F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (449) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 6977/177 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012
(449) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO CICALESE (Legale rappresentante della Società SS Ebolitana 1925 Srl), e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 6977/177 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, il Signor Giuliano Cicalese, all’epoca dei fatti legale rappresentante della società S.S. Ebolitana 1925 srl, e la società S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., per rispondere, rispettivamente (così testualmente): il primo “della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 2), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n.158/A del 29/04/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito della licenza di cui all’art.68 del T.U.L.P.S.; la società “per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante”. All’inizio della riunione odierna la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il loro legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite il loro legale, ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl ammenda di € 10.000,00 (€ diecimila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti della predetta. Il procedimento è proseguito per il Sig. Giuliano Cicalese. All’odierna riunione il rappresentante della Procura federale ha concluso per l’accoglimento del deferimento e ha richiesto infliggersi la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due). Nessuno è comparso per la parte deferita. I motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. E’ documentalmente provata l’inosservanza, da parte della S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., del termine del 30 giugno 2011 per il deposito della licenza di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle richieste dalla Procura Federale. Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione dell’ammenda di € 6.667,00 (€ seimilaseicentosessantasette/00) a carico della Società SS Ebolitana 1925 Srl. Infligge al Sig. Giuliano Cicalese la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due).
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