F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012 (447) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), e della Società CARPI FC SRL (nota n. 6981/176 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012)

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 094 del 08 Maggio 2012 (447) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CLAUDIO CALIUMI (Legale rappresentante della Società Carpi FC 1909 Srl), e della Società CARPI FC SRL (nota n. 6981/176 pf11-12/SP/fda del 4.4.2012) Visti gli atti Letto il deferimento disposto in data 4 aprile 2012 dalla Procura Federale nei confronti di Claudio Caliumi, legale rappresentante del Carpi F.C. 1909 srl all’epoca dei fatti, per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione al criterio previsto dal Titolo II, punto 1), del Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione ai Campionati Professionistici 2010/2011, pubblicato con Comunicato Ufficiale n. 158/A del 29/04/2011, per non aver provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito della documentazione comprovante la disponibilità dello Stadio Giglio di Reggio Emilia rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000; Carpi F.C. 1909 s.r.l. per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio legale rappresentante. Letta la memoria depositata in atti dalla difesa dei soggetti deferiti con la quale si assume che nessun comportamento illecito sarebbe stato posto in essere in quanto il Carpi avrebbe ottenuto la disponibilità dello Stadio Giglio dalla Società Reggiana alla quale formalmente era stato concesso dal Fallimento Mirabello 2000. Ascoltato il rappresentante della Procura Federale avv. Giua il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei soggetti deferiti chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Claudio Caliumi: inibizione per mesi due; Carpi F.C. 1909 srl: ammenda di euro 10.000,00. Ascoltato il legale dei soggetti deferiti il quale ha ribadito quanto già esposto nella propria memoria difensiva chiedendo conseguentemente il proscioglimento degli stessi o, in via subordinata, l’irrogazione della minima sanzione. Rilevato dagli atti del procedimento che la Commissione Criteri Infrastrutturali presso la FIGC ha riscontrato che la società Carpi F.C. 1909 s.r.l. non ha provveduto, entro il termine del 30 giugno 2011, al deposito della documentazione comprovante la disponibilità dell'impianto Giglio di Reggio Emilia rilasciata dal curatore del fallimento Mirabello 2000, trasmettendo tale documento solo in data 12 luglio 2011. Considerato che le giustificazioni addotte in memoria non appaiono sufficienti in considerazione del fatto che non risulta che il Carpi abbia in alcun modo attestato alla menzionata Commissione la disponibilità dello Stadio Giglio attraverso “documento equivalente” al contratto o alla convenzione d’uso, atti attraverso i quali usualmente si ottiene la disponibilità degli impianti, ma si è limitata a fornire attestazione con la quale la Reggiana Calcio e l’Autorità di Pubblica Sicurezza davano il proprio nulla osta alla utilizzazione dello Stadio Giglio da parte della Società Carpi. Ritenuta dunque l’assenza nei termini previsti di qualsivoglia documento attestante la concessione d’uso dello Stadio Giglio alla Società Carpi. P.Q.M. In accoglimento del deferimento, irroga le seguenti sanzioni: Claudio Caliumi: inibizione per mesi 2 (due); Carpi F.C. 1909 srl: ammenda di euro 10.000,00 (€ diecimila/00).
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