COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Decisione del Giudice Sportivo GARA REAL TAVERNA – SANTA TERESA DEL 29/ 4/2012 GARA SANTA TERESA – CENTOLA DEL 6/ 5/2012 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DELLA SOCIETÀ SANTA TERESA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 109 del 10 Maggio 2012 Decisione del Giudice Sportivo GARA REAL TAVERNA – SANTA TERESA DEL 29/ 4/2012 GARA SANTA TERESA – CENTOLA DEL 6/ 5/2012 ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA DELLA SOCIETÀ SANTA TERESA Il G.S.T., esaminati gli atti relativi alle gare in epigrafe, rileva quanto segue: - la gara Real Taverna – Santa Teresa del 29 aprile 2012 non si è disputata per assenza, non giustificata, della società Santa Teresa; - la gara Santa Teresa – Centola del 6 maggio 2012 non si è disputata per la mancata comunicazione, da parte della società Santa Teresa, dell’impianto sportivo dove disputare la gara. Inoltre, visto che nessuna comunicazione di giustifica per l’assenza alla gara del 29 aprile 2012 e considerato che in ordine alla gara del 6 maggio 2012 l’onere dell’organizzazione della gara medesima, e quindi la disponibilità dell’impianto sportivo di disputa, incombe sulla società locale, la società Santa Teresa è da considerarsi rinunciataria alle due gare in argomento. Tanto premesso, in applicazione degli artt. 53 n/ri 2,4,5,7 delle N.O.I.F. DELIBERA - di infliggere a carico della società Santa Teresa la punizione sportiva della perdita delle gare REAL TAVERNA – SANTA TERESA e SANTA TERESA – CENTOLA, con il punteggio di 0–3 ed un punto di penalizzazione in classifica per ognuna delle due gare: - fa obbligo alla società Santa Teresa di versare alla società Real Taverna, quale indennizzo per il mancato incasso, la somma di € 150,00. Considerato, altresì, che la società SANTA TERESA ha raggiunto le quattro rinunce a gara, delibera di escluderla dal prosieguo del Campionato di competenza e rimanda al C.R. per le sanzioni amministrative. Rilevato infine, che la rinuncia si è verificata durante il girone di ritorno, tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3 in favore della società con la quale essa avrebbe dovuto disputare la rispettiva gara fissata in calendario. DISPONE altresì, il decadimento d’autorità dal vincolo dei calciatori tesserati per la società A.S.D. SANTA TERESA, ai sensi dell’art. 110, commi 1 e 2, delle N.O.I.F., con la precisazione che i calciatori giovani saranno legittimato a tesserarsi con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione del presente C.U., purché non abbiano partecipato ad alcuna gara del girone di ritorno.
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