F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012 (461) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE KALB (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VINCENZO ABATE (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl) SALVATORE NASTRI (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), MICHELE MAZZARA (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VITALY KUKHAR (Calciatore) e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 7402/888 pf11-12/AA/ac del 19.4.2012)
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 092 del 04 Maggio 2012
(461) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: EMANUELE KALB (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VINCENZO ABATE (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl) SALVATORE NASTRI (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), MICHELE MAZZARA (Dirigente della Società SS Ebolitana 1925 Srl), VITALY KUKHAR (Calciatore) e della Società SS EBOLITANA 1925 SRL (nota n. 7402/888 pf11-12/AA/ac del 19.4.2012)
Con provvedimento del 19 aprile 2012 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione: i signori Kukar Vitaly, calciatore della S.S. Ebolitana 1925 s.r.l., Kaleb Emanuele, Abate Vincenzo, Nastri Salvatore e Mazzara Michele, dirigenti della medesima società, tutti per rispondere della violazione di cui all’ art. 1, c. 1, in relazione all’ art.10 c. 2, CGS per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, il primo per aver partecipato con la maglia dell’Ebolitana a 10 diverse gare del campionato nazionale allievi professionisti di 1° e 2° divisione senza averne titolo in quanto, in quel periodo, non risultava tesserato per detta società, tutti gli altri per aver sottoscritto (Kalb una distinta, Mazzara due, Nastri tre, Abate quattro) le distinte di complessive 10 diverse gare in cui si dichiarava, di fatto, la correttezza della posizione di tutti i giocatori partecipanti alle gare, e ciò nonostante il calciatore Kukar non fosse tesserato; la società S.S. Ebolitana 1925 srl a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, c. 2, CGS, per le condotte ascrivibili ai suoi su citati tesserati. Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva. All’inizio della riunione odierna i Signori Michele Mazzara, Salvatore Nastri e la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite i loro legali presenti, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, i Signori Michele Mazzara, Salvatore Nastri e la Società SS Ebolitana 1925 Srl, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“pena base per il Signor Michele Mazzara, inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, a giorni 40 (quaranta); pena base per il Sig. Salvatore Nastri inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi dell’art. 23 a mesi 2 (due); pena base per la Società SS Ebolitana 1925 Srl penalizzazione di punti 7 (sette) con ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 a punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva nel campionato allievi di competenza e ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;
visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l’irrogazione delle seguenti sanzioni: - per il Sig. Kukar Vitaly: 6 mesi di squalifica; - per il Sig. Kaleb Emanuele: 1 mese di inibizione; - per il Sig. Abate Vincenzo: 4 mesi di inibizione. Nessuno è comparso per i deferiti.
I motivi della decisione
Il deferimento è fondato e va accolto. Il Sig. Kukar, infatti, risulta dagli atti aver effettivamente disputato, fra il settembre 2011e il febbraio 2012, numerose gare del campionato nazionale allievi professionisti di 1° e 2° divisione con la maglia della società Ebolitana 1925 srl, in posizione irregolare a causa della mancanza di status di tesserato della medesima società.
In data 21.2.12, con comunicato ufficiale n. 76, il Giudice Sportivo Nazionale presso il settore giovanile ha inflitto all’Ebolitana la sanzione della perdita della gara disputata il 19.2.12 contro il Barletta Calcio per la posizione irregolare (non tesserato) del calciatore Kukar. A seguito di ciò, da un ulteriore esame, è emerso il fatto che detto giocatore aveva disputato ben 10 gare con l’Ebolitana senza esserne tesserato. Trattandosi di minore straniero al primo tesseramento in Italia, infatti, la pratica di tesseramento del Kukar era stata sospesa dagli uffici preposti in attesa di documentazione integrativa. Nessun dubbio si pone poi circa la responsabilità dei dirigenti su citati, colpevoli di avere sottoscritto le varie distinte di gare nelle quali aveva partecipato, senza titolo a causa del detto mancato tesseramento, anche il calciatore Kukar. Sia il calciatore, infatti, che i dirigenti, anche a non volere credere a un intento sleale e scorretto tenuto di proposito, usando una media diligenza ben avrebbero potuto e dovuto accorgersi della posizione irregolare del Kukar medesimo. La Commissione ritiene congrua, in base alle singole responsabilità accertate l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo
P.Q.M.
Visto l’art. 23 CGS la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
per il Sig. Michele Mazzara inibizione di giorni 40 (quaranta);
per il Sig. Salvatore Nastri inibizione di mesi 2 (due);
per la Società SS Ebolitana 1925 Srl punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, da scontarsi nella prossima stagione sportiva nel campionato Allievi di competenza e ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette). Infligge al Sig. Vitaly Kukar la sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica; al Sig. Kalb Emanuele la sanzione di 1 mese di inibizione; al Sig. Abate Vincenzo la sanzione di 3 mesi di inibizione.
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