A allo stesso regolamento recente il “Codice di condotta professionale”, per avere sottoscritto, in data 20.10.2009, la dichiarazione con la quale la Società Parma FC si obbligava a corrispondergli un compenso per l’attività svolta in merito al contratto con il calciatore Mariga Mc Donald, nonostante fosse sospeso per un mese dal 5.10.2009, per effetto della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 31 emesso in pari data; nonché della violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS quale concorrente necessario nell’attività disciplinarmente rilevante del sig. Pietro Leonardi (per avere concorso nella violazione di quest’ultimo al precetto di cui all’art. 10, co. 1, CGS); L 7.8) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 12, co. 1 e 2, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato tra il calciatore sig. Mariga Mc Donald e la Football Club Internazionale Milano SpA datato 1.2.2010, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dal calciatore; M 7.9) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 12 co. 1 e 7, e 15 co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere, nello svolgimento dell’attività volta alla cessione a titolo temporaneo alla A.S. Livorno Calcio srl del calciatore sig. Stefano Fiore, nonché nella stipulazione del relativo contratto economico, agito in situazione di palese conflitto di interessi in quanto intervenuto sia nell’interesse della società sia in quello del calciatore, essendo titolare di mandati scritti, depositati presso la Commissione Agenti della FIGC, l’uno rilasciato dal sig. Stefano Fiore e l’altro dalla AS Livorno Calcio s.r.l.; N 7.10) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della Società Parma FC SpA per la stipulazione del contratto con il calciatore sig. Tulio De Melo datato 17.1.2008, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC e pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria; P 7.11) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1 e 11, nonché 12, co. 1 e 2, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per avere prestato la propria opera di agente di calciatori in favore della Società Parma FC SpA per la stipulazione del contratto con il calciatore Julio Cesar Leon Dailey datato 25.7.2008, senza aver ricevuto e comunicato alla Commissione Agenti della FIGC alcun mandato scritto su modulo predisposto dalla FIGC, pattuendo con la società un compenso a posteriori a mezzo di dichiarazione debitoria; 8. il sig. PIETRO LEONARDI, all’epoca dei fatti amministratore delegato della società FC Parma SpA: J 8.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per essersi avvalso dell’attività di agente del sig. Federico Pastorello ed aver corrisposto per la medesima attività un compenso a mezzo di dichiarazione debitoria, per la stipulazione del contratto di prestazione sportiva con il calciatore sig. Mariga Mc Donald del 6.9.2009 così, peraltro, determinando una situazione di conflitto di interessi in quanto lo stesso agente ha operato nel medesimo contratto anche in favore del calciatore; K 8.2) per la violazione degli artt. 1, co. 1, e 10, co. 1, CGS, per avere lo stesso sottoscritto, in data 20.10.2009, la dichiarazione con la quale la Società Parma FC SpA si obbligava a corrispondere all’agente di calciatori sig. Federico Pastorello un compenso per l’attività svolta in merito al contratto con il calciatore Mariga Mc Donald, nonostante quest’ultimo fosse sospeso per un mese dal 5.10.2009, per effetto della decisione della Corte di Giustizia Federale di cui al C.U. n. 31 emesso in pari data; S 8.3) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 4, co. 1, Regolamento dell’elenco speciale dei direttori sportivi vigente all’epoca del fatto (C.U. n. 61/A del 13.6.1991), per aver ricoperto fin dal 20.9.2009 la carica di consigliere di amministrazione ed amministratore delegato della Società Parma FC SpA nonostante la circostanza che lo stesso sia al contempo iscritto nell’elenco speciale dei direttori sportivi; 9. il sig. CLAUDIO PEVERANI, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: L 9.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 12, co. 1 e 2, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, NOIF, per non essersi assicurato che il suo nome fosse chiaramente indicato nell’accordo di partecipazione stipulato tra Parma FC SpA e Football Club Internazionale Milano SpA avente ad oggetto la cessione in comproprietà del sig. Mariga Mc Donald dell’1.2.2010, nonché nel contratto recante pari data tra la società milanese ed il calciatore appena indicato, in relazione al quale aveva ricevuto mandato dalla seconda società appena citata; 10. il sig. RINALDO GHELFI, all’epoca dei fatti oggetto del presente deferimento vice presidente della società Football Club Internazionale Milano SpA: L 10.