COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 221/LND del 10/05/2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO MOROLO CALCIO – BORGO PODGORA 1950
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 221/LND del 10/05/2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
MOROLO CALCIO - BORGO PODGORA 1950
Il Giudice Sportivo
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 207 del 23.4.2012;
- esaminato il reclamo fatto pervenire dalla Società BORGO PODGORA con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore CIASCO Enrico (MOROLO) in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 203 del 19.04.2012, invocandosi per l'effetto quanto previsto dal CGS; - il reclamo è fondato.
Infatti il citato calciatore risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n.203 del 19.4.2012 per una gara effettiva per recidività in ammonizioni (IV infrazione);
- considerato che la squalifica, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del CGS il calciatore avrebbe dovuto scontarla a partire dal primo giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- Quanto sopra premesso, accertata l'irregolarità alla partecipazione del calciatore CIASCO Enrico (MOROLO) alla gara in oggetto Visto l'art. 22 comma 2 del CGS
PQM
DELIBERA
- di irrogare alla Società MOROLO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché l'ammenda di euro 100;
- di inibire il dirigente accompagnatore Sig. DE PAOLIS Adriano (MOROLO) fino al 25.5.2012;
- di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore CIASCO Enrico (MOROLO);
- La tassa reclamo va restituita.