F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012 (415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RIVALDO GONZALES KIESE (calciatore tesserato per la Soc.AS Bari Spa) (nota n. 7299/201 pf11-12/GR/mg del 16.4.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012 (415) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: RIVALDO GONZALES KIESE (calciatore tesserato per la Soc.AS Bari Spa) (nota n. 7299/201 pf11-12/GR/mg del 16.4.2012) Visti gli atti Letto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 16 aprile 2012 nei confronti di Rivaldo Gonzales Kiese calciatore tesserato per la stagione sportiva 2011/2012 con la società A.S. Bari spa, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art.8, comma 15. CGS anche in relazione al disposto dell’art. 11, comma 1, dell’Allegato B (Regolamento per le procedure arbitrali) del Regolamento per l’esercizio dell’attività di Agente di Calciatori, per non aver mai dato esecuzione al lodo arbitrale pronunciato in data 18 febbraio 2008 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori nell’ambito della procedura n.36 stagione sportiva 2006/2007 Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Giua il quale ha concluso per la responsabilità del soggetto deferito chiedendo l’irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 7.500,00 Rilevato che, con lodo arbitrale pronunciato in data 18 febbraio 2008 dalla Camera Arbitrale della Commissione Agenti Calciatori nell’ambito della procedura n..36 stagione sportiva 2006/2007 il Sig. Rivaldo Gonzales Kiese è stato condannato a corrispondere: la somma di Euro 3.719,15 a titolo di indennizzo all’Agente Paolo Lanzetta; la somma di Euro 6.800,00 a titolo di compenso per il Collegio Arbitrale la somma di Euro 3.500,00 a titolo di rimborso delle spese legali sostenute per il procedimento dall’Agente Paolo Lanzetta; la somma di Euro 200,00 a titolo di restituzione del 80% della tassa di arbitrato, all’Agente Paolo Lanzetta; Preso atto che il lodo in questione, avente efficacia immediatamente esecutiva, è stato comunicato al Sig. Rivaldo Gonzales Kiese con raccomandata a/r del 15.4.2008 ed è ormai divenuto definitivo; Ritenuto che, successivamente, il calciatore non ha mai dato esecuzione a quanto ivi ingiunto, come pacificamente accertato e non contestato Considerato che la mancata esecuzione del lodo integra aperta violazione dell’art. 1, comma 1, e dell’art.8, comma 15, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione alle disposizioni sopra citate, con conseguente applicazione delle sanzioni di cui all’art.19, comma 1, C.G.S. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga la sanzione dell’ammenda di € 7.500,00 (€ settemilacinquecento/00) a carico del calciatore Rivaldo Gonzales Kiese. Il
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