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 16, co. 3, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo dell’agente sig. Claudio Peverani, della cui opera la società dallo stesso rappresentata si è avvalsa, fosse chiaramente indicato nell’accordo di partecipazione dell’1.2.2010 stipulato tra Parma FC SpA e Football Club Internazionale Milano SpA avente ad oggetto la cessione in comproprietà del sig. Mariga Mc Donald, nonché nel contratto recante pari data tra la stessa società ed il calciatore appena indicato; 11. il sig. MARIGA MC DONALD, all’epoca dei fatti calciatore tesserato in successione per la Società Parma FC SpA e per la società Football Club Internazionale Milano SpA: J 11.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 13, co. 4, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Federico Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 6.9.2009 stipulato con la Società Parma FC SpA; L 11.2) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 13, co. 4, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, nonché dell’art. 93, co. 1, NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del sig. Federico Pastorello, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto datato 1.2.2010 stipulato con la Football Club Internazionale Milano SpA; 12. il sig. ALDO SPINELLI, all’epoca dei fatti presidente della società AS Livorno Calcio srl: M 12.1) per la violazione del disposto dell’art. 1, co. 1, CGS, dell’art. 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver determinato una situazione di conflitto di interessi per aver conferito mandato, in data 31.1.2007, al sig. Federico Pastorello per il trasferimento a titolo temporaneo del sig. Stefano Fiore, nonostante tale agente fosse titolare di mandato rilasciato dal calciatore; 13. il sig. RINO FOSCHI, all’epoca dei fatti direttore sportivo con potere di rappresentanza della società US Città di Palermo SpA: O 13.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, co. 4, NOIF, per aver concluso, nel mese di gennaio del 2008, in rappresentanza della società US Città di Palermo SpA, un contratto con il calciatore Tulio De Melo nella consapevolezza che il calciatore si fosse già impegnato con altra società; 14. il sig. TULIO DE MELO, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società US Città di Palermo Spa: O 14.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, e 10, co. 2, CGS sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall’art. 40, co. 4, NOIF, per aver concluso, nel mese di gennaio del 2008, prima un contratto con la Società Parma FC SpA e, successivamente, un ulteriore contratto con la US Città di Palermo SpA; 15. il sig. STEFANO PACE, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: P 15.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 4, e 12, co. 1, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver ricevuto dalla società il pagamento del proprio compenso per l’attività svolta in favore del sig. Julio Cesar Leon Dailey in occasione della stipulazione del contratto del 25.7.2008 tra tale calciatore e la Società Parma FC SpA; 16. il sig. GIORGIO ZAMUNER, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: Q 16.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 4, co. 2, 10, co. 1, 12, co. 1 e 7, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Fabio Lebran nell’ambito della stipula del contratto con la Società Parma FC SpA, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria per giunta in favore di società e non personalmente; 17. il sig. GAETANO FEDELE, agente di calciatori iscritto nell’elenco della FIGC: R 17.1) per la violazione dell’art. 1, co. 1, CGS, degli artt. 10, co. 1, 12, co. 1 e 7, e 15, co. 1, 2 e 10, Regolamento Agenti di calciatori in vigore dall’1.2.2007 al 7.4.2010, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi in quanto agente del sig. Alfonso De Lucia nell’ambito della stipula del contratto con la Società Parma FC SpA, nonché al contempo avendo operato nell’interesse dalla società con incarico assunto a mezzo di dichiarazione debitoria; 18. la società FC PARMA SpA, A, D, E, F, G, I, J, K, N, P, Q, R, S ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dai propri dirigenti con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Tommaso Ghirardi, Pietro Leonardi e Guido Angiolini, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dai propri tesserati senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Christian Panucci e Mariga Mc Donald; 19. la società GENOA CRICKET & FOOTBALL CLUB SpA, A, B, E, G ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Enrico Preziosi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Stefano Capozucca; 20. la società FOOTBALL CLUB INTERNAZIONALE MILANO SpA, L ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Rinaldo Ghelfi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Mariga Mc Donald; 21. la società AS LIVORNO CALCIO SRL, M ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Aldo Spinelli; 22. la società US CITTÀ DI PALERMO SpA, O ai sensi dell’art. 4, co. 1 e 2, CGS, a