F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Siracusa Srl), e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6894/697 pf11-12/SP/pp del 2.4.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (444) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUIGI SALVOLDI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Siracusa Srl), e della Società US SIRACUSA SRL (nota n. 6894/697 pf11-12/SP/pp del 2.4.2012) Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Luigi Savoldi, Amministratore Unico e legale rappresentante della società Unione Sportiva Siracusa S.r.l., e la società Unione Sportiva Siracusa S.r.l., per rispondere, rispettivamente (così testualmente): il primo “della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al Titolo III – Criteri Sportivi e Organizzativi- punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2011/2012, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.158/A del 29/04/2011, per inosservanza dell’impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012, assunto con la dichiarazione di cui al punto 2) del C.U. n.158/A del 29/04/2011”; la società “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante”. All’inizio della riunione odierna il Signor Luigi Salvoldi e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Luigi Salvoldi e la Società US Siracusa Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Luigi Salvoldi, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Luigi Salvoldi inibizione di giorni 40 (quaranta); per la Società US Siracusa Srl ammenda di € 13.334,00 (€ tredicimilatrecentotrentaquattro/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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