LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 aprile 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 219 DEL 23 aprile 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Gara Soc. GENOA – Soc. SIENA
Il Giudice Sportivo
Premesso che:
dall’esame del referto arbitrale e della relazione dei collaboratori della Procura federale e dalla
visione delle immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale, segnalate dal
Procuratore federale ex art. 35, n. 2.2 CGS con fax delle ore 10.53 odierne, i deprecabili
accadimenti verificatisi nel corso della gara possono sintetizzarsi nei seguenti termini.
Verso l’8° del secondo tempo, circa trecento sostenitori (o sedicenti tali) del Genoa, dal settore
“Gradinata nord” si introducevano nel settore “Distinti”, sfondando le porte di separazione,
vanificando con la violenza l’intervento degli stewards, uno dei quali pativa lesioni personali
giudicate guaribili in giorni 10, e dando così inizio ad una clamorosa contestazione.
Nel recinto e sul terreno di giuoco venivano lanciati innumerevoli fumogeni, bengala, petardi ed
oggetti di varia natura (bottiglie piene d’acqua, accendini e così via); alcuni facinorosi si
raggruppavano sopra l’ingresso che adduce negli spogliatoi ed altri si ponevano a cavalcioni delle
reti di recinzione, inveendo contro i “propri” calciatori, ritenuti “rei” dell’andamento negativo
della gara, e pretendendo l’umiliante consegna delle maglie indossate.
L’Arbitro interrompeva la gara, i calciatori e i dirigenti locali rimanevano raggruppati al centro
del terreno di giuoco ed iniziava una sorta di trattativa generalizzata avente per oggetto la
“consegna” delle maglie, che il capitano rossoblu in effetti raccoglieva da parte della quasi
totalità dei calciatori.
Tale situazione, che non ha precedenti nella ultrasecolare storia del calcio italiano, si protraeva
per ben 44 minuti, fino alla ripresa della gara conclusasi senza ulteriori vicissitudini.
Del comportamento violento, aggressivo ed intimidatorio dei propri sostenitori la società genoana
è oggettivamente responsabile ex artt. 14 n. 1 e 17 n. 1 CGS.
Ne conseguono gli effetti sanzionatori che questo Giudice ritiene equo quantificare ex art. 18 n. 1
lettera d) nei termini indicati nel dispositivo in considerazione, da un lato, della particolare
gravità di quanto accaduto e della concreta possibilità che nel corso delle residuali gare di questo
Campionato da disputarsi nello Stadio genoano si ricrei un intollerabile clima di violenza e,
dall’altro, dell’attività di concreta cooperazione con le forze dell’ordine svolta dai dirigenti
rossoblù (ex art. 14 n. 5 in relazione all’art.13, n.1 lettere a) e b) CGS).
P.Q.M.
delibera di sanzionare la Società Genoa C.F.C. con l’obbligo di disputare le prossime due gare
nel proprio Stadio a porte chiuse.