titolo di responsabilità diretta per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come sopra contestati, posti in essere dal proprio dirigente con potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sigg.ri Rino Foschi, nonché a titolo di responsabilità oggettiva per le azioni ed i comportamenti disciplinarmente rilevanti come contestati, posti in essere dal proprio tesserato senza potere di rappresentanza della società all’epoca dei fatti oggetto di deferimento, sig. Tulio De Melo. All’inizio della riunione odierna i Signori Enrico Preziosi, Stefano Capozucca, Guido Angiolini, Tommaso Ghirardi, Pietro Leonardi, Giuseppe Damiani, Federico Pastorello, MC Donald Mariga, Stefano Pace, Rino Foschi, Rinaldo Ghelfi e le Società FC Internazionale Milano Spa, FC Parma Spa, US Città di Palermo Spa, Genoa C&FC, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Enrico Preziosi, Stefano Capozucca, Guido Angiolini, Tommaso Ghirardi, Pietro Leonardi, Giuseppe Damiani, Federico Pastorello, MC Donald Mariga, Stefano Pace, Rino Foschi, Rinaldo Ghelfi e le Società FC Internazionale Milano Spa, FC Parma Spa, US Città di Palermo Spa, Genoa C. & F. C., tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“• pena base per il Signor Enrico Preziosi, inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 90 (novanta) di inibizione, oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); si procede alla conversione della sanzione dell’inibizione di 90 (novanta) giorni in pena pecuniaria di € 80.000,00 (€ ottantamila/00), pertanto la sanzione finale sarà l’ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); • pena base per il Sig. Stefano Capozucca, inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta) di inibizione, convertita nella sanzione dell’ammenda di € 40.000,00; • pena base per il Sig. Guido Angiolini, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione; • pena base per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione di mesi 4 (quattro) e giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 3 (tre) e giorni 5 (cinque) di inibizione, oltre all’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); • pena base per il Signor Pietro Leonardi, inibizione di mesi 2 (due) e giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 20 (venti) di inibizione, convertita nella sanzione dell’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); • pena base per il Signor Giuseppe Damiani, sospensione della licenza per mesi 4 (quattro) oltre all’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti) di sospensione della licenza, oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); si procede alla conversione della sanzione della inibizione di 20 (venti) giorni in pena pecuniaria di € 10.000,00 (€ diecimila/00), pertanto la sanzione finale sarà la sospensione della licenza per mesi 2 (due), con l’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); • pena base per il Signor Federico Pastorello, sospensione della licenza per mesi 3 (tre) oltre all’ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 6 (sei) di sospensione della licenza, oltre all’ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); • pena base per il Signor MC Donald Mariga, ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 5.000,00 (€ cinquemila/00) di ammenda; • pena base per il Signor Stefano Pace, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) con ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) di sospensione della licenza; • pena base per il Sig. Rino Foschi, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci) di inibizione, convertita nella sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); • pena base per il Sig. Rinaldo Ghelfi, inibizione di giorni 15 (quindici), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 10 (dieci) di inibizione, convertita nella sanzione dell’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); • pena base per la Società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 10.000,00 (€ diecimila/00) di ammenda; • pena base per la Società FC Parma Spa, ammenda di € 90.000,00 (€ novantamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 60.000,00 (€ sessantamila/00) di ammenda; • pena base per la Società US Città di Palermo Spa, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 20.000,00 (€ ventimila/00) di ammenda; • pena base per la Società Genoa C. & F. C., ammenda di € 45.000,00 (€ quarantacinquemila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 30.000,00 (€ trentamila/00) di ammenda]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Prima della riunione il Sig. Zamuner, con invio a mezzo fax, ha chiesto il rinvio del procedimento lamentando problemi fisici che ne avrebbero impedito la partecipazione. