F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (450) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE DE VITA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Arzanese Srl), e della Società US ARZANESE SRL (nota n. 6979/178 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (450) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE DE VITA (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società U.S. Arzanese Srl), e della Società US ARZANESE SRL (nota n. 6979/178 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012) Con nota del 4.4.2012, il Procuratore federale ha deferito a questa Commissione il signor De Vita Salvatore, amministratore unico e legale rappresentante della U.S. Arzanese S.r.l. e la stessa società, per rispondere, il primo: – della violazione prevista e punita dall’art. 1, comma 1, del CGS in relazione ai criteri previsti dal Titolo II, punti 1), 2) e 3) del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati professionistici 2010/2011, pubblicato con C.U. n.158/A del 29/04/2011, per non avere provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito del documento attestante la disponibilità dell’impianto che si intende utilizzare (punto 1); della licenza di cui all’art. 68 del TULPS (punto 2); della istanza per ottenere la deroga a svolgere l’attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune (punto 3) e del Nulla Osta del Prefetto relativo a detta istanza (punto 3); la seconda: - a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, comma 1, CGS per il comportamento ascritto al suo legale rappresentante. Con memoria difensiva in atti, i deferiti, eccepite le difficoltà burocratiche inerenti l’iter procedurale, hanno chiesto il proscioglimento da ogni incolpazione; in via subordinata, previo riconoscimento delle attenuanti, hanno chiesto irrogarsi la sanzione minima prevista. All’inizio della riunione odierna il Signor Salvatore De Vita e la Società US Arzanese Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Salvatore De Vita e la Società US Arzanese Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Salvatore De Vita, inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23, a mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); pena base per la Società US Arzanese Srl ammenda di € 30.000,00 (€ trentamila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni; per il Sig. Salvatore De Vita inibizione di mesi 2 (due) e giorni 20 (venti); per la Società US Arzanese Srl ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00). Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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