COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GARRUFO 1982 AVVERSO L’INIBIZIONE AL SIG. PULCINI GIULIANO FINO AL 31.12.14 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS TERAMO – GARRUFO, DISPUTATA IL 15.1.12, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n°37 del 19.1.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 10/05/2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DELLA SOCIETA’ A.S.D. GARRUFO 1982 AVVERSO L’INIBIZIONE AL SIG. PULCINI GIULIANO FINO AL 31.12.14 INFLITTAGLI DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA VIRTUS TERAMO – GARRUFO, DISPUTATA IL 15.1.12, PER IL CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA GIRONE “E” (C.U. n°37 del 19.1.12 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Garrufo 1982 ha impugnato il provvedimento di cui epigrafe, adottato dal G.S. poiché il Pulcini, a seguito di convalida di rete a favore della squadra locale, unitamente agli occupanti la panchina, correva verso l'arbitro e nel chiedere chiarimenti lo afferrava per il colletto con ambedue le mani e subito dopo, con il braccio sinistro, gli sferrava un pugno in pieno volto colpendolo allo zigomo destro; lo stesso direttore di gara rientrava nello spogliatoio con l'aiuto del dirigente addetto all'arbitro, senza ulteriori conseguenze. Ha dedotto l’appellante e ribadito in sede di audizione l’eccessività della sanzione, in quanto il Pulcini, dapprima avrebbe chiesto soltanto spiegazioni al direttore di gara in merito ad una rete realizzata dalla società Garrufo in un primo momento convalidata e, dopo le reiterate proteste degli avversari, inspiegabilmente annullata e, successivamente, dopo avere chiesto, invano, spiegazioni all’arbitro gli avrebbe dato un piccolo ceffone sul viso. L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha precisato che, in realtà, sono avvenuti due distinti episodi, uno in campo, allorché è stato raggiunto da un pugno non particolarmente violento, tanto da avergli consentito di proseguire la gara e l’altro nello spogliatoio, allorché, ivi recatosi il Pulcini per scusarsi di quanto accaduto in precedenza, è stato sfiorato con un buffetto dallo stesso dirigente quasi con fare ironico ma, comunque, senza alcuna violenza. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. Alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, gli episodi oggetto di sanzione devono essere rivisitati da questa Commissione, la quale ritiene che la sanzione inflitta possa essere ridotta, non avendo il comportamento tenuto dal Pulcini procurato conseguenze di sorta per l’arbitro e non potendo tale comportamento essere qualificato di particolare gravità. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di ridurre l’inibizione inflitta al Sig. Pulcini Giuliano fino al 30.09.13, disponendo accreditarsi la tassa d’appello, ove addebitata.
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