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, vista l’istanza presentata dal Sig. Zamuner; considerato che il riposo funzionale richiamato non costituisce impedimento assoluto a comparire; rigetta la suddetta istanza e dispone procedersi oltre.” A conclusione del dibattimento, la Procura Federale ha chiesto infliggersi le seguenti sanzioni: per il Sig. Christian Panucci l’ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); per il Sig. Claudio Peverani l’ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per il Sig. Aldo Spinelli la inibizione per mesi 3 (tre); per il Sig. Froes Tulio De Melo l’ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); per il Sig. Giorgio Zamuner la sospensione della licenza per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per il Sig. Gaetano Fedele la sospensione della licenza per mesi 2 (due) e l’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per l’AS Livorno Calcio Srl l’ammenda di € 10.000,00. I deferiti, dal canto loro, hanno contestato il deferimento ed hanno chiesto il proscioglimento da ogni addebito. In via preliminare, conformemente a decisioni già assunte in casi identici, questa Commissione ritiene sia opportuno rimettere gli atti alla Commissione Disciplinare della FIFA affinché decida quale sia l’organo competente per l’applicazione delle sanzioni al Sig. Peverani, agente titolare di licenza estera, al quale sono astrattamente imputabili gli illeciti oggetto del deferimento. Sempre in via preliminare, va accolta l’eccezione di prescrizione sollevata dalla AS Livorno Calcio Spa, in quanto i fatti alla stessa addebitati a titolo di responsabilità oggettiva sono stati commessi sotto la vigenza del CGS ante novella del 2007, per cui, ai sensi del relativo art. 18, co. 2, la stessa deve ritenersi maturata al 30.6.2009 o, tutt’al più, al 30.10.2010. Per il resto, il deferimento è fondato e va accolto nel senso qui di seguito specificato, procedendo ad una valutazione delle singole posizioni in relazione agli addebiti specificamente rivolti. PANUCCI CHRISTIAN Capi di incolpazione A 2.1, B 2.2, C 2.3, D 2.4. I fatti posti a fondamento del primo capo di incolpazione devono ritenersi provati. Come emerso in fase di indagine, soprattutto attraverso la ricostruzione effettuata dalle Forze dell’Ordine presenti (Legione Carabinieri Liguria, Annotazione di servizio 6.12.2009; Questura di Genova, Relazione di servizio 6.12.2009), il diverbio – nato a seguito di un colloquio cercato dal Sig. Panucci con il Sig. Preziosi al termine della partita – è ingiustificatamente trasmodato nella fisicità per comportamenti non consoni né alla situazione né a quanto accaduto tra le parti, pur essendo il tutto sintomatico di una situazione in cui i nervi erano scoperti. Sebbene il deferito invochi la legittima difesa, attribuendo all’occasionale interlocutore la responsabilità dell’accaduto, le dichiarazioni rese dagli informatori e le relazioni di servizio dei Carabinieri e della Polizia di Stato, perfettamente sovrapponibili, impediscono di ritenere sussistente l’ipotesi difensiva del Sig. Panucci ed inquadrano la vicenda in una lite degenerata per la concorrente responsabilità di entrambi i contendenti, ai quali gli stessi hanno dato corso in un crescendo progressivo nonostante tutto evitabile e comunque controllabile. Per tale motivo, l’illecito contestato è stato posto in essere in evidente spregio del principio di correttezza che dovrebbe ispirare i comportamenti di chi ha rilevante dimensione pubblico-sportiva, tanto più per le cariche apicali ricoperte in ambito federale e per la comprovata esperienza e professionalità maturata negli anni. Quanto al resto, le indagini e le deduzioni difensive del deferito consentono di ritenere provato anche l’addebito di cui al capo B 2.2), non risultando convincenti i rilievi mossi dal Sig. Panucci al deferimento. Invero, che la trattativa fosse più che a buon punto ed evidentemente finalizzata al tesseramento per il Genoa è proprio il deferito a confermarlo, soprattutto laddove i contegni posti in essere al termine della gara con il Parma sono sintomatici di una situazione ben più complessa di quella asseritamente legata ad una semplice comunicazione telefonica non riscontrata. Sta di fatto che, come detto, il Sig. Panucci ha avuto contatti con il Sig. Capozzucca, personaggio di spicco della dirigenza genoana da lungo tempo, il quale, per come dallo stesso riferito, manifestava allo stesso l’interesse della Società e del Sig. Preziosi per un suo tesseramento e, per tale motivo, si recava a Milano dove si intratteneva in albergo in attesa della concretizzazione dell’accordo. Orbene, tali chiarimenti se, da un lato, devono essere ritenuti veritieri ed esaustivi del verificarsi dei fatti riferiti, provenendo dalla persona nei cui confronti sono utilizzati a fini disciplinari, dall’altro, sono indicativi della commissione di quell’attività rilevante per l’ordinamento federale che, ai sensi dell’art. 1, co. 1, CGS, determina l’assoggettamento di colui al quale la stessa sia riferibile – chiunque esso sia – alle norme federali ed alla giurisdizione sportiva. Pertanto se, per