F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO CARRUBBA (Agente di calciatori), ANTONIO GIULIO AMORE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. US Siracusa Srl) e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6880/855 pf11-12/AM/ma del 30.3.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (443) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SEBASTIANO CARRUBBA (Agente di calciatori), ANTONIO GIULIO AMORE (all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Soc. US Siracusa Srl) e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6880/855 pf11-12/AM/ma del 30.3.2012) Il deferimento Con provvedimento del 30 marzo 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: i signori Antonio Giulio Amore, calciatore della U.S. Siracusa s.r.l., e Sebastiano Carrubba, iscritto nel registro agenti della Figc, il primo per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS in relazione all’ art. 29 cc. 1 e 2, NOIF per essersi qualificato calciatore professionista, al momento del conferimento del mandato all’agente Carrubba, pur essendo ancora, invece, un calciatore dilettante; il secondo per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, CGS in relazione all’ art. 3 c. 1 e art. 19 cc. 3 e 5 del Regolamento agenti, per aver omesso di accertare l’effettivo status del tesserato al momento del conferimento del mandato; la società S.S. Ebolitana 1925 srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili al suo su citato tesserato. All’inizio della riunione odierna il Signor Sebastiano Carrubba e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Sebastiano Carrubba e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Sebastiano Carrubba, ammenda di € 4.500,00 (€ quattromilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, a € 3.000,00 (€ tremila/00) di ammenda; pena base per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Antonio Giulio Amore. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Antonio Giulio Amore: 2 giornate di squalifica. Nessuno è comparso per il deferito. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. Il Sig. Amore, infatti, risulta dagli atti (si veda lettera del 20.2.12 inviata dal Segretario della Commissione agenti) aver effettivamente conferito, in data 5.1.12, un mandato all’agente Sebastiano Carrubba, nullo a causa della mancanza di status professionistico, pur essendo l’Amore, all’epoca, ovviamente ben consapevole di essere ancora un dilettante in quanto “giovane di serie”. Tale comportamento integra senz’altro gli estremi della violazione dei doveri di lealtà correttezza e probità sportiva e merita dunque di essere sanzionato. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Sebastiano Carrubba ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00). Infligge al Sig. Antonio Giulio Amore la sanzione di 2 (due) giornate di squalifica da scontarsi in gare ufficiali.
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