un verso, è credibile che il Sig. Capozzucca abbia posto in essere le trattative contestate rispondendo a precise direttive del Sig. Preziosi, per un altro, è indubbio che il Sig. Panucci si sia determinato in una posizione censurabile da un punto di vista disciplinare nel momento in cui ha liberamente scelto di intrattenere rapporti con soggetti inibiti in attività rilevanti per l’ordinamento federale. Le stesse, per il solo fatto di essere state compiute, pongono l’autore in chiara relazione con l’ordinamento al quale di fatto aderisce, in modo che la relativa posizione sia attratta nella giurisdizione domestica. Infine, anche le violazioni di cui ai capi C 2.3 e D 2.4 devono ritenersi provate. Le dichiarazioni rese dal deferito evidenziano che il rapporto intercorso con il Sig. Damiani integrava quello per cui la Procura Federale ha ritenuto sussistente l’illecito, ben potendo lo stesso trovare origine anche in un preesistente rapporto di amicizia. Tale aspetto non esclude la rilevanza, ai sensi della normativa federale, delle prestazioni poste in essere dal Sig. Damiani in favore del Sig. Panucci in entrambe le trattative che hanno visto il secondo, dapprima, accostato al Genoa e, successivamente, tesserato per il Parma. ALDO SPINELLI Capi di incolpazione M 12.1. L’illecito deve ritenersi provato in ragione della documentazione acquisita agli atti e delle stesse difese del deferito il quale, tra l’altro, non contesta gli accadimenti ma l’applicabilità della normativa di cui la Procura federale ha assunto la violazione. Non possono pertanto ritenersi fondate le censure specificamente rivolte al deferimento sia perché i fatti sarebbero regolati dalla normativa previgente a quella di cui la Procura Federale ha contestato la violazione – che, a detta del deferito, non prevedeva alcunché al riguardo – sia perché gli obblighi finalizzati ad impedire l’insorgere del conflitto di interessi graverebbero solo sull’Agente e non sugli altri tesserati. Le tesi non sono condivisibili. A parte la circostanza – che non può ritenersi del tutto casuale – che la Società abbia preso direttamente contatti con l’Agente del Sig. Fiore, è bene rilevare che il Regolamento Agenti 2001 dettava norme (art. 15 in particolare) aventi ad oggetto il divieto di conflitto di interessi, finalizzate chiaramente alla esclusiva tutela del calciatore il quale, nel caso in cui gli fosse stata sottaciuta una circostanza del genere, aveva diritto a risolvere il contratto senza dovere alcun indennizzo. Per altro verso, la presunzione di sussistenza del conflitto di cui all’art. 15, co. 1, secondo periodo, non ha carattere esaustivo e tassativo, e, per tale motivo, non può ritenersi escludere l’esistenza di altre ipotesi idonee a configurarlo, tanto più laddove, ai sensi dei successivi artt. 16, co. 1, e 20, vengono sanzionate specifiche violazioni imputabili alle Società, in combinato disposto con l’art. 3, co. 3 e 4. Tra l’altro, così chiarendo i motivi per cui si ritiene infondata l’eccezione rubricata al § 2 delle memorie difensive, la Società aveva modo di conoscere se il calciatore a cui era interessata fosse assistito da un Agente (fermo restando che non si ritiene casuale che sia stato contattato proprio l’incaricato), tenuto conto di quanto disposto dall’art. 16, co. 1, che prevedeva la possibilità di richiedere informazioni alla Commissione Agenti sulla preesistenza di incarichi, così da evitare l’insorgenza di un conflitto di interessi che invece, nel caso di specie, è venuto in essere. Tra l’altro, non è condivisibile la tesi in forza della quale la Società non sarebbe gravata di alcun obbligo in tal senso, rivolto esclusivamente all’Agente, chiaramente confliggente con le norme contestate nell’odierno deferimento, che impediscono la creazione di zone franche nelle quali una parte di un rapporto plurilaterale possa mettersi al riparo da contestazioni che invece colpiscono le altre, per comportamenti frutto anche solo di colpa. Come già affermato, l’attività di che trattasi assume indiscutibile rilevanza nell’ordinamento federale sia dal punto di vista soggettivo, per le parti coinvolte, sia dal punto di vista oggettivo, per la natura della prestazione svolta, sia soprattutto per gli effetti che ne derivano all’attività sportiva, e quindi debba sempre ispirarsi ai principi di regolarità, correttezza e probità in ossequio all’art. 1 CGS, di volta in volta integrato con le norme di riempimento. Nel caso di specie il Regolamento Agenti, dettando norme anche per le Società, assolve a tale funzione e, per i motivi esposti, rientra in quella normativa della quale l’art. 1, co. 1, CGS impone il rispetto a tutti i tesserati in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva, in forza dei principi di lealtà – intesa come qualità di chi non ricorre a sotterfugi –, probità – intesa come rettitudine ed integrità morale – ma soprattutto correttezza – intesa come osservanza delle regole. TULIO DE MELO Capo di incolpazione O 14.1. La violazione allo stesso ascritta, consistita nell’aver sottoscritto nella stessa stagione sportiva due contratti con diverse Società, deve ritenersi provata documentalmente anche in ragione delle deduzioni difensive provenienti dagli altri deferiti coinvolti nella transazione, che hanno sostanzialmente confermato l’addebito. GIORGIO ZAMUNER Capo di incolpazione Q 16.1. La violazione deve ritenersi provata, tenuto conto delle evidenze documentali che confermano la fondatezza degli addebiti sia quanto all’operazione condotta in palese conflitto di interessi dal deferito sia in relazione alla sottoscrizione della dichiarazione debitoria in favore della Società, della quale lo stesso Agente risulta legale rappresentante, e non dello stesso personalmente. GAETANO FEDELE Capo di incolpazione R 17.1. Le violazioni allo stesso ascritte risultano essere provate. L’attività di indagine ha dimostrato che il Sig. Fedele, già agente del Sig. De Lucia in ragione dei mandati succedutisi tra il 22.12.2004 e il 18.9.2004, ha operato in favore del FC Parma Spa ai fini del tesseramento di detto calciatore, percependone il relativo compenso, così come emerge documentalmente con la dichiarazione debitoria del 12.7.2006. Sul punto, non possono ritenersi fondate le censure con le quali il Sig. Fedele eccepisce la nullità del deferimento per la erroneità della normativa posta a fondamento dello stesso e, comunque, la prescrizione ai sensi dell’art. 18, co. 4, CGS vigente all’epoca dei fatti. Quanto a tale ultimo aspetto, è bene rilevare che la norma alla quale fa riferimento il deferito regola le infrazioni disciplinari connesse ad irregolari pattuizioni economiche, inapplicabile al caso di specie che invece deve ritenersi regolato dall’art. 18, co. 1, trattandosi di illeciti legati alla violazione della normativa Agenti. Quanto alla eccepita nullità del deferimento, questa Commissione ritiene che, sebbene nell’atto di incolpazione sia effettuato un richiamo improprio del Regolamento Agenti entrato in vigore successivamente ai fatti per cui si procede, la contestazione sia specifica e sostanzialmente corretta, trovando corrispondenza nel Regolamento Agenti 2001 che prevedeva gli identici illeciti, ancorché gli stessi trovassero diversa sistemazione ed ordine all’interno del corpo normativo. Pertanto, non si verte in tema di applicazione di sanzioni relative ad un fatto non previsto come illecito al tempo della sua commissione ma solo di un mero errore materiale nella compilazione dell’atto di incolpazione, inidoneo a ledere la posizione del Sig. Fedele nel senso dallo stesso indicato. P.Q.M. Visto l’art. 23 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Signor Enrico Preziosi, ammenda di € 100.000,00 (€ centomila/00); per il Sig. Stefano Capozucca, ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); per il Sig. Guido Angiolini, inibizione di mesi 1 (uno) e giorni 10 (dieci); per il Signor Tommaso Ghirardi, inibizione di mesi 3 (tre) e giorni 5 (cinque) ed ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per il Signor Pietro Leonardi, ammenda di € 50.000,00 (€ cinquantamila/00); per il Signor Giuseppe Oscar Damiani, sospensione della licenza per mesi 2 (due) ed ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); per il Signor Federico Pastorello, sospensione della licenza per mesi 6 (sei) ed ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); per il Signor MC Donald Mariga, ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00); per il Signor Stefano Pace, sospensione della licenza per mesi 1 (uno); per il Sig. Rino Foschi, ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00); per il Sig. Rinaldo Ghelfi, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per la Società FC Internazionale Milano Spa, ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per la Società FC Parma Spa, ammenda di € 60.000,00 (€ sessantamila/00); per la Società US Città di Palermo Spa, ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00); per la Società Genoa C. & F. C., ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00). Manda gli atti alla Segreteria Federale affinché li rimetta alla Commissione Disciplinare della FIFA per la decisione su quale organo sia competente all’irrogazione delle sanzioni nei confronti del Sig. Claudio Peverani. Respinge il deferimento nei confronti dell’AS Livorno Calcio Spa. Per il resto infligge le seguenti sanzioni: per il Sig. Christian Panucci, ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00); per il Sig. Aldo Spinelli, inibizione per giorni 45 (quarantacinque); per il Sig. Froes Tulio De Melo Vinicius ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00); per il Sig. Giorgio Zamuner sospensione della licenza per mesi 1 (uno) ed ammenda di € 15.000,00; per il Sig. Gaetano Fedele, sospensione della licenza per mesi 1 (uno) ed ammenda di € 15.000,00.
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